Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24267 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – rel. Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Chivasso (TO), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma al Viale Giulio Cesare n. 14 presso

lo studio dell’avv. PAFUNDI Gabriele che lo rappresenta e difende,

“unitamente e disgiuntarnente agli avv. Marco CASAVECCHIA e Giulietta

REDI (del Foro di Torino)”, in forza della procura speciale

rilasciata a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.M., residente in

(OMISSIS), elettivamente domiciliato, nel giudizio di appello,

in Beinasco (TO) alla Via Foscolo n. 7 c/o Sergio Bessone;

– intimato –

avverso la sentenza n. 21/15/06 depositata il 3 novembre 2006 dalla

Commissione Tributaria Regionale del Piemonte.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 ottobre 2011

dal Cons. Dr. Michele D’ALONZO;

sentite le difese del Comune, perorate dall’avv. Gabriele PAFUNDI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.

SORRENTINO Federico, il quale ha concluso per la declaratoria di

inammissibilità (in subordine, per il rigetto) del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Chivasso – premesso che ha notificato a S. M. (esercente “attività di commercio su aree pubbliche”) “avviso di accertamento in rettifica” avendo lo stesso versato la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) relativa all’ anno 2000 in misura (Euro 23,34) inferiore a quella (Euro 792,96) dovuta -, in forza di tre (uno complesso) motivi, chiede di cassare la sentenza n. 21/15/06 (depositata il 3 novembre 2006) con cui la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, “in riforma della decisione di primo grado” (la quale aveva recepito il ricorso “limitatamente alla maggiorazione del 50% … disponendo l’applicazione delle sanzioni nella misura prevista per l’insufficiente versamento”), in accoglimento dell’appello del contribuente e in reiezione del suo gravame incidentale, ha “annulla(to) l’accertamento per difetto di motivazione”.

L’intimato – cui il ricorso è stato ritualmente notificato il 21 dicembre 2007 presso il domicilio eletto ed il 24 dicembre 2007 nel proprio domicilio – non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Commissione Tributaria Regionale – esposto aver il S. chiesto “la declaratoria di illegittimità” (a) “dell’accertamento” (“in quanto contrastante con lo Statuto del Contribuente”), (b) “delle tariffe” e (c) “dell’incremento del 50% nel calcolo della tassa giornaliera” – ha, in accoglimento del gravame del contribuente (e conseguente assorbimento, per inutilità, dell’esame di quello incidentale), “annullalo l’accertamento” (“per difetto di motivazione”) affermando che lo stesso “è … carente di motivazione” in quanto (sintesi finale) “il contribuente non è …

in grado di verificare la congruità e la legittimità della pretesa tributaria…, perchè nessun dato numerico elementare per la determinazione della tassa viene portato alla sua conoscenza”.

Il giudice di appello – riscontrato, in primo luogo, che “nell’accertamento … viene indicata la tariffa/mq, la superficie tassata ed i giorni di occupazione, e vi è riferimento all’atto con il quale il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento e la tariffa della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2000 (Delib. 20 marzo 2000, n. 24)” – rileva (a) che “tale atto non è stato allegato” e (b) che non (“è”) “sono stati forniti la formula ed i dati numerici fondamentali per il calcolo della stessa”, per cui, a suo giudizio, “sono mancati… tutti i dati essenziali affinchè il contribuente possa comprendere l’iter logico- giuridico-matematico attraverso il quale il Comune è giunto alla formazione delle tariffe e possa controllare l’esattezza della tassa applicata”).

