Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24265 del 29/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 29/11/2016, (ud. 21/09/2016, dep. 29/11/2016), n.24265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1900-2014 proposto da:

S.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA COSSERIA 2, presso ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIOVANNI SALVIA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

LEAR CORPORATION ITALIA S.R.L., (LCI S.R.L.) P.I. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA MASSIMO 57, presso lo studio

degli avvocati GUIDO BROCCHIERI, UBERTO PERCIVALLE, che la

rappresentano e difendono unitamente agli avvocati MAURO CARRETTA,

ROBERTO DI TOMMASO, giusta procura speciale notarile in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 527/2013 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 22/10/2013 R.G.N. 575/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2016 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito l’Avvocato PERCIVALLE UBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 22 ottobre 2013, la Corte d’Appello di Potenza, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Melfi, rigettava la domanda proposta da S.A. nei confronti di Lear Corporation Italia S.r.l. avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli in data 3 ottobre 2008 a motivo della chiusura del reparto cui era addetto e dell’impossibilità di un suo reimpiego nel reparto selleria ove erano stati ricollocati gli altri addetti al reparto interessato dalla chiusura.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, contrariamente al convincimento espresso dal primo giudice, carente l’onere di allegazione del lavoratore in ordine alle possibilità di un suo reimpiego, carenza in relazione al quale è inconfigurabile il difetto di prova in ordine all’impossibilità di adempiere all’obbligo di repechage, del resto da modularsi sulle competenze specifiche del lavoratore, in base alla quale il primo giudice ha motivato l’illegittimità del recesso.

Per la cassazione di tale decisione ricorre S.A. affidando l’impugnazione a due motivi cui resiste, con controricorso, la Società.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 5, e dell’art. 2697 c.c. in una con il vizio di motivazione, lamenta l’erroneità dell’orientamento espresso dalla Corte territoriale inteso a subordinare all’assolvimento da parte del lavoratore procedente dell’onere di allegazione di specifiche posizioni idonee a consentire un suo utile reimpiego nell’organizzazione aziendale così da porsi come alternativa all’intimato licenziamento, l’accollo al datore dell’onere della prova dell’adempimento dell’obbligo di repechage, opponendo di aver, in ogni caso, dedotto, in alternativa, l’inadempimento a suo danno dell’obbligo in via generale assunto nei confronti di tutti i lavoratori che non avessero aderito alla proposta di esodo incentivato di ricollocazione nel reparto selleria, obbligo in sè indicativo della ricorrenza di una opportunità di reimpiego.

Il secondo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., artt. 324 e 112 c.p.c., è inteso ad evidenziare la nullità della sentenza per essersi pronunziata su un’impugnazione che non includeva quella che il ricorrente qui identifica come ulteriore ratio decidendi su cui il giudice di prime cure aveva fondato la propria pronunzia di illegittimità del licenziamento, qui riformata ed al contrario da ritenersi ormai coperta da giudicato, ratio decidendi data dalla violazione, oltre che della disciplina limitativa dei licenziamenti individuali, anche degli obblighi di correttezza e buona fede.

Il primo motivo deve ritenersi fondato.

A fronte del costante orientamento di questa Corte per il quale, ai tini della validità di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro ha l’onere di provare, non solo la soppressione del reparto o della posizione lavorativa cui era adibito il dipendente licenziato ma anche l’impossibilità del suo c.d. repechage ovvero di una sua utile riallocazione, tenuto conto della sua professionalità specifica, in altra posizione lavorativa e/o in altra dipendenza aziendale analoga a quella venuta meno, non può condividersi il rilievo posto dalla Corte territoriale a fondamento della pronunciata declaratoria di legittimità del recesso per cui la generica deduzione da parte del lavoratore della possibilità di un suo reimpiego in seno all’organizzazione aziendale – esonera la resistente dall’onere della prova sul c.d. repechage, per il semplice motivo che non si può chiedere al resistente di dimostrare l’impossibilità su tutti i posti di lavoro per l’evidente carattere non esplorativo che contraddistingue la domanda giudiziale”.

Un simile effetto, ostandovi l’enunciata regola sulla ripartizione dell’onere della prova, non può essere posto a carico del lavoratore, gravandolo di un onere di allegazione, non solo oltremisura esteso all’indicazione specifica dei posti di lavoro disponibili in seno all’organizzazione aziendale ai fini di una sua utile ricollocazione ma addirittura configurato come condizionante lo stesso onere della prova viceversa posto dalla legge integralmente a carico del datore di lavoro, secondo un’opzione interpretativa chiaramente disattesa dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 22.3.2016. n. 5592).

Del resto, nella specie, un tale onere di allegazione non risulta affatto eluso, dovendosi accogliere la prospettazione qui proposta dal ricorrente intesa a configurarne l’assolvimento in relazione al dedotto obbligo (e non alla mera possibilità) di un suo reimpiego presso il reparto selleria assunto dalla Società datrice a seguito dell’accordo sulla ricollocazione del personale che permaneva in esubero all’esito della procedura di esodo volontario concluso con le organizzazioni sindacali, obbligo il cui mancato adempimento è rimasto privo di comprovata giustificazione.

Rimasto così assorbito il secondo motivo, il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli che provvederà in conformità, disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Napoli.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA