Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24268 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24268

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – rel. Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Padova, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma alla Via del Viminale n. 43 presso lo studio

dell’avv. LORENZONI Fabio che lo rappresenta e difende, insieme con

gli avv. Alessandro MONTOBBIO e Vincenzo MIZZONI (del Foro di

Padova), in forza della procura speciale rilasciata in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

la s.n.c. Hotel Majestic Toscanelli di Morosi I. & C, con sede

in

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in Roma

alla Piazza Priscilla n. 4 presso lo studio dell’avv. COEN Stefano

che la rappresenta e difende, insieme con l’avv. Davide DRUDA, in

forza della procura speciale rilasciata a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 33/09/07 depositata il 28 settembre 2007 dalla

Commissione Tributaria Regionale del Veneto.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 ottobre 2011

dal Cons. Dr. Michele D’ALONZO;

sentite le difese del Comune, perorate dall’avv. Fabio LORENZONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr.

SORRENTINO Federico, il quale ha concluso per l’accoglimento del

ricorso “per quanto di ragione”.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Padova – premesso che: (1) con “distinti avvisi” (riferiti “ad ICI anno 2000” e “ad ICI anno 2001”) “notificati in data 29 ottobre 2004” aveva accertato “a carico” della s.n.c. Hotel Majestic Toscanelli di Morosi I. & C. “minori versamenti … rispetto al dovuto in merito all’unità catastale sita in (OMISSIS), in quanto era stata dichiarata una rendita catastale inferiore rispetto a quella definitiva messa in atti in data 13 agosto 1999” (“già notificata”) da esso ente “in data 5 ottobre 2001 con precedenti avvisi di accertamento” (“relativi agli anni 1994- 1997”) “mai impugnati e, quindi, divenuti definitivi”; (2) “la società … impugnava” entrambi gli avvisi; (3) “con provvedimento prot. n. 33254 in data 20 dicembre 2004” (“notificato” il “28 dicembre 2004”) esso ente “annullava l’avviso” relativo all’anno 2001 siccome “emesso per errore” (“in quanto i versamenti effettuati in data 20 marzo 2002 dall’interessata a titolo di ravvedimento operoso”, “proprio a seguito della notifica della rendita”, “non risultavano ancora registrati nella banca dati della concessionaria di riscossione”) e “si esprimeva … sull’istanza di rimborso presentata in data 8 novembre 2004” negando il rimborso “con precise motivazioni riferite al fatto che con il ravvedimento operoso la ditta ha provveduto a regolarizzare la violazione per tardivo versamento”; “tale provvedimento di diniego non veniva … mai impugnato, limitandosi la società … a formalizzare una …

richiesta di rimborso (… dell’intero importo versato a titolo di avviso di accertamento ICI) nel corpo del ricorso avverso gli avvisi di accertamento ICI avanti alla Commissione Tributaria Provinciale” , in forza di nove motivi, chiede di cassare la sentenza indicata in epigrafe che ha accolto l’appello della contribuente avverso la sfavorevole decisione di primo grado.

La società intimata insta per la declaratoria di inammissibilità e/o per il rigetto dell’impugnazione.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Commissione Tributaria Regionale – esposto: (a) “per quanto riguarda l’ICI… 2001” (“versata”, secondo il Comune, in misura “inferiore a quella dovuta”) “il ricorrente produce n. 4 ricevute …

ammontanti ad Euro 10.795,84” eccedenti “di Euro 6.630,10 rispetto al pagato” (recte: “al dovuto”) “se risultasse che le variazioni catastali avessero effetto dall’anno successivo a quello della notifica”; (b) “l’appellante insiste sul rimborso delle somme versate e non dovute perchè … il rimborso non è legato al verificarsi del silenzio rifiuto” – ha accolto il gravame del contribuente (“dichiarando illegittimo l’avviso di accertamento ICI per l’anno 2000” e quello “per l’anno 2001”, “condannando l’Amministrazione Comunale … a rimborsare Euro 6.630,10 …” e “a rifondere Euro 1.000,000 … come spese … del contenzioso comprensive di entrambi i gradi del giudizio”) osservando:

(1) “il diritto alla rettifica” dell'”ICI relativa all’anno 2000 …

deve ritenersi prescritto in quanto la proroga è avvenuta dopo che i termini di decadenza erano maturati” (“lo Statuto del Contribuente” definisce “non retroattive le norme fiscali” “L. n. 212 del 2000, art. 3”);

(2) “per quanto riguarda l’ICI 2001… il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2” prevede che “l’attribuzione della rendita abbia effetto solamente dal giorno uno gennaio dell’anno successivo a quello della notifica” per cui (“poichè non esistono prove sufficienti ad avvalorare notifiche precedenti”) “le rendite notificate nel 2001 cominciano a produrre i loro effetti… dal giorno 1 gennaio 2002”;

(3) “per lo stesso periodo” (2001) “il contribuente ha provato di aver versato più del dovuto ed il Comune ha confermato il fatto affermando di aver annullato la relativa cartella esattoriale in autotutela”: “l’annullamento della cartella non annulla anche il credito del contribuente che permane e deve essere rimborsato come da richiesta di parte”.

