Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24264 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – rel. Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

s.a.s. “Il Tiglio” di Rogani Luigi & C., con sede in

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Cola di

Rienzo n. 111 presso lo studio dell’avv. VILLA Piergiorgio che la

rappresenta e difende, insieme con l’avv. Piero PACIARONI (del Foro

di Macerata), in forza della procura speciale rilasciata in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

l’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 123/07/06 depositata il 4 dicembre 2006 dalla

Commissione Tributaria Regionale delle Marche.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 ottobre 2011

dal Cons. Dr. Michele D’ALONZO;

sentite le difese della ricorrente, svolte dall’avv. Piergiorgio

VILLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.

SORRENTINO Federico, il quale ha concluso per la declaratoria di

inammissibilità del ricorso per mancanza dei “quesiti”.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.a.s. “Il Tiglio” di Rogani Luigi & C. – premesso che con “avviso di liquidazione … e Erogazione delle sanzioni” il competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate aveva chiesto il “pagamento” dell'”imposta di registro relativa all’atto … registrato il 30 dicembre 1999″ per il quale essa, poichè esercitava “l’attività agricola a titolo principale”, aveva chiesto l'”agevolazione” prevista dalla “L. n. 984 del 1977, art. 7” -, in base a quattro motivi, chiede di cassare la sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato recepito l’appello di detto Ufficio avverso la decisione di primo grado che ha accolto il suo ricorso.

L’Agenzia intimata insta per il rigetto dell’impugnazione.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Commissione Tributaria Regionale – esposto che “nella memoria difensiva trasmessa all’Ufficio in data 16 aprile 2002” la contribuente aveva “comunicato che una più dettagliata ed attenta valutazione delle caratteristiche morfologiche e della collocazione geografica del terreno ha consentito di apprezzare l’inidoneità del fondo ad implementare la forestazione, stante la mancanza di un proprio impianto di irrigazione di vitale importanza per le colture nell’ambito di qualsiasi attività agricola e la particolare ubicazione del terreno che rende difficoltoso l’accesso ai lavori del terreno in quanto lontano dal luogo di ricovero di mezzi e delle attrezzature agricole” – ha condiviso il gravame dell’Ufficio osservando:

– “non si tratta di inidoneità sopravvenuta all’atto di acquisto ma … di inidoneità non rilevata in quella sede”;

– “seppure è vero che la L. n. 984 del 1997, non contenga … alcuna disposizione che regoli la revoca del beneficio, … nella specie non può non trovare applicazione la previsione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, nota 1 che è norma di carattere generale, quale regola di decadenza dal beneficio del pagamento dell’imposta a tassa fissa nel caso in cui non sia stata rispettata (nel decennio) la destinazione ad uso agricolo, atteso che la stessa riguarda gli atti traslativi stipulati dagli imprenditori agricoli a titolo principale …, e le società forestali svolgono esse pure attività agricola”;

– “non può accogliersi la tesi… che l’agevolazione spetti per il solo fatto della sussistenza del requisito soggettivo, perchè la L. n. 984 del 1977, art. 7, comma 4, lett. b), deve essere intesa nella sua finalità premiale degli acquisti consentano in concreto di aumentare l’efficienza dell’azienda ed il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo della colture forestali, se fosse requisito sufficiente l’oggettiva idoneità” (“che peraltro lo stesso contribuente ha escluso”) “l’agevolazione premierebbe anche gli acquisti per finalità ben diverse da quelle previste dalla…

legge”;

– “il vincolo testuale che l’acquisto debba consentire l’aumento dell’efficienza dell’azienda del soggetto acquirente ed il relativo reddito …, nel confermare tale opzione interpretativa, rende priva di rilievo l’eccezione … che si tratterebbe, nella fattispecie, di inidoneità relativa, cioè ritenuta dall’acquirente perchè non rispondente alle proprie personali esigenze”.

In definitiva, per il giudice di appello, “l’inidoneità, dichiarata dallo stesso acquirente e denunciata dalla mancata destinazione dei fondi alla implementazione della forestazione, … giustifica la revoca del beneficio e fonda la pretesa tributaria azionata con l’avviso impugnato”.

