Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24264 del 29/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 29/11/2016, (ud. 21/09/2016, dep. 29/11/2016), n.24264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3196-2011 proposto da:

MONDIAL MARMI S.R.L., (GIA’ MONDIAL MARMI S.P.A.) c.f. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ANAPO 20, presso lo studio dell’avvocato

CARLA RIZZO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

FABRIZIO DOMENICO MASTRANGELI, PIETRO MIGLIOSI, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

S.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TARVISIO 1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

BARBIERI, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO PEGAZZANO

FERRANDO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 337/2010 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 01/06/2010 R.G.N. 183/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2016 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito l’Avvocato RIZZO CARLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 1 giugno 2010, la Corte d’Appello di Genova, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Massa, accoglieva la domanda proposta da S.A. nei confronti della Mondial Marmi S.p.A. avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del contratto a termine stipulato inter partes in data (OMISSIS) con condanna della Società alla riammissione in servizio ed alla corresponsione della retribuzione maturata a far data dal 6.10.2007 fino a quella dell’emanata pronunzia.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non assolto, in relazione alla causale indicata in contratto relativa a “ragioni tecnico-produttive connesse all’andamento della gestione”, l’obbligo di specificazione per iscritto delle concrete esigenze giustificative dell’apposizione del termine.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a quattro motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste, con controricorso il S..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, lamenta l’erroneità della pronunzia resa dalla Corte territoriale in ordine alla genericità dell’indicazione in contratto delle ragioni giustificative dell’apposizione del termine, assumendo di aver dimostrato in giudizio, in relazione alle testimonianze confermative dell’intervenuta modifica dell’organizzazione produttiva, l’effettività dell’esigenza di adibizione temporanea del dipendente alla mansione in concreto affidatagli.

Con il secondo motivo si deduce il vizio di omessa motivazione in ordine al configurarsi nella specie, in considerazione degli avvenimenti successivi al licenziamento ed, in particolare al reperimento da parte del lavoratore di nuova occupazione, circostanza dedotta dalla Società ricorrente e non contestata dal lavoratore, di una ipotesi di risoluzione per mutuo consenso del rapporto implicante l’ulteriore vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c. e dell’art. 416 c.p.c..

Analogo vizio di omessa motivazione è dedotto nel terzo motivo relativamente alla mancata detrazione dal risarcimento dovuto dell’ aliunde perceptum implicante l’ulteriore vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 1227 c.c..

Il quarto motivo è teso ad affermare la rilevanza nella fattispecie dello ius superveniens conseguente all’emanazione della L. n. 183 del 2010, art. 32.

Il primo motivo risulta infondato, dovendosi ritenere la conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale, del resto qui censurata in termini inconferenti per fare prevalente riferimento al preteso successivo accertamento giudiziale dell’effettiva temporaneità dell’impiego del lavoratore assunto a termine, circa la violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, per inosservanza dell’onere di specificazione nel testo del contratto concluso tra le parti della concreta esigenza giustificativa dell’apposizione del termine, ravvisata in relazione ad una causale in effetti formulata in termini tali da poter essere riferita a qualsiasi posizione lavorativa e, come tale inidonea ad integrare la ratio della norma, finalizzata alla verifica giudiziale del coerente impiego del lavoratore.

Parimenti infondato si rivela il secondo motivo dovendosi condividere l’orientamento espresso dalla Corte territoriale in ordine all’irrilevanza, ai fini della prova dell’implicita volontà risolutiva del rapporto da parte del lavoratore estromesso per scadenza del termine, del reperimento nelle more del giudizio conseguente all’impugnazione dell’atto medesimo, di nuova occupazione.

Deve viceversa accogliersi il quarto motivo, conseguendone l’assorbimento del terzo, stante l’applicabilità, anche in ragione della devoluzione al giudice del gravame della questione relativa alla misura risarcitoria, dello ius superveniens, dato dalla previsione di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32 implicante il riconoscimento, a titolo di risarcimento del danno, per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto e la sua conversione ad opera del giudice, di un’indennità onnicomprensiva, nella misura da determinarsi tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità alla stregua dei criteri di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8.

In questi limiti il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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