Lo stesso giudice – assunto aver “l’esame del regolamento” (“reso possibile a seguito della produzione in causa” dello stesso e “delle tariffe”) “evidenziato che la tariffa applicata … viene determinata utilizzando i coefficienti individuati nello studio che l’IPLA …ha realizzato a seguito dell’incarico affidatole dalla Provincia di Torino” e che “la formula per ricavare la tassa (riportata all’art. 9 comma 2 del regolamento …) è la seguente: “T=CMG-IPS-IQS””, laddove “CMG (costo medio generale) è dato dal rapporto fra il costo totale netto del servizio (..) e la superficie accertata; IPS (indice di produttività specifica) è dato dal rapporto tra il coefficiente di produttività specifico (Qn) e l’ indice di produttività media (IPM), a sua volta determinato rapportando la quantità totale di rifiuti prodotta ed il totale della superficie servita; nella spiegazione della formula l’indice IQS (indice di qualità specifica) non viene neppure menzionato, mentre se ne accennava al comma 1 solo per dire che esso era stato fornito dall’IPLA” -, di poi, afferma che, comunque (“anche”, cioè, “ove ci si attenesse alla tesi della sufficienza dell’indicazione, nell’avviso di accertamento, della delibera di approvazione del regolamento e delle tariffe”, perchè “documenti di pronta reperibilità per il contribuente”), “il regolamento … non fornisce dati per la comprensione di tale importante fattore” (scilicet, dell'”indice IQS”) e che “l’IPLA nel suo studio afferma solo che “tale indice è stato valutato relativamente alla densità apparente emersa nelle indagini merceologiche effettuate sui rifiuti raccolti dalle varie utenze campione e che i valori di densità apparente, una volta rapportati al valore medio ottenuto per l’utenza domestica, sono stati rapportati in un intervallo compreso tra 0,7 e 1,3″”: “poichè la densità è data dal rapporto kg/mc e poichè il costo sostenuto per il ritiro dei rifiuti è in relazione ai costi di trasporto, maggiori per i rifiuti di grosso volume ma di scarso peso, sarebbe stato essenziale conoscere tali valori, che non risultano esplicitati dalla società”.

Per la Commissione Tributaria Regionale, quindi, “quanto disposto dal regolamento è di estrema genericità poichè la dizione dell’art. 9 comma 1… è … la ripetizione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 65…e non espone dati e criteri essenziali per permettere al contribuente la comprensione dell’iter logico-giuridico- matematico seguito; ciò che, come visto, accade per l’indice …

IQS”.

Secondo la stessa Commissione, inoltre, “a tali carenze” non ha “sopperito l’avviso di accertamento” perchè in esso “mancano i dati fondamentali per ottenere il valore dei tre fattori in base ai quali ricavare la tassa”:

– “il costo medio generale (CMG) è ignoto”: “pur conoscendo il costo totale netto del servizio, non sì conosce la superficie totale iscritta a ruolo”, per cui “non è … possibile fare il rapporto tra il costo totale netto del servizio e la superficie accertata”;

– “in base allo studio IPLA … “Il indice di produttività specifica (IPS) si ottiene rapportando il coefficiente di produttività specifica Qn al coefficiente di produttività media Qm, il quale ultimo, si ottiene dividendo la quantità totale dei rifiuti prodotti per la superficie totale iscritta a ruolo”: “nè la quantità totale dei rifiuti nè la superficie totale iscritta a ruolo sono indicati nell’avviso (e nemmeno nel regolamento o nello studio IPLA), col risultato che, non essendo possibile conoscere il coefficiente Qm non è nemmeno possibile rapportare ad esso il coefficiente Qn e quindi non è possibile ottenere l’indice di produttività specifica Ips”.

2. Il Comune censura la decisione per tre (uno complesso) motivi.

A. Con il primo – esposto che “l’avviso inviato al S. menziona: D.Lgs. n. 507 del 1993, regolamento comunale per l’applicazione del tributo approvato con Delib. CC 20 marzo 2000, n. 24 (che richiama la Delib. C.C. n. 18 del 1998), D.lgs. n. 471 del 1997, D.Lgs. n. 472 del 1997 e D.Lgs. n. 473 del 1997 di riforma delle sanzioni …; categoria di appartenenza: 450/A, banchi mercato alimentari; tariffa unitaria: 0,59 Euro/mq; metratura: 28 mq il mercoledì; giorni di occupazione: 48; tassa complessiva: Euro 792,96; tassa pagata: Euro 23,24; tassa accertata: Euro 769,72, oltre a motivazione delle ragioni giuridiche … a fondamento e dettaglio degli importi accertati …e giustificazione dell’irrogazione delle sanzioni…” – l’ente denunzia “violazione” degli “D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71 e… L. n. 212 del 2000, art. 7”, deducendo:

(a) “quanto alla mancata allegazione del regolamento comunale”, che “non esiste alcun obbligo per l’amministrazione, neppure ai sensi della L. n. 212 del 2000, di allegare il regolamento comunale all’avviso di accertamento”, per cui chiede:

