Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24263 del 29/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 29/11/2016, (ud. 21/09/2016, dep. 29/11/2016), n.24263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14470-2011 proposto da:

C.T., C.F. (OMISSIS), in proprio e quale liquidatore di

Selezione Arredo e Articoli per la Casa s.r.l. P.I. (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIPRO 46, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE NOSCHESE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE CENTOLA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

DALCI S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 469/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 11/06/2010 R.G.N. 828/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito l’Avvocato NOSCHESE VINCENZO per delega Avvocato CENTOLA

GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’improcedibilità, in

subordine accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Sondrio il signor C.T., in proprio e nella qualità di liquidatore della società “SELEZIONE ARREDO E ARTICOLI PER LA CASA” (in prosieguo, per brevità: SELEZIONE ARREDO) srl, riassumeva il giudizio promosso nei confronti della società DALCI srl davanti al Tribunale di Milano – definito con sentenza di incompetenza per territorio – onde sentire accertare i propri crediti quali agente della convenuta – a titolo di provvigioni, indennità di mancato preavviso, indennità ex art. 1751 c.c. – oltre alla condanna della parte convenuta al pagamento dei contributi in favore di ENASARCO.

Il giudice del lavoro,istruita la causa, accoglieva parzialmente la domanda.

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 28.4-11.6.2010 (nr. 469/2010), pronunziando sull’ appello principale della società DALCI e sull’appello incidentale proposto da C.T. e dalla società SELEZIONE ARREDO in relazione alla compensazione delle spese del primo grado:

– condannava la società DALCI srl a corrispondere le provvigioni a C.T., rigettando le altre domande di cui al ricorso introduttivo della lite nonchè l’appello incidentale del C. sulle spese;

– dichiarava inammissibili le domande formulate in nome e per conto della società SELEZIONE ARREDO srl nonchè il relativo appello incidentale ritenendo il difetto di procura alle liti.

La Corte territoriale rilevava che la società DALCI srl aveva sottoscritto due contratti di agenzia, il primo con il signor C.T. in proprio, del (OMISSIS), l’altro, in data (OMISSIS), con la società SELEZIONE ARREDO, rappresentata dal C..

I diritti derivanti dal secondo contratto facevano capo esclusivamente alla società e lo stesso C. dichiarava di agire nella qualità di legale rappresentante (liquidatore) della stessa società.

Il C. tuttavia aveva sottoscritto un’ unica procura alle liti come persona fisica, senza la spendita della denominazione sociale; la firma in calce alla procura non poteva essere ricondotta con certezza alla società, poichè i soggetti coinvolti nella lite erano due ed il legale rappresentate agiva anche in proprio.

Per la Cassazione della sentenza ricorrenti C.T., in proprio e quale liquidatore della società SELEZIONE ARREDO, articolando due motivi.

La società DALCI srl è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo le parti ricorrenti hanno denunziato violazione e falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c..

Hanno dedotto che in tutti gli atti difensivi il C. aveva dichiarato di agire sia in proprio che quale legale rappresentante (liquidatore) della società SELEZIONE ARREDO; per rendere certo che il C. agisse anche per la società era sufficiente collegare la procura agli atti processuali ai quali accedeva.

2. Con il secondo motivo le parti ricorrenti hanno lamentato, ai sensi dell’art. 360 c.p., comma 1, nn. 3 e 5 – violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

La censura afferisce tanto alla pronunzia di rigetto dell’appello incidentale – con il quale si impugnava la statuizione di compensazione delle spese del primo grado – che alla compensazione delle spese del grado di appello.

Le parti ricorrenti hanno dedotto la mancanza di motivazione della pronunzia di compensazione delle spese, motivazione richiesta dell’art. 92 c.p.c. nel testo vigente ratione temporis.

In via preliminare rispetto all’esame dei due motivi di ricorso sopra esposti questa Corte rileva che la procura speciale conferita da C.T. a margine del presente ricorso in cassazione presenta quella stessa veste formale sulla base della quale la sentenza d’appello impugnata ha ravvisato il difetto di procura alle liti per la società SELEZIONE ARREDO.

