Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24268 del 28/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24268 Anno 2013
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: VENUTI PIETRO

I

SENTENZA

sul ricorso 27830-2010 proposto da:
COMPAGNIA NAPOLETANA DI ILLUMINAZIONE E SCALDAMENTO
COL GAS S.P.A. 00278030630, (in breve NAPOLETANAGAS),
ENI S.P.A. (quale incorporante della NAPOLETANAGAS
CLIENTI S.P.A.) 00905811006, elettivamente
domiciliate in ROMA, C/0 STUDIO PESSI & ASSOCIATI VIA
2013
2517

PO 25/B, rappresentate e difese dall’avvocato GENTILE
GIOVANNI GIUSEPPE, giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

VARRIALE GIUSEPPE, PETRILLI LUCIO, DE LAURO MARIA

Data pubblicazione: 28/10/2013

GRAZIA, TARTAGLIA LUIGI, TRAMPETTI SILVIO, FURIANO
NICOLA, GORLEI FLORA, tutti elettivamente domiciliati
in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 86 PIANO l INT 5,
presso lo studio dell’avvocato MARTIRE ROBERTO,
rappresentati e difesi dall’avvocato CHIANTERA

– controri correnti nonchè contro

PARISI SALVATORE, GALLO LUIGI, TABACCHINI ADRIANA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 6316/2009 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/12/2009 r.g.n.
10903/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/07/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito l’Avvocato GENTILE GIOVANNI GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

AMEDEO, giusta delega in atti;

R.G. n. 27830/10
Ud. 18.7.2013

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza in data 3 novembre
– 17 dicembre 2009, in riforma della decisione di primo grado ed in
accoglimento della domanda proposta da De Lauro Maria Grazia e
dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe, attuali controricorrenti,
nei confronti della Compagnia Napoletana di Illuminazione e
Scaldamento col gas S.p.A. (d’ora in poi Napoletana Gas), di cui
erano stati dipendenti, e della Napoletanagas Clienti S.p.A.,
successivamente incorporata dall’ENI S.p.A., ha dichiarato che i
predetti

ex

dipendenti, oggi pensionati, avevano diritto a

continuare ad usufruire dal r luglio 2004 della erogazione del gas
a tariffa ridotta, così come previsto dagli accordi aziendali del 15
febbraio 1980 e del 17 dicembre 1984.
La Corte di merito ha premesso, dopo aver richiamato la
contrattazione collettiva e gli accordi sindacali che si erano
succeduti in materia, che con l’accordo aziendale del 17 dicembre
1984 si stabili che a decorrere dall’i aprile 1985 a tutti i
dipendenti e pensionati che già godevano della fornitura del gas a
tariffa agevolata, sarebbe stato corrisposto un assegno mensile, in
sostituzione di tale beneficio. Venne altresì previsto che gli stessi
dipendenti e pensionati potessero mantenere la fruizione del gas a
tariffa agevolata previa opzione da esercitare nel termine di
novanta giorni.
Tutti gli odierni controricorrenti esercitarono l’opzione per il
beneficio in natura.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

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Con distinte note del 23 dicembre 2003 entrambe le società
comunicarono alle organizzazioni sindacali che a decorrere dall’i
luglio 2004 non avrebbero più riconosciuto ai dipendenti e ai
pensionati le particolari condizioni di tariffa ridotta previste dai
precedenti accordi aziendali.

di tutti i precedenti accordi in materia e, dandosi atto del venir
meno, sia per i lavoratori in servizio che per i pensionati, della
fornitura del gas a tariffa ridotta, si stabili l’attribuzione / per i soli
dipendenti in servizio alla data del 30 aprile 2004, di un importo ad

personam non assorbibile di 25,30 per quattordici mensilità in
luogo della fornitura di gas a tariffa agevolata.
Gli odierni controricorrenti, che in precedenza avevano optato
per il mantenimento del gas a tariffa ridotta, rinunziando
all’assegno ad personam, si trovarono così privi sia del beneficio in
parola che di tale assegno.
Tutto ciò premesso, la Corte territoriale ha ritenuto che
l’erogazione del gas a tariffa ridotta, in alternativa all’assegno,
costituiva un beneficio avente natura retributiva, nella forma di
retribuzione differita; che esso era entrato a far parte del
patrimonio individuale di ogni singolo lavoratore alla stregua di un
vero e proprio diritto quesito, insuscettibile di essere revocato
unilateralmente dalla controparte; che pertanto l’accordo aziendale
del 16 marzo 2004 che aveva abrogato tale beneficio per i soli
pensionati, senza alcuna contropartita, era inefficace nei confronti
degli odierni controricorrenti
Né, ad avviso del giudice d’appello, valeva a spostare i
termini della questione il fatto che la Napoletanagas aveva ceduto
ad altra società, la Napoletanagas Clienti, il ramo d’azienda
inerente all’attività di vendita del gas, non costituendo tale
cessione un motivo di impossibilità sopravvenuta della prestazione,
ben potendo la cedente accollarsi “la differenza del prezzo di

