Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24263 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – rel. Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

la s.r.l. PERNA ECOLOGIA, con sede in

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore,

elettivamente domiciliata in Roma alla Via Sicilia n. 50 presso lo

studio dell’avv. NAPOLITANO Luigi insieme con gli avv. Domenico

VITALE e Domenico RUOCCO che la rappresentano e difendono in forza

della procura speciale autenticata nella firma in Marigliano il

giorno 11 giugno 2008 dal notaio Luigi Coppola;

– controricorrente – intimata –

avverso la sentenza n. 169/48/05 depositata il 20 dicembre 2005 dalla

Commissione Tributaria Regionale della Campania.

Udita la relazione svolta nella Pubblica udienza del 27 ottobre 2011

dal Cons. Dr. Michele D’ALONZO;

sentite le difese delle parti, perorate dalL’Avv. Letizia GUIDA

(dell’Avvocatura Generale dello Stato), per l’Agenzia, e dall’avv.

Paolo Luceri (delegato), per la società;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr.

SORRENTINO Federico, il quale ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate, in forza di un solo motivo, chiede di cassare la sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato respinto l’appello del suo Ufficio avverso la decisione di primo grado che, su ricorso della srl PERNA ECOLOGIA (“esercente l’attività di trasporti rifiuti”), aveva annullato l’avviso di accertamento con il quale (ai fini dell’IVA, dell’IRPEG e dell’IRAP dell’anno 1998) erano stati disconosciuti i costi documentati dalle fatture (ritenute “soggettivamente inesistenti”) emesse non dalle “società di smaltimento bensì da società cosiddette di intermediazione”.

La società intimata depositava “memoria di costituzione”; nel corso della discussione orale richiamava le “ordinanze” interpartes nn. 20012 e 20013 del 2009 di questa sezione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In limine, va rilevata la totale inconferenza delle “ordinanze” ex art. 375 c.p.c., appena indicate atteso che nelle stesse questa Corte si è limitata ad annullare le decisioni di appello ivi impugnate (comunque relative ad annualità d’imposta diverse da quella oggetto di questa controversia) per carenza di motivazione, senza nulla statuire (a parte l’operato rinvio al giudice del merito), donde la loro evidente inidoneità a produrre alcun effetto giuridico sulla presente causa.

2. La Commissione Tributaria Regionale ha disatteso il gravame dell’Ufficio osservando:

(1) “come si rileva dallo stesso PVC (foglio n. 8), tra le imprese terze (intermediarie) e l’impresa esercente la discarica vi era un rapporto di mandato (senza rappresentanza)”: poichè “dalla disciplina” di questo contratto discende che “il rapporto negoziale si svolge unicamente tra il committente (discarica) e il mandatario (intermediario), restando del tutto estraneo il mandante alle vicende del mandatario1”, “la fatturazione della prestazione in discarica doveva essere effettuata, come … operato dalla società, dall’impresa mandataria (intermediaria) e non … dall’impresa esercente la gestione della discarica di smaltimento”;

(2) “lo stesso magistrato penale …ha riconosciuto l’inesistenza della interposizione fittizia di persona nella fatturazione ….”.

3. L’Agenzia denunzia “violazione dell’art. 2697 c.c.” nonchè “insufficiente ed illogica motivazione” deducendo che “per la intermediazione, le società terze che hanno fatturato in luogo delle discariche, avrebbero dovuto esibire licenza del Questore per agenzie di affari di intermediazione di cui all’art. 115 del TU delle leggi di PS, nonchè art. 204 (indicazione della natura degli affari a cui si vuole attendere) e art. 219 che prescrive il premio pattuito per l’esito delle operazioni”.

4. Il ricorso – corretta e/o integrata la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384 c.p.c. – deve essere respinto perchè privo di fondamento.

A. I giudici di appello (con quelli di primo grado) hanno affermato che in base alla “disciplina” del contratto “tra le imprese terze (intermediarie) e l’impresa esercente la discarica vi era un rapporto di mandato (senza rappresentanza)” per cui “il rapporto negoziale si svolge unicamente tra il committente (discarica) e il mandatario (intermediario), restando del tutto estraneo il mandante alle vicende del mandatario”.

B. La doglianza della ricorrente si fonda sull’aggettivo “intermediarie” e non considera la vera ed unica ratio decidendi “rapporto di mandato (senza rappresentanza)” sulla quale il giudice di appello ha fondato la sua decisione.

L’aggettivo detto, infatti, indica non la qualificazione giuridica dell’attività svolta dal “mandatario” (che ha emesso le fatture ritenute “soggettivamente inesistenti”) ma soltanto la posizione (eminentemente fattuale), appunto “intermedia”, assunta dallo stesso tra il trasportatore dei rifiuti e la gestrice della “discarica”.

C. Ancor di recente, peraltro, si è rettamente osservato – “anche sulla base, in parte, di quanto recentemente affermato da questa Corte (in particolare le sentenze nn. 24333/2008 e 19066/2006)” – che (Cass., 3^, 14 luglio 2009 n. 16382) “oltre alla mediazione c.d.

ordinaria o tipica di cui all’art. 1754 c.c., consistente in un attività giuridica in senso stretto, è configurabile una “mediazione” di tipo contrattuale che risulta correttamente riconducibile, più che ad “una mediazione negoziale atipica”, al contratto di mandato”: “accanto, infatti, all’ipotesi delineata dell’art. 1754 c.c., i disposti di cui agli artt. 1756 e 1761 c.c., supportano l’eventuale configurazione di un vero e proprio rapporto di mandato ex art. 1703 c.c.”.

Conseguentemente risultano prive di conferenza le riprodotte osservazioni sulla necessità di “esibire licenza del Questore per agenzie di affari di intermediazione di cui all’art. 115 del TU delle leggi di PS” (oltre che delle connesse, tratte, propriamente, dal R.D. 6 maggio 1940, n. 635, di approvazione del “regolamento” a detto TU) atteso che la soggettiva inesistenza delle fatture emesse dalle stesse non può trarsi dall’eventuale mancanza di detta “licenza”.

D. Peraltro ed infine, va ricordato che la L. 21 marzo 1958, n. 253, nel disciplinare la “professione di mediatore”, ha espressamente disposto (art. 3) che “per l’esercizio dell’attività disciplinata dai precedenti articoli non è richiesta la licenza prevista dell’art. 115 T.U. leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773”.

L’effettivo espletamento di una attività di “intermediazione” da parte delle “società terze che hanno fatturato in luogo delle discariche”, quindi, non può ritenersi insussistente (con conseguente inesistenza soggettiva delle fatture emesse dalle stesse) per il solo fatto che esse non avrebbero esibito (“avrebbero dovuto esibire”) la “licenza del questore … di cui all’art. 115 del T.U. delle leggi di P.S.” (“nonchè art. 204 … e art. 219”), anche perchè, comunque, l’eventuale mancanza del (ove ipoteticamente necessario) provvedimento autorizzatorio riverbera i suoi effetti sulla legittimità dell’esercizio dell’attività ma, in mancanza di specifica norma aderentemente significativa, non priva di effetti giuridici i rapporti privati concernenti quell’attività.

5. Le spese di questo giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2.

P.T.M.

La Corte, rigetta il ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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