La procura è stata infatti conferita all’Avv. Giuseppe Centola senza indicazione nel testo a stampa della identità del soggetto conferente; la sottoscrizione è di ” C.T.” in assenza della spendita congiunta della denominazione della società rappresentata.

La questione posta con il primo motivo di ricorso è dunque inscindibile rispetto al vaglio preliminare della ammissibilità della proposizione da parte del difensore del presente ricorso in cassazione in nome e per conto della società “SELEZIONE ARREDO”.

In termini generali la questione qui in discussione, che involge sia il preliminare profilo di ammissibilità del ricorso in cassazione che la decisione del primo motivo, riguarda il caso in cui il difensore rappresenti più parti processuali e la procura sia stata conferita da una unica persona fisica; ciò si verifica allorchè una persona fisica agisca congiuntamente in proprio e quale legale rappresentante di un soggetto giuridico ovvero quale legale rappresentante di più soggetti giuridici.

Trattasi di stabilire:

1) se sia necessaria la spendita della doppia veste per conferire procura alle liti in relazione ad entrambi i soggetti in causa, come sostenuto dalla Corte di merito;

2) se, in mancanza della specifica dichiarazione, la sola firma della persona fisica possa conferire il potere di rappresentanza tecnica anche per la persona giuridica ove tale volontà sia ricavabile aliunde ed, in particolare, dal contenuto dell’atto processuale al quale accede la procura alle liti, come sostenuto nell’attuale ricorso.

La soluzione è nel secondo dei sensi prospettati, con conseguente ammissibilità del ricorso in cassazione proposto dal difensore in nome e per conto della società SELEZIONE ARREDO srl.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito, con l’arresto nr. 11178/1995, che nella interpretazione della procura alle liti, atto giuridico unilaterale (ancorchè indirizzato ad un destinatario determinato) si applicano i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e segg. nei limiti di compatibilità con la struttura unilaterale dell’atto; tra essi, in particolare, l’art. 1367 c.c. (di cui è espressione nell’ambito del processo l’art. 159 c.p.c.), per cui nel dubbio deve riconoscersi alla procura “piuttosto la volontà che le consente di ottenere l’esame del merito del ricorso, che quella che lo impedisce: ciò che corrisponde ad una regola propria del processo, ordinato alla pronunzia sul merito della pretesa ed all’accertamento della volontà della legge nel caso concreto anzichè a pronunzie sull’ordine del processo”.

Nella fattispecie esaminata le sezioni unite hanno ritenuto che la procura apposta a margine del ricorso in Cassazione soddisfa il requisito di “specialità” richiesto dall’art. 365 c.p.c. (anche ove non contenga il riferimento alla sentenza impugnata o al grado di legittimità ma utilizzi espressioni generiche o richiami impropriamente mezzi di impugnazione diversi dal giudizio di cassazione) purchè la volontà della parte di conferire il potere rappresentativo nella sede di legittimità risulti:

– o dal fatto che la procura sia stata apposta a margine del ricorso quando l’atto è già stato redatto;

– ovvero, in mancanza di tale prova, dal fatto che manchino elementi che inducano univocamente ad escludere la volontà della parte di conferire il potere rappresentativo per il ricorso in cassazione.

Questa Corte ha inoltre già affermato:

– che la procura alle liti è valida anche se la persona fisica che la conferisce non indichi espressamente la qualità di rappresentante della persona giuridica, purchè tale qualità risulti dalla intestazione o dal contesto dell’atto cui inerisce, in considerazione del collegamento materiale dei due atti ed attesa la possibilità che nel conferimento della procura alle liti la spendita del nome assuma forme implicite (Cass. nr. 11710/2002; nr. 8249/1997; 12733/1995)

– che la procura speciale per il ricorso per cassazione rilasciata da chi sia stato parte in giudizio per sè e quale rappresentante legale di una società deve intendersi rilasciata, oltrechè in tale ultima qualità, anche in nome proprio, qualora le univoche indicazioni contenute nell’intestazione e nel corpo dell’atto di impugnazione cui la procura accede confermino la assunzione della qualità di parte del soggetto in entrambe le suddette vesti, senza che assuma alcun rilievo in contrario la circostanza che nella procura medesima si faccia riferimento soltanto alla qualità di rappresentante legale della società (Cass. nr. 6405/2002 e giurisprudenza ivi richiamata).

