Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24266 del 28/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24266 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: DI CERBO VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 19354-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio
dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
2441

contro

CAVALLO LOREDANA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

Data pubblicazione: 28/10/2013

ANGLANI ROCCO ANTONELLO, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n.

1789/2007

D’APPELLO di LECCE, depositata

della CORTE

il 11/07/2007

R.G.N.

1768/2006;

udienza del 04/07/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
DI CERBO;
udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega
verbale PESSI ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

19354.08

Udienza

4 luglio 2013

Pres. G. Vidiri
Rei V. Di Cerbo

Sentenza

Rilevato che:
la Corte d’appello di Lecce, in riforma della sentenza di prime cure, ha dichiarato
l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato il 10 luglio 2000 da
Poste Italiane s.p.a. con Loredana Cavallo;
per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso; la lavoratrice
ha resistito con controricorso;
il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata;
in corso di causa è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale
concernente la controversia in esame;
dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice
interessata, oltre che dal rappresentante delle Poste Italiane s.p.a., risulta che le parti
hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi
atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e
dichiarando che

in caso di fasi giudiziali ancora aperte — le stesse saranno definite in

coerenza con il presente verbale;
ad avviso del Collegio il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare
la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente
sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo; alla cessazione della materia
del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in
quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel
momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della
decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente
formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278);
in definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di
interesse;

3

La Corte

tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, che ha
anche regolato le spese processuali dei giudizi di merito, si ritiene conforme a giustizia
compensare integralmente tra le stesse le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa fra le parti le spese del giudizio di

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 luglio 2013.

cassazione.

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