Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24265 del 28/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24265 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 6520-2012 proposto da:
FIDOTTI ALESSANDRO C FDTLSN48M24H50,

El

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 35, presso lo
STUDIO D’AMATI, rappresentato e difeso dagli avvocati
COSTANTINI CLAUDIA, D’AMATI NICOLETTA, D’AMATI
GIOVANNI NICOLA, D’AMATI DOMENICO, giusta delega in
2013

atti;
– ricorrente –

2423
contro

CA.RI.RI. – CASSA DI RISPARMIO DI RIETI S.P.A., in
persona del legale rappresentante pro tempore,

Data pubblicazione: 28/10/2013

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 24, presso
lo studio dell’avvocato GENTILI AURELIO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –

E SUL RICORSO SUCCESSIVO SENZA NUMERO DI R.G. proposto

CA.RI.RI. – CASSA DI RISPARMIO DI RIETI S.P.A., in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 24, presso
lo studio dell’avvocato GENTILI AURELIO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorso successivo contro

P

FIDOTTI ALESSANDRO CFDTLSN48M24H5O, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 35, presso lo
STUDIO D’AMATI, rappresentato e difeso dagli avvocati
COSTANTINI CLAUDIA, D’AMATI NICOLETTA, D’AMATI
GIOVANNI NICOLA, D’AMATI DOMENICO, giusta delega in
atti;
– controricorrente al ricorso successivo –

avverso la sentenza n. 6151/2009 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 24/03/2011 R.G.N. 8311/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/07/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato COSTANTINI CLAUDIA;

da:

udito l’Avvocato GENTILI AURELIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso principale, assorbito il
ricorso incidentale.

RG 6520-12

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Roma, con la sehtenza di cui si chiede la
cassazione, pronunciando in sede di rinvio, reputa illegittimo il

Rieti e tanto sul presupposto che i fatti addebitati al lavoratore non
costituiscono comportamenti rilevanti ai fini di un licenziamento.

Quanto alle conseguenze patrimoniali della acclarata illegittimità del
recesso datoriale la Corte del merito ritiene di limitare,

ex art. 1227,

2 ° comma, cc, il risarcimento del danno alle retribuzioni non percepite
nei tre anni successivi al licenziamento tenuto conto, in base
quod prelumque accidit,

all’id

che nell’ indicato periodo di tempo il Fidotti,

per la sua età e per la sua esperienza professionale, avrebbe potuto
trovare, in base all’ordinaria diligenza, altra occupazione.

Il Fidotti e la Cassa di Risparmio di Rieti chiedono l’annullamento della
sentenza rispettivamente sulla base di tre motivi e di due censure.

Resistono con controricorso la Cassa di Risparmio di Rieti ed il Fidotti.

Vengono depositate memorie illustrative.

MOTIVI DELLA DECISONE

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti riguardando l’impugnazione della
stessa sentenza.

1

licenziamento intimato ad Alessandro Fidotti dalla Cassa di Risparmio di

E’

pregiudiziale l’esame del ricorso della Cassa di Risparmio di Rieti

investendo questo la ritenuta non sussistenza di un licenziamento
legittimo.

Con la prima censura la predetta Cassa, denunciando violazione dell’art.

valutazione dei fatti posti a base del licenziamento, tiene conto della
tenuità del danno economico arrecato.

La censura è infondata.

Invero, la Corte del merito accerta che per prassi aziendale gli
sconfinamenti, al di là dei limiti di autonomia delle filiali, non danno
luogo a provvedimenti disciplinari quando non è particolarmente elevato
il danno economico dell’Istituto essendo, anzi, regola oltrepassare tali
limiti al fine di non perdere la clientela.

In tale ottica va, quindi, letta la sentenza impugnata nel senso che la
mancanza di un elevato danno economico dell’azienda rende irrilevante,
per prassi aziendale,gli sconfinamenti sicché quelli addebitati al

Odo tti, proprio per la mancanza di elevato danno economico, non possono
costituire fatti idonei a giustificare il licenziamento.