(“quesito di diritto” ex art. 366 bis c.p.c.);

“se è conforme a legge e se, dunque, contenga i fatti elementari richiesti dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, affinchè il contribuente possa seguire l’iter dell’amministrazione per la determinazione della TARSU, l’avviso di accertamento che (come nel caso di specie) contenga le seguenti indicazioni: categoria di appartenenza; tariffa unitaria; metratura; giorni di occupazione;

motivazione delle ragioni giuridiche che stanno a fondamento e dettagli degli importi accertati; motivazione per relationem con riferimento agli atti generali ad esso presupposti; specificazione sanzioni….”;

(b) “quanto al fatto che esso Comune non avrebbe fornito la formula ed i dati numerici fondamentali per il calcolo della tassa”, (1) che “il regolamento comunale” (“regolarmente pubblicato”), “adottato A con delibera CC 24/2000”, “contiene la formula matematica” (per il giudice di appello “T=CMG-IPS-IQS”: “CMC costo medio generale”; “IPS indice di produttività specifica”; “IQS indice di qualità specifica”) “individuata dall’IPLA per la costruzione della tassa” e “fa salvi i coefficienti… individuati per l’anno 1998 ed oggetto della Delib. CC n. 18 del 1998” e;

(2) che “la formula … è stata contestata dal S. … con ricorso che è stato respinto con sentenza CTR 9/32/2006 depositata il giorno 11 maggio 2006 e passata in giudicato pendente il termine per proporre il presente ricorso”: tale “sentenza, copre col suo giudicato, ogni questione relativa alla legittimità ed alla congruità della tariffa per l’anno 1998, che è stata utilizzata anche per V anno 2000 in questione”.

Per il ricorrente, quindi, “il giudice … avrebbe dovuto concludere per la legittimità dell’avviso di accertamento in quanto gli atti generali erano stati “forniti” da esso Comune secondo le forme di legge e conosciuti dal contribuente”.

B. Con il successivo motivo il medesimo ente – esposto aver il contribuente lamentato (a) che “fosse immotivato il riferimento all’utilizzo degli studi IPLA perchè l’art. 9 comma 1 del regolamento … non esplicitava la ragione di tale scelta” e (b) che “l’art. 9, comma 2 del regolamento non specificava i calcoli matematici utilizzati”‘, affermato che “politicamente il giudice ordinario può disapplicare l’atto amministrativo … ma tale disapplicazione può conseguire solo dalla dimostrazione della sussistenza di… precisi vizi di legittimità dell’atto (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere)”, di tal che “non basta …la contestazione della validità dei criteri seguiti…

nell’adottare la delibera per consentire la dichiarazione di illegittimità della stessa” – denunzia “violazione” degli “D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 65, 68 e 69” nonchè “violazione art. 360 c.p.c., n. 5” osservando:

– “nell’ambito degli atti regolamentari dei comuni esiste uno spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo (“i criteri seguiti”) che non è sindacabile in sede giudiziaria” “il Consiglio di Stato, con decisione n. 4117 del 10 luglio 2003, ha affermato, sia pure in relazione ad altra imposta, che il comune non ha l’obbligo di motivare la quantificazione della misura d’imposta all’ interno dell’ambito stabilito (Cass. 586/2006)”;

– l'”affermazione” del giudice di appello secondo cui “i criteri individuati non siano “numericamente esplicitati” nè nel regolamento nè nella tariffa… è fondata su una non sufficiente lettura degli atti e dei documenti di esso Comune”:

– “lo studio dell’IPLA risale al 1998 ed è stato utilizzato … per costruire la tariffa fin dallo stesso anno con Delib. CC n. 18 del 1998”;

– “il fattore IQS è un dato statistico … che già tiene conto …

del fatto che una produzione di rifiuti a basso peso specifico comporta maggiori costi nelle fasi di raccolta e movimentazione”;

– “il giudice” non “specifica quali dati avrebbe dovuto esplicitare la società nel suo studio … che ha solo la finalità di fornire … i coefficienti quali-quantitativi previsti dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 65 ed individuati …su base statistica nelle tabelle allegate allo studio”: “col codice 93 e 92 sono state individuate le categorie degli ambulanti (alimentari e non) e, quindi, la produttività specifica (732,99 kg/mq/anno) e la qualità specifica (1,1)”;