2. Il Comune censura la decisione per nove motivi:

– con il primo il ricorrente, “relativamente all’avviso di accertamento ICI anno 2000”, denunzia “violazione e/o falsa applicazione della L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 33 e dell’art. 4, comma 252 della medesima legge in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2”, chiedendo (“quesito di diritto” ex art. 366 bis c.p.c.);

(1) “se in base alla L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 33, è legittimo che il Comune abbia emesso e notificato un avviso di accertamento ICI” (“i cui termini per la notifica, in base al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, sarebbero scaduti il 31 dicembre 2003”) “entro il 31 dicembre 2004, così come prorogati dalla norma medesima”;

(2) “se è corretto interpretare la L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 33, alla luce della deroga espressa alla L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 3, nel senso che attribuisce la possibilità al Comune di prorogare i termini per la notifica degli avvisi di accertamento, relativamente all’anno d’imposta 2000, i cui termini scadrebbero il 31 dicembre 2003, al 31 dicembre 2004”;

(3) “se, il fatto che la L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 33, entri in vigore il primo gennaio 2004 determina l’illegittimità di un avviso di accertamento ICI (“i cui termini di notifica, in base al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, sarebbero scaduti il 31 dicembre 2003”) “che venga notificato entro il 31 dicembre 2004”;

– nel successivo motivo l’ente denunzia, a censura dell’affermazione del giudice di appello secondo cui “la proroga sarebbe avvenuta dopo che i termini di decadenza erano già maturati”, “insufficiente e/o contraddittoria motivazione”, sintetizzando la doglianza nel “quesito” se – “nonostante una norma primaria come la L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 33, preveda la possibilità di prorogare i termini per l’accertamento ICI che scadrebbero il 31 dicembre 2003, e tale norma sia stata espressamente invocata da essa Amministrazione” – “sia legittimo che la Commissione non si sia… pronunciata sul motivo…”;

– col terzo motivo (numerato ancora come “2”) il Comune denunzia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c.” in ordine alla “declaratoria di illegittimità dell’avviso di accertamento ICI n. 6582/2001” (annullato “in autotutela”, come “riconosciuto” anche “dalla impugnata sentenza”), sintetizzate, “in ossequio a quanto previsto dall’art. 366 bis c.p.c.”, nel “quesito” se, “a fronte di accertamento annullato in via di autotutela …ben prima della proposizione dell’atto di appello avverso una sentenza che, …in virtù del suddetto annullamento, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere”, “sia legittimo che la Commissione Tributaria Regionale non ravvisi preliminarmente la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, quanto meno in parte qua, ed invece giudichi della asserita illegittimità di quell’avviso di accertamento …non più esistente e, dichiarandolo illegittimo, lo annulli;

– nel quarto motivo (numerato come “5”) il ricorrente denunzia “nullità della sentenza” chiedendo (“quesito”) “se, a fronte di un avviso di accertamento annullato in via di autotutela …ben prima della proposizione dell’atto di appello avverso una sentenza che, …in virtù del suddetto annullamento, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, il fatto che la Commissione Tributaria Regionale …lo dichiari illegittimo costituisca nullità della sentenza o del procedimento”;

– in quinto luogo (numerato come “4”) il Comune denunzia “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 27, in relazione al medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 55 e 61”, riassunte nel “quesito” se, “a fronte di un ricorso in appello avverso una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere rispetto all’impugnazione di un avviso di accertamento che era stato annullato in via di autotutelà”, “costituisca violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 27… Il fatto che la Commissione Tributaria Regionale non ne ravvisi la inammissibilità per carenza di interesse, quanto meno in parte qua, perchè manifesta”;

