Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24264 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 04/10/2018, (ud. 26/06/2018, dep. 04/10/2018), n.24264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 92/2018 proposto da:

M.V., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

LUCA DE ANGELIS;

– ricorrente –

contro

V.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 5, presso lo studio dell’avvocato MARIA

GRAZIA MASELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato PIERO OLLA;

– controricorrente –

contro

V.F., MA.EL., G.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 863/2017 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 17/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLO

COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La signora M.V. ricorre avverso la sentenza della corte d’appello di Cagliari che, confermando la sentenza del tribunale della stessa città, ha accolto la domanda della signora V.M.R. di declaratoria di nullità del testamento del signor V.M., in quanto dattiloscritto, ed ha al contempo rigettato le domande riconvenzionali proposta dall’odierna ricorrente dirette ad accertare la volontaria esecuzione del testamento nullo da parte degli eredi del de cuius e l’esistenza di un testamento olografo del medesimo contenuto. La corte d’appello ha escluso che fosse configurabile nella fattispecie una esecuzione volontaria del testamento, in mancanza di un comportamento e di una volontà univoca degli eredi; ha inoltre ritenuto che la signora M. non avesse provato l’esistenza del testamento olografo al momento dell’apertura della successione, al fine di vincere la presunzione di revoca del testamento scomparso, nè avesse provato che tale documento fosse stato smarrito o distrutto senza sua colpa.

Il ricorso si articola in due motivi.

La signora V.M.R. si è difesa con controricorso.

I signori V.F., G.S. e Ma.El., già contumaci nei giudizi di merito, non hanno spiegato attività difensive in questo grado di giudizio.

La causa è stata chiamata all’adunanza in Camera di consiglio del 26

giugno 2018 per la quale solo la ricorrente ha depositato una memoria.

Col primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2724,2725,2727 e 2697 c.c. e degli artt. 113,115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La corte territoriale avrebbe errato, secondo la ricorrente, nel ritenere non provata l’esistenza del testamento olografo del de cuius, senza considerare le istanze istruttorie da lei svolte nell’atto di appello e in primo grado e dirette a dimostrare l’esistenza di tale scheda testamentaria.

Col secondo motivo la ricorrente denuncia la “erroneità e illegittimità della sentenza, errata interpretazione delle risultanze istruttorie, omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, nonchè violazione o falsa applicazione di norme di diritto in merito all’accertamento delle condizioni per l’applicabilità dell’art. 590 c.c.. Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, art. 590 c.c., nonchè artt. 113,115 e 116 c.p.c.”.

In particolare nel mezzo di gravame si lamenta l’erroneità della sentenza nella parte in cui la corte non ha ravvisato i presupposti per l’applicabilità del disposto dell’art. 590 c.c., censurando la valutazione delle risultanze istruttorie operata dalla corte con riguardo al comportamento tenuto dagli eredi dopo la morte del testatore; comportamento che, secondo la ricorrente, indicherebbe univocamente la volontà di dare spontanea esecuzione al testamento nullo.

Entrambi i motivi di ricorso vanno giudicati infondati, in quanto, pur formulati con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, come denuncia di violazione di legge, in effetti attingono:

– il primo, l’apprezzamento di fatto, censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo dell’ omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 c.p.c., n. 5, operato dalla corte distrettuale in ordine alla (ir)rilevanza della prova orale capitolata nel giudizio di merito dall’odierna ricorrente, ai fini della dimostrazione dell’esistenza di un testamento olografo;

– il secondo, l’apprezzamento di fatto motivatamente operato dal giudice territoriale sulla inidoneità del comportamento degli eredi a manifestare la volontà di convalidare un testamento nullo (Cass. 2536/1968, Cass. 843/1965).

Al riguardo giova precisare, con riferimento alle osservazioni svolte

nella memoria illustrativa depositata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 180 bis c.p.c., che la ragione per cui il primo mezzo di ricorso non può trovare accoglimento non discende dalla distonia tra la rubrica dei motivi e la sostanza delle doglianze con i medesimi proposte, ma dalla estraneità di tali doglianze al paradigma del controllo di legittimità esercitato da questa Corte sulle sentenze dei giudici di merito.

Come già chiarito in Cass. 5654/2017, infatti, il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, solo ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento. Quanto poi al riferimento alla dedotta violazione, da parte della corte di appello, del disposto dell’art. 115 c.p.c., è sufficiente richiamare Cass. 4699/18, dove si chiarisce che e a violazione dell’art. 115 c.p.c., può essere dedotta come vizio di legittimità non in riferimento all’apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito, ma solo sotto due profili: qualora il medesimo, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quando egli ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale. Nella specie, la sentenza gravata ha escluso in concreto la rilevanza delle prove orali dedotte dall’odierna ricorrente, osservando che tali prove “non avrebbero giammai potuto adempiere al rigido onere probatorio di cui agli artt. 2725 e 2724 c.c.”, dando conto delle ragioni di tale affermazione (settima pagina della sentenza, in fine); donde l’insussistenza della dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c..

In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere alla contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

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