– pur contenendo “l’art. 9 del regolamento … unicamente l’esposizione della formula matematica (come previsto dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68)”, gli “all. A e B” al medesimo regolamento indicano “i dati utilizzati in concreto per applicarla all’anno 2000, mentre la Delib. CC n. 18 del 1998 individua i coefficienti individuati per la realtà di Chivasso ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 65 e ciò rende legittimo l’accertamento (Cass. 22805/2006)”: “il giudice del merito”, quindi, essendosi limitato “all’esame dello studio IPLA e della Delib. n. 24 del 2000”, “non ha tenuto conto della Delib. CC n. 18 del 1998 che … costituisce il regolamento in forza del quale è stata determinata la tariffa”.

La “conclusione” di illegittimità dell’avviso di accertamento, quindi, secondo il ricorrente, “è fondata sull’errato presupposto … di aver valutato il “regolamento comunale” che è, invece, composto sia dalla Delib. CC n. 18 del 1998 che dalla Delib. CC n. 24 del 2000″.

A conclusione della doglianza l’ente formula i “seguenti quesiti di diritto”:

(1) “se sia legittimo che il giudice contesti la congruità dei criterì individuati dal Comune per la commisurazione della TARSU D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 65, senza, così facendo, violare la discrezionalità amministrativa”;

(2) “se sia legittimo un avviso di accertamento motivato con riferimento ad un regolamento comunale che, come nel caso…, sia motivato, tra il resto, per relationem anche con riferimento ad un precedente regolamento comunale contenente i coefficienti dettati dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 65 legati alla realtà territoriale ed individuati attraverso uno studio statistico commissionato ad una società privata e se sia legittimo che il giudice, se del caso, ritenuta la rilevanza degli atti presupposti ai fini della motivazione dell’avviso di accertamento, ne ordini la produzione in giudizio”.

C. In terzo ed ultimo luogo il Comune, richiamato il suo appello incidentale avverso la decisione di primo grado, “ripropone” (a) la “violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 77, comma 2” (“maggiorazione del 50%” ritenuta non dovuta dal giudice provinciale), concludendo la doglianza con il “quesito di diritto” se “sia conforme a legge il regolamento comunale che, prevedendo l’apposita categoria di uso, come nel caso, aumenti la tariffa fino al 50% come previsto dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 11 commi 2 e 3”, nonchè;

(b) “violazione” degli “D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 77, comma 4, art. 76 comma 2, D.Lgs. n. 471 del 1997, D.Lgs. n. 472 del 1997 e D.Lgs. n. 473 del 1997”, chiedendo (“quesito di diritto”) “se sia conforme al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 77 comma 4 e D.Lgs. n. 471 del 1997, D.Lgs. n. 472 del 1997 e D.Lgs. n. 473 del 1997 sanzionare… il pagamento parziale della tassa con la sanzione prevista per la denuncia infedele”.

3. I primi due motivi di ricorso sono fondati; il terzo è inammissibile.

A. La “Delib. 20 marzo 2000, n. 24″, di approvazione del regolamento comunale, invero, diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo, non doveva affatto essere allegata all’avviso di accertamento impugnato.

L’obbligo – posto a carico dell'”amministrazione finanziaria” in genere (quindi anche del Comune allorchè esercita la sua potestà tributaria) dall’ultimo inciso dell’art. 7 (“chiarezza e motivazione degli atti”), L. 27 luglio 2000, n. 212, comma 1, in aggiunta a quello primario di motivare i propri atti “secondo quanto prescritto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3” (“indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione”) – di allegare a quello “che lo richiama” l’eventuale “altro atto” al quale “si fa riferimento” nella motivazione, giusta anche l’espresso rimando (“secondo quanto prescrittò), in via logica, come già affermato da questa sezione (Cass., trib., 17 ottobre 2008 n. 25371), deve essere letto sempre alla luce della L. n. 214 del 1990, art. 3, in particolare del comma 3, il quale prescrive che “se te ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama”: infatti, per quest’ ultima disposizione normativa – considerata l’univoca sua finalità di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa del destinatario dell’atto (con l’anticipata e compiuta conoscenza e delimitazione di tutte le “ragioni” che l’amministrazione può dedurre ed opporre in eventuale sede giudiziaria) – l’obbligo di allegazione imposto dall’art. 7 (ulteriore rispetto a quelli di mera indicazione e messa a disposizione, originariamente previsti dall’art. 3) assume un evidente ed univoco significato di necessaria correlazione integrativa delle “ragioni” che, per l’amministrazione emittente, sorreggono la “decisione” contenuta nell’atto amministrativo.