– con la sesta censura (numerata come “5”) l’ente denunzia “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53”, chiedendo (“quesito”) “se un ricorso in appello, avverso una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che abbia dichiarato la cessazione della materia del contendere …, che richieda la declaratoria di illegittimità di quell’atto annullato in via di autotutela, costituisca violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, il fatto che la Commissione Tributaria Regionale non ne pronunci la inammissibilità, quanto meno in parte qua, per mancanza di uno degli elementi indicati dallo stesso art. 53, quali l’oggetto della domanda”;

– nel settimo motivo (numerato come “6”) il ricorrente denunzia “omessa motivazione” conclusa con la richiesta di dire (“quesito”) “se sia legittimo che la Commissione Tributaria Regionale non dia conto… dell’iter logico-giuridico in base al quale fondare il proprio potere di dichiarare illegittimo un avviso di accertamento che già era stato annullato in autotutela… prima della proposizione del ricorso in appello”;

– con l’ottavo motivo (numerato come “7”) il Comune denunzia, ancora in relazione all'”avviso di accertamento ICI relativo all’anno di imposta 2001″, “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, con riferimento al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, in relazione alla L. n. 242 del 2000, art. 74” nonchè “violazione della L. n. 242 del 2000, art. 74” (“quesiti omessi);

– nella nona (ultima) doglianza (numerata come “8”) l’ente – esposto che: (1) “in data 8 novembre 2004 l’odierna resistente” aveva “formulato istanza di rimborso di interessi e sanzioni ICI 2001” (“asseritamente non dovuti a seguito di ravvedimento operoso”); (2) con il suo provvedimento “prot. n. 332534 in data 20 dicembre 2004” (“mai impugnato”) aveva “annullato l’avviso di accertamento ICI n. 6582/01, negando … il chiesto rimborso di interessi e sanzioni”;

(3) “nel frattempo, con il ricorso proposto alla Commissione Tributaria Provinciale l’odierna resistente formulava una nuova e diversa richiesta di rimborso … senza mai formulare un’istanza di rimborso in tal senso”; (4) “la Commissione Tributaria Provinciale …, verificato che il contribuente non aveva mai formulato istanza di rimborso … dichiarava inammissibile il ricorso nella parte relativa alle richieste di rimborso del versamento effettuato”; (5) “l’odierna resistente riproponeva … detta richiesta … nel ricorso in appello, evidenziando” che l'”importo di Euro 6.630,10 non sarebbe dovuto perchè calcolato sulla base della rendita catastale notificata nel corso del 2001 e, pertanto, con effetto dell’uno gennaio dell’anno successivo” – censura la sua condanna “a rimborsare la somma di Euro 6.630,10” (“oltre interessi legali dalla domanda giudiziale”) e denunzia “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, in relazione al cit. D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53” e conclude la doglianza con i “quesiti” (a) se, “in mancanza di istanza di rimborso di versamenti effettuati a titolo di ICI… e quindi in mancanza di qualsiasi provvedimento di rifiuto espresso o tacito, sia legittimo formulare una richiesta di rimborso all’intero di un ricorso giurisdizionale” e (b) se, “in tal caso sia legittimo che la Commissione Tributaria Regionale non dichiarai ricorso inammissibile in parte qua… per mancanza di atto impugnabile e, quindi, di oggetto della domanda”.

3. La contribuente (per quanto rileva ai fini della decisione) oppone:

– sull'”accertamento … per l’anno 2000″:

(a) avendo la Commissione Tributaria Provinciale dichiarato (sia pure “erroneamente”, essendo stata annullato in autotutela soltanto l’atto relativo all’imposta dell’anno 2001) “cessata la materia del contendere relativamente ad entrambi gli anni d’imposta”, il ricorso per cassazione del Comune è inammissibile “per intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di prime cure” (“esceptio rei iudicatae”): lo stesso, infatti, non avendo impugnato il capo ad esso sfavorevole, “fece acquiescenza a tutta la sentenza”; “alla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, nella parte in cui ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, deve riconoscersi l’idoneità ad acquisire efficacia di giudicato sul solo aspetto del venir meno dell’interesse di entrambe le parti alla prosecuzione del processo” per cui “la parte processuale che intendesse affermare la sussistenza di un proprio interesse alla prosecuzione del giudizio” (“quindi, per il Comune …, ad una pronuncia giurisdizionale con riferimento all’avviso di accertamento relativo all’anno 2000”) “aveva l’onere di impugnare in appello il relativo capo di sentenza”;