Non è, quindi, contraria la sentenza impugnata al principio di diritto,
espresso da questa Corte secondo la quale l’assenza di nocumento della
sfera patrimoniale del datore di lavoro, se può concorrere a fornire
elementi per la valutazione di gravità del comportamento inadempiente,

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2119 cc, sostiene che la Corte del merito erroneamente, ai fini della

non è decisiva per escludere che possa dirsi irrimediabilmente incrinato
il rapporto di fiducia ( Cass. 24 luglio 2006 n. 16864).

Né sarebbe razionale da un lato consentire per prassi aziendale
sconfinamenti dai limiti autonomia quando questi non determinano un

giustificato il licenziamento fondato su tali sconfinamenti in assenza di
elevato danno.
2/C11
Con la seconda critica la Cassa citata, denunciando omessa motivazione,
assume che la Corte del merito non spiega se la prassi per cui certi
sconfinamenti erano tollerati poteva ritenersi applicabile anche ai
ripetuti sconfinamenti riguardanti l’addebito concernente il caso
Calvanese.

La critica non è fondata.

Per vero la Corte di Appello valuta in modo particolareggiato il c.d.
caso Calvanese e rileva che i vari fatti addebitati non erano idonei a
costituire ipotesi rilevanti ai fini di un giustificato licenziamento in
quanto tutti s’inscrivevano nell’ambito di una prassi aziendale che
consentiva la gestione con una certa elasticità dei servizi forniti dalla
Banca, così come attestato dalla stessa relazione ispettiva.

Del resto, se viene consentito –

rectius

autorizzato – per prassi

aziendale un certo comportamento per così dire elastico non può, poi,
certamente assumersi che la sommatoria di quei comportamenti autorizzati
possa costituire fattispecie giustificativa del licenziamento.

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elevato danno patrimoniale per la Banca, e dall’altro ritenere

Passando all’esame del ricorso del Fidotti, questi con il primo motivo,
allegando violazione degli artt. 1219,1223,2697,2729 cc, 113,421,432 cpc,
18 della Legge n. 300 del 1970 nonché vizio di motivazione, sostiene la
erroneità della sentenza impugnata in punto di limitazione del

Rileva al riguardo il ricorrente che la Corte del merito ha posto a
carico del lavoratore l’onere di dimostrare la permanenza dello stato di
disoccupazione nonostante l’art. 1227, 2’comma, cc non esoneri il
debitore dall’onere di provare e di allegare la negligenza del
creditore. Deduce di aver chiesto di provare di non essere riuscito a
trovare altra occupazione, ma la Corte non ha dato ingresso alla prova
senza spiegare le ragioni di tale provvedimento.

Sottolinea, inoltre, il Fidotti l’apoditticità

del riferimento alle

condizioni del mercato del lavoro e lamenta il mancato ricorso
all’assunzione, ex art. 421 cpc, d’informazioni presso l’Istituto
Nazionale di Statistica ed il Ministero del lavoro.

Il motivo è infondato.

Al riguardo va rimarcato che, come ribadito di recente

da Cass. 21

settembre 2012 n.16076, l’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte
sulla interpretazione dell’art. 1227 cc è pervenuta ad affermare
seguenti principi l) tale articolo contiene ai commi l e 2 due distinte
norme che regolano fattispecie diverse (Cass. 14 gennaio 1992 n. 320;
Cass. 22 agosto 2003 n. 12352): il comma l regola il concorso del
danneggiato nella produzione del fatto dannoso ed ha come conseguenza una

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risarcimento del danno al triennio successivo il licenziamento.

ripartizione di responsabilita’, rappresentando un’ipotesi particolare
della più generale previsione del concorso di più autori del fatto
dannoso (art. 2055 c.c.), nel quale uno dei coautori e’ lo stesso
danneggiato. Il comma 2 contempla una situazione, del tutto diversa, di
danno causato dal solo debitore, e quindi non concerne problemi di nesso

conseguenze dannose che si sono effettivamente verificate, ma che il
creditore avrebbe potuto evitare, usando la ordinaria diligenza. 2)
Quanto al contenuto dell’ordinaria diligenza esigibile, l’art. 1227 c.c.,
comma 2, non si limita a prescrivere al danneggiato un comportamento
meramente negativo, consistente nel non aggravare con la propria attività
il danno già prodottosi, ma richiede un intervento attivo e positivo,
volto non solo a limitare, ma anche ad evitare le conseguenze dannose. La
norma che onera il danneggiato ad uniformarsi ad un comportamento attivo
ed attento dell’altrui interesse, rientra tra le fonti di integrazione
del regolamento contrattuale, per cui la stessa “evitabilità” del danno
e’ coordinata con i principi di correttezza e di buona fede oggettiva,
contenuti nell’art. 1175 cc, applicabile ad entrambe le parti del
rapporto obbligatorio e non al solo debitore, nel senso che costituisce
onere sia del debitore che del creditore di salvaguardare l’utilità
dell’altra parte nei limiti in cui ciò non comporti un’apprezzabile
sacrificio a suo carico (Cass. 7 aprile 1983 n. 2468;Cass. 14 gennaio
1992 n. 320 cit.). 3) Il limite alla esigibilità del comportamento attivo
e’ costituito dalla “ordinaria” e non “straordinaria” diligenza, nel
senso che le attività che il creditore avrebbe dovuto porre in essere al

5

causale, ma solo di estensione o di evitabilita’ del danno; si tratta di

fine dell’evitabilità del danno, non siano gravose o straordinarie, come
esborsi apprezzabili di denaro, assunzione di rischi, apprezzabili
sacrifici (Cass. 15 luglio 1982 n. 4174; Cass. 14 novembre 1978 n. 5243;
Cass. 25 gennaio 1975 n. 304; Cass. 6 luglio 2002 n. 9850). In
applicazione degli esposti principi alla materia in oggetto, questa Corte

collocare sul mercato la propria attività lavorativa per ridurre, ex art.
1127 c.c., il pregiudizio subito

(ex multis

Cass. 18.2.1980 n. 1208;

Cass. 11 novembre 2002 n. 15838; Cass. 22 agosto 2003 n. 12352).

La Corte di Appello

ha fatto corretta applicazione di tale principio,in

quanto ha basato il proprio decisum sul rilievo secondo il quale non era
risultato che, dopo il licenziamento, il lavoratore si era adoperato per
la ricerca di un posto di lavoro.

Siffatta argomentazione è conforme al principio secondo cui, in tema di
risarcimento del danno, cui e’ tenuto il datore di lavoro in conseguenza
del licenziamento illegittimo e con riferimento alla limitazione dello
stesso ex art. 1227 cc, comma 2, l’onere della ordinaria diligenza nella
ricerca di una nuova occupazione deve ritenersi assolto dal lavoratore
con l’iscrizione nelle liste di collocamento, mentre spetta al debitore
provare ulteriori elementi significativi della mancanza dell’ordinaria
diligenza. (Cass. 11 maggio 2005 n. 9898 e Cass.11 marzo 2010 n. 5862
cit.).

Né sotto diverso profilo risulta incongrua la motivazione della sentenza
impugnata laddove, avuto riguardo alle condizioni di mercato ed a quelle

6

ha affermato che il lavoratore, licenziato senza giusta causa, deve

soggettive del lavoratore (ed in particolare all’ età del lavoratore), la
Corte del merito ritiene che, nell’arco di tempo di tre anni
dall’intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro, il Fidotti avrebbe
potuto trovare un’altra occupazione se si fosse diligentemente attivato

Quanto alla dedotta mancata ammissione della prova articolata dal
lavoratore è assorbente la considerazione che il ricorrente non
trascrivendo nel ricorso i capitoli di prova impedisce a questa Corte di
delibarne la decisività( V. per tutte Cass. 11 giugno 2001 n. 7852 e
Cass. 20 gennaio 2006 n. 1113 che ha appunto ritenuto necessario che il
ricorrente riporti nel ricorso i capitoli di prova non ammessi).

Né può sottacersi, per quanto concerne la dedotta

richiesta

d’informazioni presso l’Istituto Nazionale di Statistica ed il Ministero
del lavoro,che secondo giurisprudenza di questa Corte l’esercizio del
potere, previsto dall’art. 213 cpc, di richiedere d’ufficio alla P.A. le
informazioni relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario
acquisire al processo rientra, al pari del ricorso ai poteri istruttori
previsti dall’art. 421 cpc, nella discrezionalità del giudice e non può
comunque risolversi nell’esenzione della parte dall’onere probatorio a
suo carico, con la conseguenza che tale potere può essere attivato
soltanto quando, in relazione a fatti specifici già allegati, sia
necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti della P.A.
che la parte sia impossibilitata a fornire e dei quali solo
l’Amministrazione sia in possesso proprio in relazione all’attività da
essa svolta ( per tutte Cass. 13 marzo 2009 n. 6218).
7

in tal senso.