vendita rispetto a quello più basso praticato agli ex dipendenti in

Con accordo del 16 marzo 2004 venne sancita la caducazione

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forza del precedente accordo”, in modo da consentire alla
cessionaria di continuare ad erogare ai medesimi “il prodotto al

prezzo agevolato loro praticato fino al momento della stessa cessione
aziendale”.
Era infondata poi l’eccezione di difetto di legittirnazione
società aveva partecipato attivamente a tutte le fasi che avevano
preceduto la disdetta dell’accordo con cui in precedenza era stato
riconosciuto il beneficio.
Gli ex dipendenti avevano pertanto diritto a continuare ad
usufruire di tale beneficio anche dopo il 1° luglio 2004, data in cui
era stato soppresso.
Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per
cassazione la Napoletanagas e PENI S.p.A., quale incorporante la
Napoletanagas Clienti / sulla base di quattro motivi, illustrati da
successiva memoria ex art. 378 cod. proc. civ. I pensionati hanno
resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo 5motivo del ricorso le società ricorrenti,
denunziando falsa applicazione dell’art. 36 Cost., degli artt. 2909 e
2103 cod. civ. nonché vizio di motivazione, deducono che la Corte
di merito ha errato nel ritenere che il beneficio del gas a tariffa
ridotta avesse carattere retributivo. Si trattava infatti di una mera
agevolazione non ricollegabile alla prestazione lavorativa.
Né tale beneficio aveva la stessa natura dell’assegno
retributivo previsto dalla contrattazione collettiva, posto che questo

“fu introdotto nel 1979 nella regolamentazione nazionale in
sostituzione del precedente trattamento in natura…. al quale quindi
l’indagine genetico – ontologica della Corte avrebbe dovuto fare
prioritario riferimento”.
2. Con il secondo motivo è denunziata violazione o falsa
applicazione degli artt. 1372, 1373, 1375 cod. civ., “dei principi in

materia di diritti quesiti e di efficacia orizzontale degli accordi

passiva proposta dalla Napoletanagas Clienti, posto che tale

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aziendali” nonché omessa e insufficiente motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio.
Si deduce che il beneficio del gas a tariffa agevolata non
costituisce un diritto quesito per i pensionati; che le obbligazioni
assunte a tempo indeterminato dal datore di lavoro sono esposte al
venir meno per mutuo dissenso delle parti stipulanti; che è stata
ammessa dalla giurisprudenza della S.C. la possibilità che
prestazioni in natura, accordate anche ai pensionati, senza
determinazione di tempo, fossero soppresse tramite disdetta o
revoca dei relativi accordi.
3. I predetti due motivi che, in ragione della loro connessione
vanno trattati congiuntamente, non sono fondati.
Come evidenziato dalla Corte di merito, con l’accordo
aziendale del 17 dicembre 1984 fu previsto che i dipendenti ed i
pensionati che alla data dell’accordo già usufruivano del gas a
tariffa ridotta, avrebbero potuto optare, entro novanta giorni, a
pena di decadenza, in sostituzione dell’assegno retributivo mensile
previsto per tutti i dipendenti e i pensionati, per la permanenza del
beneficio della fornitura del gas a tariffa ridotta, scelta questa
definitiva e non più modificabile.
Gli odierni resistenti, all’epoca tutti in servizio, optarono per
la permanenza del beneficio in natura.
Tale opzione comportò da un lato la corresponsione di una
retribuzione inferiore rispetto a quella percepita dai lavoratori che
avevano viceversa optato per l’erogazione dell’assegno; dall’altro la
determinazione, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, di
una pensione in misura inferiore rispetto a quella degli altri
colleghi, perché calcolata su una retribuzione non comprensiva di
tale assegno, circostanza questa non contestata dalle società

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ricorrenti e che peraltro 1g~ resistenti non hanno mancato di
esplicitare anche in termini monetari, precisando l’incidenza della
loro scelta sul trattamento pensionistico loro erogato.

