Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24267 del 28/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24267 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: TRICOMI IRENE

SENTENZA

sul ricorso 20505-2011 proposto da:
SCHILLACIUM S.P.A. 02392710790, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA INNOCENZO XI 8, presso lo studio
dell’avvocato GALATI ALBERTO, rappresentata e difesa
dall’avvocato VAITI VINCENZO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

2488

LECCHINO GERARDO LCCGRD5OSO6L240L, DANIELE VINCENZO
DNLVCN8A25C616Z,
MARTELLI

IOZZO DOMENICO ZZIDNC65C16C616K,

SALVATORE

MRTSVT65D06F537U,

tutti

Data pubblicazione: 28/10/2013

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL GOLAMETTO
2 C\12, presso lo studio dell’avvocato SQUILLACE
FRANCESCO, che li rappresenta e li difende giusta
delega in atti;
– controri corrente –

di CATANZARO, depositata il 23/08/2010 R.G.N.
1485/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/07/2013 dal Consigliere Dott. IRENE
TRICOMI;
udito l’Avvocato VAITI VINCENZO;
udito l’Avvocato SQUILLACE FRANCESCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 967/2010 della CORTE D’APPELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza n. 967/010, pronunciando
sulle impugnazioni riunite proposte dalla società Schillacium spa, nei confronti,
rispettivamente di Lecchino Gerardo, Martelli Salvatore, Daniele Vincenzo e Iozzo
Domenico, le rigettava confermando le relative sentenza del Tribunale di Catanzaro.
2. Il Tribunale aveva dichiarato illegittimi i licenziamenti intimati dalla suddetta
società ordinando la reintegrazione dei lavoratori nel posto di lavoro ed il risarcimento

dei danni, corrispondenti alle retribuzioni maturate dalla data dei licenziamenti fino alla
effettiva reintegra e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.
I licenziamenti erano stati disposti per il mancato rinnovo del contratto di
appalto tra la suddetta società e il Comune di Chiaravalle Centrale, presso il cui
cantiere i lavoratori in questione prestavano attività lavorativa.
3. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre la società
Schillacium spa prospettando due motivi di ricorso.
4. Resistono con controricorso i lavoratori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione
degli artt. 3 e 5 della legge n. 604 del 1966, con collegato difetto di motivazione.
Assume la ricorrente che erroneamente la Corte d’Appello rigettava
l’impugnazione in quanto essa società non avrebbe dato la prova dell’impossibilità di
reimpiegare i dipendenti presso altri ambiti produttivi della propria organizzazione
imprenditoriale. A tal fine, tuttavia, era sufficiente la circostanza del venir meno del
contratto di appalto con il Comune di Chiaravalle Centrale, in quanto, in ragione di ciò,
vi era stata l’elisione di un intero settore di attività, costituito dalla raccolta dei rifiuti
presso l’ente locale committente, alla quale erano addetti i lavoratori licenziati. Né i
lavoratori avevano prospettato la possibilità di una diversa occupazione.
La Corte d’Appello, inoltre, non esaminava la dedotta grave perdita del bilancio.
Altro vizio della sentenza veniva ravvisato nell’affermazione che dall’attestato
proveniente dal centro per l’impiego, nel periodo (31 dicembre 2005-26 aprile 2007)
successivo a quello in cui venivano effettuati i licenziamenti ( 31 dicembre 2005), la
società aveva effettuato l’assunzione di 25 lavoratori, aveva disposto la proroga di altri
11 e la trasformazione di tre rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo
indeterminato. Ed infatti, nel suddetto periodo, come da certificazione che si allegava
3

nel presente giudizio, sarebbero stati assunti 12 lavoratori a tempo determinato,
stagionali e n. 2 prestatori d’opera a tempo indeterminato, ex lege n. 68 del 1999.
1.1. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato.
Occorre rilevare la inammissibilità di documentazione probatoria prodotta per la
prima volta nel giudizio di legittimità.
Tenuto conto che, quanto dedotto in ricorso conferma le avvenute nuove
assunzioni, sia pure a dire della ricorrente in minor misura, occorre ricordare come

questa Corte ha già avuto modo di affermare che in materia di licenziamenti individuali
per giustificato motivo oggettivo determinati da ragioni inerenti all’attività produttiva, il
datore di lavoro ha l’onere di provare, con riferimento alla capacità professionale del
lavoratore ed alla organizzazione aziendale esistente all’epoca del licenziamento, anche
attraverso fatti positivi, tali da determinare presunzioni semplici (come il fatto che dopo
il licenziamento e per un congruo periodo non vi siano state nuove assunzioni nella
stessa qualifica del lavoratore licenziato), l’impossibilità di adibire utilmente il
lavoratore in mansioni diverse da quelle che prima svolgeva, giustificandosi il recesso
solo come “extrema ratio” (Cass., n. 7381 del 2010, n.11720 del 2009).
La Corte d’Appello con corretta e congrua motivazione, considerato anche la
dedotta perdurante grave perdita di bilancio, riteneva non provata l’impossibilità del
repechage, atteso che la società aveva proceduto nel periodo immediatamente
successivo ai licenziamenti a nuove assunzioni, circostanza che lascia intendere, come
riitenuto dal giudice di secondo grado, la possibilità di un repechage dei lavoratori
addetti al servizio presso il Comune di Chiaravalle Centrale, in altri settori o servizi
della Schillacium.
2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione
dell’art. 18, comma 5, della legge n. 300 del 1970, nonché dell’art. 416 cpc, con
collegato difetto di motivazione.
La ricorrente censura la statuizione con la quale la Corte d’Appello ha affermao
che: quanto alla domanda di risoluzione dei rapporti per omessa presentazione degli
appellati, nonostante l’invito a riprendere servizio formulato da essa società con lettera
del 19 settembre 2006, in ottemperanza all’ordine di reintegra emesso in sede cautelare,
si fa rilevare che tale domanda non risulta proposta nella comparsa di costituzione di
primo grado ma solo per la prima volta in appello e deve essere ritenuta inammissibile.

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Tale statuizione sarebbe erronea in quanto la suddetta eccezione formulata da
essa ricorrente in appello poteva essere rilevata dal giudice d’ufficio, essendo stato
invocato un termine decadenziale.
2.1. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato. Ed infatti, come si rileva
dallo stesso motivo d’impugnazione, la reintegra era stata offerta solo per quattro ore
lavorative settimanali, e dunque la stessa non era satisfattiva, per cui non poteva

3. Il ricorso deve esser rigettato.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio che liquida in euro tremilacinquecento per compensi professionali, oltre euro
cinquanta per esborsi, oltre accessori.
Roma 11 luglio 2013

integrare offerta di reintegra in senso tecnico.

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