Alla luce dei precedenti citati devono in questa sede affermarsi i seguenti principi:

– l’atto di procura deve essere interpretato sulla base della intenzione del soggetto conferente;

– in via sussidiaria ed in caso di dubbio deve ricorrersi al principio di conservazione degli effetti dell’atto, inteso nel senso di attribuire alla procura il significato che le consente di pervenire ad una pronunzia risolutiva della res controversa piuttosto che al rilievo di una preclusione di ordine processuale. Detto criterio sussidiario, già indicato dalle sezioni unite nella pronunzia sopra citata, è oggi di rilievo costituzionale, quale concretizzazione del “giusto” processo di cui all’art. 111 Cost..

Venendo all’esame della fattispecie concreta, la Corte rileva che:

in mancanza di data della procura alle liti, deve escludersi la certezza della sua apposizione a margine di un ricorso già predisposto, ciò che fornirebbe ex se la prova della duplicità di veste della persona fisica delegante;

resta, tuttavia, quanto meno dubbio, in ragione del collegamento tra la procura alle liti e l’atto di ricorso con il quale la procura forma corpo unico, che il C. abbia inteso conferire il potere rappresentativo non solo quale persona fisica ma anche quale legale rappresentante della società SELEZIONE ARREDO, i cui diritti pure sono oggetto di giudizio; in mancanza di elementi di prova contraria deve dunque applicarsi il criterio sussidiario dell’art. 1367 c.c., attribuendosi alla procura il significato che le consente l’esame integrale delle pretese azionate in giudizio.

Da quanto sin qui esposto consegue la ammissibilità del presente ricorso.

1. Per le stesse ragioni va accolto il primo motivo, dovendo comunque precisarsi che la sola parte processuale legittimata a ricorrere avverso la statuizione di inammissibilità del giudice dell’appello è la società SELEZIONE ARREDO, unica destinataria della suddetta pronunzia.

La sentenza impugnata in violazione dell’art. 83 c.p.c. ha ritenuto inammissibili per difetto di procura alle liti le domande formulate per conto della società SELEZIONE ARREDO e l’appello incidentale proposto dalla stessa società in punto di spese del primo grado, senza adeguatamente interpretare il mandato difensivo in collegamento con gli atti processuali cui accedeva.

2. Rispetto al secondo motivo di ricorso la parte legittimata è invece unicamente il signor C.T., posto che per la società SELEZIONE ARREDO il ritenuto difetto di procura alle liti ha investito anche la pronunzia sull’appello incidentale della società e sulle spese del grado.

Il motivo è infondato.

Il rigetto dell’appello incidentale del C. e la compensazione delle spese del secondo grado sono state motivate dalla Corte territoriale sulla base dell’esito della lite; tale motivazione assolve l’onere imposto dall’art. 92 c.p.c., lungi dall’essere apparente.

La domanda originaria del C. veniva infatti parzialmente accolta nel primo grado ed ulteriormente ridotta nel quantum in parziale accoglimento dell’appello principale della controparte DALCI srl; l’esito della lite era dunque di soccombenza reciproca, ipotesi di compensazione delle spese specificamente prevista dall’art. 92 c.p.c..

Conclusivamente:

– La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al primo motivo e gli atti rinviati ad altro giudice, che si individua nella Corte di appello di Milano in diversa composizione, affinchè provveda, in applicazione del principio di diritto sopra esposto, all’esame del rapporto processuale tra la DALCI srl e la società SELEZIONE ARREDO E ARTICOLI PER LA CASA srl in liquidazione. Il giudice del rinvio provvederà anche alle spese del presente grado.

– Dal rigetto del secondo motivo deriva la definitività delle statuizioni quanto al rapporto processuale tra la società DALCI srl e C.T.; nulla per le spese del grado per la mancata costituzione della società intimata.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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