recesso ad opera dell’obbligato e, a fortiori, sono suscettibili di

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Sicchè, quando per determinazione unilaterale dell’azienda
venne stabilito di sopprimere il beneficio della fornitura del gas a
tariffa agevolata a decorrere dall’I. luglio 2004 sia per i lavoratori in
servizio che per i pensionati e tale decisione venne poi avallata
anche dalle parti sociali con l’accordo aziendale del 16 marzo 2004,
alla data del 30 aprile 2004 di un importo ad personam non
assorbibile di E 25,30 per quattordici mensilità in luogo della
fornitura di gas a tariffa ridotta, gli odierni resistenti rimasero privi
sia del beneficio in natura che della corrispondente attribuzione
economica mensile.
In sostanza i dipendenti che avevano operato la scelta,
acquisendo il diritto, non più modificabile per espressa pattuizione,
al mantenimento del beneficio in natura, sono stati privati di un
diritto già entrato a far parte del loro patrimonio e, come tale
intangibile, in quanto connesso, al momento dell’opzione, alla loro
prestazione lavorativa.
Appare dunque evidente come, correttamente, la sentenza
impugnata abbia ritenuto trattarsi di un diritto avente natura
retributiva, entrato a far parte a pieno titolo del sinallagma
genetico del rapporto e di conseguenza del patrimonio individuale
di ogni singolo lavoratore e quindi insuscettibile di essere revocato.
Vero è che la giurisprudenza di questa Corte richiamata dalle
ricorrenti (Cass. n. 19351/07 e Cass. n. 18548/09) ha affermato
che il contratto collettivo, senza predeterminazione di un termine
di efficacia, non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti,
perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione
sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre
modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve
parametrarsi su una realtà socio economica in continua
evoluzione, sicché a tale contrattazione va estesa la regola, di
generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso

con il quale si stabilì l’attribuzione per i soli dipendenti in servizio

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uniltarale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi
rapporto di durata a tempo indeterminato.
Ma tale giurisprudenza non ha mancato di sottolineare che
tutto ciò deve avvenire nel rispetto dei criteri di buona fede e
correttezza nell’esecuzione del contratto e senza che, in caso di
derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, entrati in via
definitiva nel patrimonio dei lavoratori medesimi.
Nella specie è ravvisabile la violazione di detti criteri, essendo
stata prima offerta ai lavoratori la possibilità di optare per il
beneficio in natura in luogo di quello economico, per poi
sopprimere il primo di tali benefici senza assicurare a coloro che
nel frattempo erano stati collocati a riposo il corrispondente
controvalore economico.
Inoltre è evidente che è stato leso un diritto già entrato a far
parte del patrimonio dei lavoratori, essendo stato questo acquisito
per effetto della rinunzia ad un emolumento retributivo previsto in
via generale per tutti i lavoratori e della scelta irrevocabile del
corrispondente beneficio in natura avente la funzione, secondo le
parti sociali, di compensare la perdita economica.
Non può dunque parlarsi di una mera aspettativa di
conservazione di un beneficio contrattuale, ma di una posizione già
consolidata, sulla quale non poteva incidere la determinazione
unilaterale del datore di lavoro di recedere dai precedenti accordi,
seguita dall’accordo aziendale del 16 marzo 2004.
Inammissibili, infine, sono le censure relative al vizio di
motivazione, non avendo le società ricorrenti precisato in quali
lacune od omissioni sia incorsa la sentenza impugnata né, tanto
meno, quali fatti decisivi per il giudizio siano stati trascurati.
4. Il terzo motivo è stato proposto solo dalla società
Napoletanagas, la quale, nel denunziare violazione degli artt. 1256
e 1362 cod. civ., deduce che, ai sensi del decreto legislativo n. 164
2000, essa società aveva dovuto dismettere, nel 2001, il ramo

disdetta dello stesso, vengano lesi i diritti intangibili dei lavoratori,

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aziendale relativo alla vendita del gas. Aveva quindi trasferito tale
ramo alla società Napoletanagas Clienti, trattenendo quello relativo
alla distribuzione del gas.
Per effetto di tale cessione non era quindi più tenuta ad
adempiere alla obbligazione dell’erogazione del gas a tariffa ridotta,

intestati agli odierni controricorrenti. Si era realizzata una causa di
estinzione dell’obbligazione, divenuta impossibile per fatto non
imputabile al debitore, ai sensi dell’art. 1256 cod. civ.
Era pertanto errata la decisione impugnata che aveva ritenuto
che essa ricorrente dovesse accollarsi la differenza del prezzo di
vendita del gas fornito a tariffa agevolata.
5. Questo motivo è fondato nei termini di seguito esposti.
Come è pacifico tra le parti, la Società Napoletanagas ha
ceduto, nel 2001, alla società Napoletanagas Clienti, a seguito del
decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, art. 21, che ha imposto,
al fine di introdurre un regime concorrenziale, l’obbligo

di

separazione societaria tra le imprese che provvedono alla
distribuzione del gas e quelle che lo immettono nel mercato per la
vendita, il ramo di azienda relativo alla vendita del gas.
Per effetto di tale cessione l’acquirente, a norma dell’art.
2558, primo comma, cod. civ.