Con la seconda censura il Fidotti, prospettando violazione degli artt. 18
della Legge n. 300 del 1970,112 e 132 cpc nonché omessa

risarcimento del danno, una somma corrispondente alle retribuzioni
globali di fatto, così come richiesto e prescritto dal denunciato art. 18
della Legge n. 300 del 1970, ma una somma pari alle retribuzioni non
percepite.

La censura non è fondata.

E’ pur vero che la formula adottata dalla Corte del merito nel
commisurare l’indennità risarcitoria di cui all’art. 18 della legge n.
300 del 1970, vigente

ratione temporis,

non corrisponde a quella

legislativamente prevista che fa riferimento alle retribuzione globale di
fatto dal giorno del licenziamento, ma è altrettanto vero che la
parametrazione dell’indennità in questione, operata dalla Corte di
Appello, alla retribuzione non percepita all’atto del licenziamento
rappresenta un formula equipollente a quella stabilita dal citato art.
18, non potendosi escludere che la retribuzione non percepita all’atto
del licenziamento equivalga a quella globale di fatto.

e vale la pena di rimarcarlo,emerge,se non in via meramente
ipotetica, che la diversa formula adottata dalla Corte del merito incida,
nel concreto, in maniera deteriore sul computo della riconosciuta
indennità risarcitoria, anche in considerazione che, in violazione del
8

pronuncia,asserisce che la Corte del merito non ha liquidato, a titolo di

principio di autosufficienza, non si è fatto riferimento a risultanze
processuali attestanti la concreta differenza tra quanto riconosciuto in
sentenza e quanto in realtà spettante al lavoratore.

Neppure è ravvisabile il denunciato vizio di omessa pronuncia in quanto

chiesto e il pronunciato, presuppone un difetto di attività del giudice
di secondo grado che, nella specie, non è riscontrabile atteso che la
domanda è stata presa in considerazione dalla Corte del merito.

Con il terzo motivo il Fidotti, allegando violazione degli artt. 1282
cc, 112, 115, 132,429 cpc, 150 disp.att.cpc nonché omessa pronuncia,
rileva che

LA

Corte di Appello ha limitato, erroneamente e senza alcuna

motivazione,i1 calcolo della rivalutazione monetaria alla data della
sentenza senza estenderla alla data del soddisfo.

Il motivo non è condivisibile.

Infatti la Corte di Appello nel liquidare l’indennità risarcitoria,

ex

at. 18 della Legge n. 300 del 1970, ha condannato, altresì, la Cassa di
Risparmio di Rieti al pagamento della rivalutazione monetaria sino ad
“oggi” – ossia alla data della sentenza – e “dalle singole scadenze per
le mensilità successive”.

Orbene secondo risalente giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non
vi è ragione per discostarsene, la rivalutazione monetaria dei crediti di
lavoro, prevista dal terzo comma dell’art. 429 cpc, dev’essere
determinata, ai sensi dell’art. 150 disp. att. stesso codice, sulla base

9

tale vizio risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il

dell’indice istat calcolato al momento dell’approvazione della sentenza
in cui la determinazione stessa va effettuata – anche d’ufficio – dal
giudice, mentre attiene alla fase dell’esecuzione la determinazione, in
base agli indici maturati fino al giorno dell’effettivo pagamento, della

La sentenza impugnata è, quindi, sul punto corretta in diritto in quanto
ha disposto secondo massima di questa Corte.

Né vi è spazio per il vizio di omessa pronuncia, essendovi sulla
questione di cui trattasi specifico dictum.

Sulla base delle esposte considerazioni il ricorso va rigettato.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle
spese del presente giudizio.

P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio
di legittimità
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 luglio 2013
Il Presidente
Dott. Guido Vidiri
AA,Ap
Il Consigliere est.
Dott. Giuseppe Napoletano
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10

svalutazione verificatasi dopo la sentenza ( Cass 9 luglio 1984 n. 4000).

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