(b) il ricorso è inammissibile (b1) “per violazione dell’art. 366 bis c.p.c.” (“formulazione del quesito di diritto”), avendo il “ricorrente … formulato …un quesito multipli, sottoponendo a questa Corte … tre quesiti di diritto”, e (b2) “ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4” per “mancanza di precisa censura del punto di diritto espresso nella sentenza” gravata in ordine alla perenzione del termine (“31 dicembre 2003”) “da prorogare” al momento (“primo gennaio 2004”) dell’entrata in vigore della “proroga disposta dalla L. n. 350 del 2003”;

(c) “il motivo” (concernente “il termine previsto a pena di decadenza per la notifica di atti impositivi” relativi a detta annualità d’imposta) “è altresì del tutto infondato” perchè lo stesso “può essere … prorogato solo laddove la norma … che disponga la proroga intervenga prima della perenzione del termine”;

(d) il “secondo motivo” (“sollevato” ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5) è “inammissibile” per “violazione dell’art. 360 bis c.p.c.” in quanto non contiene “la chiara indicazione del fatto controverso….”;

– l’ultimo “motivo è palesemente errato” perchè “a fronte del pagamento relativo ad un avviso di accertamento che si assume illegittimo, è facoltà del contribuente, nell’ambito dell’impugnazione avverso il provvedimento, chiedere la restituzione di quanto versato, previo annullamento del provvedimento impositivo”:

poichè per il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68… infatti… vi è una stretta ed automatica corrispondenza tra l’annullamento dell’atto impositivo … illegittimo e la restituzione del tributo nel frattempo percetto dell’ente”, “un’ autonoma domanda in tal senso, lungi dal poter essere definita inammissibile, potrebbe, al limite, essere definita ultronea”.

4. Il primo ed il secondo motivo di ricorso vanno accolti; tutti gli altri sono inammissibili.

A. Sul fondamento delle prime due doglianze (da esaminare congiuntamente perchè investono entrambe la decadenza per l’anno 2000 ritenuta dal giudice a quo) – ammissibili per insussistenza della violazione dell’art. 366 bis c.p.c., lamentata dalla contribuente atteso che (a) i tre quesiti formulati a conclusione della prima non sono affatto “multipli” (ovverossia riguardanti questioni giuridiche diverse ed autonome) ma solo tripartita formulazione dell’unica tesi di contestazione di detta decadenza e (b) entrambe le censure investono solo la stessa questione di diritto, per cui è erroneo sia il richiamo del Comune all’art. 360 c.p.c., n. 5 (essendo ravvisabile un vizio di motivazione solo in relazione agli accertamenti di fatto, non anche alle questioni dette) che, di conseguenza, quello della società, alla seconda parte dell’art. 366 bis detto – è sufficiente ricordare il principio già reiteratamente affermato da questa Corte a proposito delle “proroghe” del termine di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, disposte “della L. n. 448 del 1998, art. 31, comma 6, e, successivamente, …

della L. n. 488 del 1999, art. 30, comma 10” secondo cui Cass., un., 9 febbraio 2011 n. 3157, tra le recenti, che richiama “i principi affermati dalla sezione tributaria (sentenze 14 aprile 2010 n. 8861;

10 giugno 2009 n. 13342 …; 27 luglio 2007 n. 16714)” “il termine per l’accertamento non si può ritenere scaduto al 31 dicembre perchè, in realtà, a quella data il termine è ancora aperto. Esso scade alla mezzanotte del 31 dicembre. Non essendo scaduto alla data predetta, il termine deve ritenersi prorogato perchè dalle ore 00.00 del primo gennaio entra in vigore la legge di proroga”: siffatto principio, in carenza di qualsivoglia argomentazione contraria od anche solo diversa, va ovviamente applicato (per la identità della fattispecie regolata, variata solo nei riferimenti cronologici) anche al disposto (rilevante nella specie) della L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 33, secondo cui “in deroga alle disposizioni della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 3, concernente l’efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l’accertamento dell’imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2003, sono prorogati al 31 dicembre 2004, limitatamente alle annualità di imposta 1999 e successive”.

B. Gli ulteriori sei motivi di doglianza (tutti relativi all’anno d’imposta 2001) sono inammissibili per carenza di interesse (art. 100 c.p.c.): il Comune, infatti, non indica (nè si rileva) quale sia il concreto vantaggio – anche (eventualmente) solo ai fini della contestazione della sua condanna alla refusione delle spese processuali “di entrambi i gradi del giudizio” di merito (condanna, peraltro, non oggetto di censura), diverso dal mero riscontro della pur sussistente erroneità della sentenza impugnata sull’avviso di accertamento relativo all’anno 2001, (vantaggio) ad esso derivante dalP eventuale annullamento dello specifico punto della decisione gravata.