2. La società censura la sentenza con quattro motivi.

A. Nel primo la contribuente – esposto che con “l’avviso …

impugnato l’Agenzia … pretende di revocare i benefici fiscali concessi sul presupposto che gli stessi sarebbero venuti meno a seguito della rivendita dei terreni acquistati, argomentando che la revoca sarebbe giustificata dalla ratio della legge”; “secondo l’Agenzia”, quindi, essa società “avrebbe avuto l’obbligo giuridico di non rivendere più il terreno acquistato” (ma “tale interpretazione sarebbe incostituzionale perchè non è possibile costringere nessuno a rimanere proprietario a vita di un immobile”) – denunzia “violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56”, sostenendo (in sintesi) che “in tutte le norme che prevedono delle agevolazioni fiscali per l’acquisto di beni immobili le ipotesi di decadenza dalle agevolazioni sono sempre espressamente esplicitate” mentre “la L. n. 984 del 1977… non prevede alcuna ipotesi di decadenza”.

B. Con il secondo motivo la società denunzia “violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57 e 58″ affermando che l'”appellante introduce ex novo l’argomento dell’attività posta in essere solo a fini speculativi” atteso che “tale eccezione non è stata rilevata dall’Uffcio nè nell’avviso di liquidazione, nè in altro atto”;

“comunque … l’argomentazione … non viene in alcuna maniera circostanziata, nè illustrata, nè … dimostrata” ed è “inopportuno parlare di speculazione per una transazione che ha comportato …un esborso di L. 1.600.000.000 in sede di acquisto ed un introito di L. 1.300.000.000 in sede di cessione”.

C. Nella terza censura la contribuente denunzia “violazione o falsa applicazione di norme di diritto” sostenendo che l'”Agenzia”, non riconoscendo il “carattere soggettivo” del “beneficio … commette … una violazione interpretativa ignorando il combinato disposto del D.P.R. n. 634 del 1972, art. 1 bis…e non rileva che l’agevolazione di cui si discute ha carattere soggettivo in quanto concessa agli imprenditori agricoli o alle società cooperative …” per cui “costituisce requisito inderogabile per l’acquisizione del beneficio … l’essere imprenditore agricolo a titolo principale …a nulla influendo la cessione per motivi imprenditoriali”.

D. Nel quarto (ultimo) motivo la società denunzia (altra) “violazione e falsa applicazione di norme di diritto” perchè nell'”avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni” impugnato “non viene specificato” il “titolo” (“imposta principale, supplementare o complementare”): “l’Ufficio”, quindi, “non avendo specificato il titolo”, “ha disatteso quanto stabilito del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 42”.

3. Il ricorso deve essere respinto perchè infondato.

A. In via preliminare va rilevata l’insussistenza della violazione dell’art. 366 bis c.p.c., che ha indotto il pubblico ministero a chiedere, in via principale, di dichiarare inammissibile il ricorso, atteso che la formulazione di un quesito di diritto (a prescindere dal suo fondamento) è agevolmente riscontrabile, per il primo e per il terzo motivo, nella richiesta conclusiva del ricorrente, rivolta a questa Corte, di “dichiarare la illegittimità dell’avviso” impugnato “per mancanza del presupposto impositivo ed inesistenza totale dell’obbligo di pagamento dell’imposta … reclamata … non essendo soggette nè assoggettabili a decadenza i benefici fiscali riconosciuti spettanti per la sussistenza dei requisiti di legge al momento del rogito e della relativa registrazione”.

B. In ordine al primo ed al terzo motivo – scrutinagli congiuntamente per la intima connessione delle questioni proposte con gli stessi va ricordato e ribadito che (come statuito da questa sezione: sentenza 20 giugno 2008 n. 16832, da cui gli excerpta; ordinanza ex art. 375 c.p.c., 13 maggio 2009 n. 11169; sentenza 12 giugno 2009 n. 13656) “il presupposto per fruire della agevolazione fiscale è la idoneità dei fondi rustici oggetto di acquisto ad aumentare l’efficienza dell’azienda ed il relativo reddito attraverso il miglioramento qualitativo e quantitativo delle colture forestali (art. 7, comma 4, lett. b)”.