La funzione unicamente integrativa delle “ragioni della decisione” svolta dall’obbligo di allegazione impone, quindi:

(1) di limitare lo stesso ai soli atti (“esterni”) di “riferimento” che siano necessari per sostenere quelle “ragioni” (pur intese queste in senso ampio, cioè non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei “presupposti di fatto”) e;

(2) di escludere dal medesimo, da un lato, gli atti che si rivelino irrilevanti e, dall’altra, gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali, appunto, le “delibere” od i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell’avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione.

L’univoco riferimento ad “altro atto”, di poi, impone di lasciare fuori dall’obbligo di allegazione (all’ atto amministrativo) l’eventuale documento probatorio del concreto (complessivo) “fatto” storico considerato nell’atto.

Il fatto (pure addotto dal giudice del merito a fondamento del suo decisum) che non siano stati “forniti la formula ed i dati numerici fondamentali per il calcolo” della tassa, infine, assume rilievo ai fini della verifica del concreto rispetto, da parte dell’ente impositore, dell’obbligo motivazionale, in particolare per la delimitazione del reale “contenuto” normativo di tale obbligo, “contenuto” costituente lo specifico oggetto della doglianza che segue.

In proposito va precisato che la “questione relativa alla legittimità ed alla congruità della tariffa” – diversamente da quanto sostenuto dal Comune – non è affatto coperta dal passaggio in “giudicato” (intervenuto “pendente il termine per proporre il presente ricorso”) della “sentenza CTR 9/32/2006 depositata il giorno 11 maggio 2006” (che ha “respinto” il ricorso del contribuente il quale aveva contestato “la formula” ivi applicata “per l’anno 1998”) atteso che – a prescindere dalla necessità (esulante dai poteri di questo giudice di legittimità) di accertare che, in fatto, effettivamente quella stessa formula sia stata “utilizzata … anche per l’anno 2000 in questione” – comunque le affermazioni del giudice di quella sentenza secondo cui (1) “sul piano procedurale, non si ravvisano elementi per dichiarare illegittime le tariffe predisposte” e (2) “non costituisce motivo di illegittimità la circostanza che il Comune si sia avvalso della consulenza di una società” (uniche rilevanti) non consentono di ritenere comprese in quel giudizio tutte le questioni esaminate dal giudice di appello in questa controversia.

B. In ordine al “contenuto” normativo dell’obbligo motivazionale, poi, va, in via preliminare, ribadito il principio secondo cui (Cass., trib.: 17 novembre 2003 n. 17356; 21 gennaio 2005 n. 1332 e 22 aprile 2005 n. 8451) “la polisistematicità del sistema tributario comporta necessariamente che, in relazione a ciascuna imposta, la esistenza e la congruità della motivazione del singolo atto impositivo sia verificata secondo le regole dettate per il tributo cui l’atto stesso afferisce”: nel caso, quindi, secondo le regole poste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 71.

B.1. Per il comma 2 (poi abrogato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 172, quindi applicabile alla specie ratione temporis essendo stato l’atto impugnato notificato il 19 dicembre 2003) di detto articolo, invero, “gli avvisi di accertamento” relativi alla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) “devono contenere”, unicamente, “gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonchè … l’indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità”.

Il comma 2-bis (aggiunto dal D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 6, anche questo abrogato dall’art. 1, comma 172, detto), a sua volta, dispone(va);

(a) che “gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati” e;

(b) che “se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’ atto che lo richiama, salvo che quest’ ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale”.

Dal riprodotto comma 2, si deduce, per quanto qui rileva, che il Comune è tenuto ad indicare in ciascun atto impositivo afferente alla TARSU soltanto la “tariffa applicata e relativa delibera”:

nessuna norma (nè la Commissione Tributaria Regionale nè indica alcuna), invece, impone all’ente di riportare e/o esplicare in detto atto la “formula” utilizzata per la determinazione della “tariffa applicata” oppure “la quantità totale dei rifiuti” o “la superficie totale iscritta a ruolo”, nè, tanto meno, “i dati numerici fondamentali per il calcolo” della tassa (menche mai della “tariffa”).