L'”interesse ad agire” – “necessario anche ai fini dell’impugnazione del provvedimento giudiziale” -, infatti (Cass., 2^, 25 giugno 2010 n. 15353, tra le recenti, che ricorda: “Cass., …5, 8 settembre 2003, n. 13091; Cass., … 1, 27 gennaio 2006, n. 1755; Cass., … 1, 19 maggio 2006, n. 11844; Cass., … lav., 23 maggio 2008, n. 13373”), “va apprezzato in relazione alla utilità concreta” (nel caso non esposta nel, nè deducibile od intuibile dal, ricorso per cassazione) “derivabile alla parte dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi pratici sulla decisione adottata”.

C. L’ultimo motivo, infine, è inammissibile perchè non investe la vera ed unica ratio decidendi posta nella sentenza impugnata a fondamento del disposto rimborso dell’imposta pagata per l’anno 2001.

Il giudice di appello – diversamente da quanto esposto dal Comune (il quale, però, non ha svolto alcuna aderente, appropriata doglianza circa la eventuale mancata considerazione del fatto del versamento spontaneo, per giunta per assunto “ravvedimento operoso”) -, infatti, non accenna mai al versamento che sarebbe stato effettuato “in data 20 marzo 2002 dall’interessata”, peraltro allo specifico “titolo” detto – ma, come riportato “per lo stesso periodo” (2001) “il contribuente ha provato di aver versato più del dovuto ed il Comune ha confermato il fatto affermando di aver annullato la relativa cartella esattoriale in autotutela”: “l’annullamento della cartella non annulla anche il credito del contribuente che permane e deve essere rimborsato come da richiesta diparte”, fonda la sua decisione unicamente sull’asserito intervenuto “annullamento”, “in autotutela” da parte del Comune emittente, di una “cartella esattoriale”; quel giudice, pertanto, non collega mai il “credito del contribuente” del quale ha ordinato il rimborso nè con una istanza presentata in proposito dal medesimo contribuente nè, tanto meno, con un versamento effettuato “a titolo di ravvedimento operoso”, sibbene soltanto con l’annullamento (non, o non solo, dell’avviso di accertamento ma) di una “cartella esattoriale”, con ciò univocamente significando (o, comunque, considerando) che il “credito” da esso esaminato non attiene a somma pagata in via di autoversamento dell’imposta (ripetibile, se non dovuta, previa presentazione di specifica istanza di rimborso, il cui diniego, anche implicito, è impugnabile una volta che siano decorsi i prescritti termini) ma a somma versata in sede di riscossione coattiva di quell’imposta in pendenza di giudizio, con ciò inevitabilmente involgendo non già una questione di ammissibilità (D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19), per la sussistenza di un atto impugnabile, della relativa domanda giudiziale ma la diversa e peculiare fattispecie, regolata dall’art. 68 del medesimo D.Lgs., del “pagamento del tributo in pendenza del processo”, quindi fattispecie e norma neppure invocate dal Comune ricorrente.

Da tanto discende evidente anche l’assoluta ininfluenza del richiamo, da parte del Comune, al suo atto di diniego che, peraltro, non spiega, ai fini del doveroso riscontro di una eventuale implicita impugnazione dello stesso, se anteriore o successivo alla notifica dei ricorsi di primo grado, riprodotto nel ricorso per cassazione:

detto atto, infatti, siccome notificato (si assume) il “28 dicembre 2004”, è certamente anteriore alla stessa decisione di primo grado (recante il n. 28/12/06, pertanto emessa nel 2006), quindi indubbiamente precedente al verificarsi della fattispecie di cui all’art. 68 citato.

D. L’errore di diritto (riscontrato al precedente punto A) in cui è incorso il giudice di appello, impone la cassazione in illa parte della sentenza gravata.

Sulla questione, però, la causa non necessita di nessun ulteriore accertamento fattuale e, pertanto, deve essere decisa nel merito da questa Corte ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso della contribuente relativo all’avviso di accertamento per l’anno 2000, non essendo il Comune incorso nella decadenza eccepita dalla società.

5. Le spese dell’intero giudizio, conto tenuto dell’esito complessivo della lite (parziale reciproca soccombenza sostanziale), vanno integralmente compensate tra le parti ai sensi del secondo comma dell’art. 92 c.p.c..

P.T.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso; dichiara inammissibili tutti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso di primo grado della contribuente relativo all’avviso di accertamento per l’anno 2000; compensa integralmente tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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