Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24263 del 04/10/2018
Cassazione civile sez. VI, 04/10/2018, (ud. 26/06/2018, dep. 04/10/2018), n.24263
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14993/2017 proposto da:
S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI
288, presso lo studio dell’avvocato MICHELA REGGIO D’ACI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABRIZIO GIUSEPPE
LODESERTO;
– ricorrente –
contro
M.P. OFFICE SOLUTIONS DI M.P., LC2 SRL;
– intimati
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di VICENZA, depositata il
19/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 26/06/2018 da Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.
Fatto
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Dottor S.P., nominato dal tribunale di Vicenza consulente tecnico di ufficio nel procedimento tra M.P. Office Solutions di M.P. e la società LC2 s.r.l., ricorre avverso l’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., con cui tale tribunale ha dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, la opposizione da lui proposta avverso la liquidazione del suo compenso nell’importo di Euro 1.500,00, oltre accessori di legge, ritenuta dal professionista inferiore rispetto a quanto a lui spettante ai sensi del D.M. 30 maggio 2002.
Il tribunale vicentino ha giudicato tardiva l’opposizione del c.t.u. in quanto proposta oltre la scadenza del termine di trenta giorni previsto dall’art. 702 quater c.p.c., in tal modo adeguandosi all’interpretazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, offerta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 106/2016 (nel cui paragrafo 1.3.2 si legge: “il termine, di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, di cui al citato art. 702-quater c.p.c., deve ritenersi parimenti riferito, sia all’opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia, sia all’appello avverso l’ordinanza di cui all’art. 702-ter citato codice, per esigenze di omogeneità del rito, al quale i due (sia pur diversi) comparati procedimenti sono ricondotti”); sotto altro aspetto, il tribunale ha escluso la ricorrenza dei presupposti per la rimessione in termini dell’opponente, in considerazione della portata interpretativa, e non innovativa, della suddetta sentenza della Corte costituzionale.
Nè M.P. Office Solutions di M.P., nè la LC2 srl hanno depositato controricorso.
La causa è stata chiamata all’adunanza in Camera di consiglio del 26
giugno 2018, per la quale il ricorrente ha depositato una memoria.
Il ricorso si articola in due motivi.
Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Al riguardo, nel mezzo di gravame si osserva preliminarmente che – a seguito dell’abrogazione della disposizione che prevedeva il termine di venti giorni per l’opposizione al decreto di pagamento emesso a favore dell’ausiliario del magistrato, recata dalle modifiche portate al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, dal D.Lgs. n. 150 del 2011, – la questione della esistenza e della individuazione di un termine di decadenza per l’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del c.t.u. era rimasta incerta fino alla sentenza della Corte costituzionale n. 106/2016, posteriore alla data (30.7.2015) di proposizione della sua opposizione; sulla scorta di tale premessa il ricorrente sostiene che il tribunale avrebbe errato nel negargli la rimessione in termini, tanto più che l’affermazione del termine di decadenza trenta giorni risultava in contrasto con un precedente emesso su un caso analogo dal tribunale di Venezia, in un procedimento in cui era parte lo stesso odierno ricorrente.
Il primo motivo va disatteso, avendo questa Corte chiarito, con la sentenza n. 3782/181 che il diritto alla rimessione in termini non può essere riconosciuto in presenza di una incertezza interpretativa delle norme processuali, non determinando essa, in assenza di un orientamento consolidato, alcun mutamento imprevedibile della precedente interpretazione e, quindi, alcun affidamento incolpevole della parte.
Col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 702-quater c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in cui il tribunale sarebbe incorso assimilando, ai fini della determinazione del termine per l’impugnazione, il decreto di liquidazione del compenso dell’ausiliario del magistrato all’ordinanza conclusiva del rito sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c., senza considerare le differenze di natura, forma e contenuto sussistenti tra le ordinanze ed i decreti alla stregua delle diverse discipline rispettivamente dettate dagli artt. 134 e 135 c.p.c..
Il secondo motivo di gravame, ulteriormente argomentato in sede di memoria illustrativa depositata ai sensi dell’art. 180 bis c.p.c., va pur esso disatteso, perchè le considerazioni svolte dal ricorrente sulle differenze formali e funzionali tra ordinanza e decreto non risultano idonee a superare l’orientamento espresso dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 106/2016 (non vincolante, trattandosi di sentenza interpretativa di rigetto – cfr. SSUU 27986/13 – ma di evidente autorevolezza); orientamento, comunque, fatto proprio da questa Corte, nell’esercizio delle sue funzioni nomofilattiche, con la sentenza n. 4423/17, alla quale il Collegio intende dare conferma e seguito.
In definitiva il ricorso va rigettato.
Non vi è luogo a regolazione di spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
Deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018