La tesi della necessaria indicazione di tali elementi (come di consimili), pertanto, si rivela erronea perchè sfornita di qualsiasi fondamento legislativo.

B.2. Questo rilievo importa, ex se, la illegittimità anche della subordinata (“ove ci si attenesse alla tesi della sufficienza dell’indicazione, nell’avviso di accertamento, della delibera di approvazione del regolamento e delle tariffe”) operazione, compiuta dal giudice di appello, di “verifica” (per così dire) della sufficienza della motivazione dell’atto impositivo attraverso l'”esame” (“reso possibile a seguito della sua produzione in causa”) “del regolamento” comunale.

La prescrizione dell’indicazione, nel singolo atto di imposizione fiscale, soltanto della “tariffa applicata” e della “relativa delibera”, infatti, essendo significativa della sufficienza “normativa” di tali indicazioni a soddisfare l’obbligo di motivazione dell’atto adottato, vieta di estendere l’ambito di tale obbligo (quand’ anche per relationem al contenuto del “regolamento”) alla “comprensione” (erroneamente, quindi, pretesa dal contribuente che la ha addotta e ritenuta indispensabile dal giudice a quo) di qualsiasi dei “fattori” (dunque neppure dell'”indice IQS”, ritenuto “importante” dalla Commissione Tributaria Regionale) in base ai quali l’ente impositore ha fissato (nel regolamento) ciascuna “tariffa”:

nella finalità propria del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71, infatti, quei “fattorF costituiscono soltanto dati oggettivi presupposti dalla “tariffa applicata” sì che, la “comprensione” (“permettere al contribuente la comprensione”) o meno degli stessi, ovvero “dell’iter logico-giuridico-matematico seguito”, non costituisce elemento giuridico necessario per l’adempimento dell’obbligo di motivazione dell’atto di imposizione concernente la TARSU. B.3. Le osservazioni esposte, intuitivamente, assorbono (sia perchè travolte, sia per carenza di interesse) tutte le altre considerazioni svolte dal Comune nel motivo, quali sintetizzate nel riprodotto “quesito”.

C. L’ultima doglianza è inammissibile.

Con la stessa, infatti, il ricorrente, nella sostanza, “ripropone” la “violazione” (a) “del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 77, comma 2” (“maggiorazione del 50%” ritenuta non dovuta dal giudice provinciale) e (b) degli “D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 77, comma 4, art. 76, comma 2, D.Lgs. n. 471 del 1997, D.Lgs. n. 472 del 1997 e D.Lgs. n. 473 del 1997”, ovverosia i motivi dell’appello incidentale, non esaminato dal giudice del gravame per aver questo (sia pure erroneamente, come visto) annullato l’atto impositivo per vizio di motivazione.

Per il D.Lg.vo n. 546 del 1992, art. 56, come noto, “le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, s’intendono rinunciate”.

La disposizione – posto che (come chiarito da Cass., trib., 20 ottobre 2010 a 21506) il termine “questioni (per tali intendendosi quelle suscettibili di essere dedotte come autonomo motivo di ricorso o d’impugnazione) non ha un’ accezione più ampia del riferimento alle “domande” contenute nell’art. 346 c.p.c. (“le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate”) -, come del pari noto, è del tutto analoga (cfr., altresì, Cass., trib., 12 agosto 2004 n. 15641) a quella processualcivilistica richiamata, che (Cass., 2^, 24 gennaio 2011 n. 1566, la quale ricorda “Cass. 3908/2000″”), però, “non è applicabile” al “giudizio di cassazione”; in quest’ultima decisione, inoltre, si è opportunamente “messo in evidenza” che “non può formarsi giudicato su una questione esplicitamente dichiarata od implicitamente considerata assorbita dal giudice di merito”.

4. In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata perchè affetta dagli evidenziati errori di diritto; la causa, siccome bisognevole di accertamenti fattuali, va rinviata a sezione diversa della stessa Commissione Tributaria Regionale che ha emesso la pronuncia annullata affinchè (1) esamini e decida i gravami delle parti facendo applicazione dei richiamati principi di diritto e (2) regoli anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.T.M.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso; dichiara inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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