La sentenza impugnata, pertanto, si rivela corretta avendo il giudice di appello affermato – in coerenza con quanto addotto dall’Ufficio a ragione del provvedimento adottato: la stessa ricorrente, infatti, ricorda leggersi nella motivazione dell’atto impositivo “per aver rivenduto il terreno…, violando così la ratio della legge…

concernente acquisti di fondi rustici idonei ad aumentare l’efficienza dell’azienda agricola di forestazione attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali, il che nella fattispecie, con l’alienazione del fondo… dopo appena tre mesi, non può dirsi certamente avvenuto” – che “non si tratta di inidoneità sopravvenuta all’atto di acquisto ma… di inidoneità non rilevata in quella sede”, ovverosia di “inidoneità” oggettiva (affermata dalla stessa contribuente nella “memoria difensiva trasmessa all’Ufficio in data 16 aprile 2002”) del fondo a far conseguire all’acquirente le finalità volute dal legislatore, quindi di mancanza originaria dell’afferente indefettibile “presupposto per fruire della agevolazione fiscale” in questione.

Del tutto irrilevanti, conseguentemente, si palesano le osservazioni della contribuente relative al possesso (da parte sua) della qualità soggettiva (società forestale) richiesta dalla norma, non essendo questa affatto sufficiente, di per se sola, per la fruizione del beneficio: le società forestali, infatti, giusta l’inequivoco tenore testuale della norma dettata dalla L. 27 dicembre 1977, n. 984, art. 7, comma 4, lett. b), “sono ammesse al beneficio del pagamento delle imposte … in misura fissa” per gli “atti di acquisto in proprietà di fondi rustici” solo se ed in quanto i “fondi” acquistati siano “idonei ad aumentare l’efficienza dell’azienda ed il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali”.

C. Il secondo ed il quarto motivo, poi, sono inammissibili perchè:

– risulta completamente omessa, a conclusione di ciascuno, sia la “formulazione di un quesito di diritto” che la “chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria” e/o le “ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”, imposte dall’art. 366 bis c.p.c.: tali motivi, infatti, pongono questioni prive di qualsiasi attinenza con la richiesta finale del ricorso per cassazione nella quale (punto A che precede) si è ravvisata l’osservanza della medesima norma per gli altri motivi di ricorso;

– la “violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57 e 58… in quanto l’appellante introduce ex novo l’argomento dell’attività posta in essere solo a fini speculativi”, denunziata con l’uno, non investe nessuna ratio decidendi della sentenza impugnata: questa, infatti, non contiene nessun cenno a eventuali “fini speculativi”, nè trova il suo fondamento, logico e/o giuridico, sull’ipotizzabile riscontro del perseguimento di siffatti “fini”;

– neppure della avvenuta deduzione, innanzi al giudice di merito, di un vizio dell’atto impositivo per la mancata specificazione nello stesso del “titolo” (“imposta principale, supplementare o complementare”) della pretesa tributaria (oggetto dell’altro motivo), poi ed infine, vi è traccia nella sentenza gravata; in ordine alla stessa, inoltre, la ricorrente non denunzia (come altrimenti necessario, se effettivamente proposta) la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla medesima: la questione, pertanto, palesandosi del tutto nuova, non può essere posta, per la prima volta, innanzi a questo giudice di legittimità; peraltro la ricorrente non espone alcuna ragione in ordine alla rilevanza della questione, ovverosia sulla idoneità dell’eventuale sussistenza del vizio a determinare un pronuncia diversa da quella impugnata, comunque ad essa più favorevole.

4. Per la sua totale soccombenza la ricorrente, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., deve essere condannata a rifondere all’Agenzia le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate (nella misura indicata in dispositivo) in base alle vigenti tariffe professionali forensi, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività difensiva svolta dalla parte vittoriosa.

P.T.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia le spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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