(Successione nei contratti), è

subentrato nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda
cedente.
Ed infatti, come affermato più volte da questa Corte, in base a
tale disposizione si verifica, ipso iure, salvo patto contrario, la
cessione dei rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive, che
non abbiano carattere personale, ineriscano all’esercizio
dell’azienda e non siano ancora esauriti (Cass. n. 5534/94; Cass.
n. 8219/90; Cass. n. 5938/87; Cass. n. 564/79). Ciò in attuazione
della esigenza, che la norma esprime e tutela, di trasferire l’azienda
nella sua unitarietà e globalità di beni e rapporti giuridici.

non essendo peraltro più titolare dei contratti di somministrazione

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Che la società cessionaria sia subentrata di fatto nei contratti
di somministrazione del gas intestati agli odierni controricorrenti è
circostanza del tutto pacifica, avendone dato atto le stesse
ricorrenti (v. pag. 19 e 21 del ricorso).
Discende da tutto quanto precede che la società cedente non
successivo al

10 luglio 2004, oggetto del presente giudizio,

essendosi tale obbligo trasferito, per effetto della successione nei
contratti di somministrazione del gas, alla sola società cessionaria.
Il motivo in esame deve pertanto essere accolto, con la
conseguente cassazione sul punto della impugnata sentenza.
6. Il quarto motivo è stato proposto solo dalla società
Napoletanagas Clienti.
Nel denunziare violazione o falsa applicazione dell’art. 1173
cod. civ. nonché vizio di motivazione, la ricorrente deduce che, pur
essendo la società cessionaria subentrata nei contratti stipulati
con i controricorrenti, non potevano gli stessi far valere le loro
pretese nei suoi confronti, essendo cessati dal servizio prima della
cessione del ramo d’azienda.
Aggiunge di essere estranea al rapporto obbligatorio, avendo
peraltro disdettato, al pari dell’altra società,

“l’agevolazione

tanffaria che interinalmente aveva assicurato”, manifestando
“l’intenzione di non subentrare comunque nel rapporto debitorio”.
7. Il motivo è infondato.
I controricorrenti, benché pensionati, avevano ed hanno
diritto al beneficio della tariffa agevolata del gas, come accertato
nel presente giudizio.
Di conseguenza, una volta trasferiti alla società cessionaria,
unitamente al ramo d’azienda, i contratti individuali di
somministrazione, tale ultima società, ancorchè i ricorrenti fossero
stati collocati a riposo, è subentrata ex lege, ex art. 2558 cod. civ.
nella medesima situazione giuridica della cedente, e cioè nel

è tenuta all’erogazione del gas a tariffa ridotta per il periodo

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complesso degli obblighi derivanti da tali contratti, quale effetto
naturale della fattispecie traslativa.
Del resto, che la società cessionaria non fosse estranea a tali
obblighi è dimostrato dal fatto che la medesima ebbe a procedere
alla disdetta, al pari dell’altra società, di tutti i precedenti accordi

8. In conclusione deve essere accolto il terso motivo del
ricorso, mentre vanno rigettati tutti gli altri.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la
causa va decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma,
cod. proc. civ., con il rigetto della domanda proposta in primo
grado dagli ex dipendenti nei confronti della società cedente per il
periodo successivo al 1° luglio 2004.
Resta viceversa obbligata, a decorrere da tale data, alla
somministrazione del gas a tariffa agevolata la società cessionaria.
Le discordanti pronunce dei giudici di primo e secondo grado
e della giurisprudenza di merito in materia giustificano la
compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo.
P. Q . M .
La Corte rigetta il primo, il secondo e il quarto motivo del ricorso ed
accoglie il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al
motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda dei
ricorrenti in primo grado nei confronti della società cedente per il
periodo successivo al 10 luglio 2004. Compensa tra le parti le spese
dell’intero processo.
Così deciso in Roma in data 18 luglio 2013.

con i quali era stata prevista la fornitura del gas a tariffa agevolata.

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