Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24263 del 03/11/2020

Cassazione civile sez. III, 03/11/2020, (ud. 24/06/2020, dep. 03/11/2020), n.24263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17803/2018 proposto da:

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO, in persona del legale rappresentante,

rappresentato e difeso dall’avv. Antonella Aucellio, ed

elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Comunale di Guidonia

Montecelio, in piazza Matteotti 2;

– ricorrente –

contro

AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante,

rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Alicicco, ed

elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma,

piazzale Clodio 18;

B.R., rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Santini,

ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in

Mentana via Giolitti 21;

RESIDENZE RE SRL, in persona del legale rappresentante, rappresentato

e difeso dall’avv. Alberto Giovanniello, ed elettivamente

domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, via Ignazio Guidi

46;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 506/2018 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositata

in data 04/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/06/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.R. convenne, con citazione del 31/3/2013, davanti al Giudice di Pace di Tivoli il Comune di Guidonia Montecelio per essere risarcito dei danni causati dal crollo di un muro che separava la sua proprietà da un terreno adibito a giardino di proprietà comunale, muro che, in conseguenza delle forti piogge cadute in data (OMISSIS), era crollato danneggiando l’autovettura di sua proprietà, parcheggiata rasente il muro, nonchè la recinzione in ferro confinante la sua proprietà. Fu svolto un sopralluogo da parte del Comune e la Polizia Municipale diede conto che il muro era stato realizzato dalla ditta Immobiliare Studio Due s.r.l. per conto del Comune. La compagnia di assicurazioni del Comune, chiamata in causa, declinò ogni impegno risarcitorio in ragione del fatto che il crollo, in base agli accertamenti effettuati, era da ricondursi alla responsabilità della società Immobiliare Studio Due la quale, nel realizzare la struttura, non aveva provveduto ad un sistema che consentisse lo scolo delle acque a tutela del muro di confine.

Il Comune chiese allora la chiamata in causa della committente dei lavori Residenze Re srl, precedente proprietaria del terreno, e della compagnia di assicurazioni Amissima.

Il Giudice di Pace adito rigettò la domanda risarcitoria, ritenendo integrato il fortuito costituito dalle eccezionali piogge che si erano abbattute sul sito, costituenti esimenti della responsabilità ex art. 2051 c.c..

Il Tribunale di Tivoli, adito in appello dal B., ha accolto l’appello ritenendo sussistere la prova del nesso causale tra il crollo del muro ed i danni riportati dall’autovettura e dalla recinzione in ferro di proprietà B. ed in presenza di una prova certa della proprietà dell’area confinante con quella del B. in capo al Comune di (OMISSIS). Il Giudice ha ritenuto che, nei confronti della società che aveva svolto i lavori, non potesse essere azionata alcuna pretesa, ormai prescritta essendo decorso il termine di prescrizione sancito dall’art. 1669 c.c., mentre restava da accertare la responsabilità del Comune che non aveva dato la prova del fortuito. Piuttosto risultava acclarato che la società che aveva sistemato il giardino aveva provveduto allo sbancamento del terreno, con modifica della sua morfologia, di guisa che il fortuito, configurabile solo nell’ipotesi in cui l’eccezionalità dell’evento avesse costituito una serie causale autonoma nella produzione del danno, doveva essere escluso.

Il Tribunale ha, invece, rigettato la domanda di manleva nei confronti della società Amissima Assicurazioni S.p.A. in quanto, pur essendo pacifica l’esistenza di una polizza tra il Comune e detta società, la stessa non era stata prodotta in atti sicchè non era dato comprendere quali casi e quali ipotesi rientrassero nella sfera garantita dalla compagnia.

Avverso la sentenza che, accogliendo l’appello, ha condannato il Comune di Guidonia al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, lo stesso Comune ricorre sulla base di sei motivi. Resistono, con distinti controricorsi, il B., Residenze Re srl ed Amissima Assicurazioni SpA.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo – violazione e o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., dell’art. 1669 e 2043 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – il ricorrente censura la sentenza per aver ritenuto applicabile alla pretesa responsabilità della società Immobiliare Residenze Re s.r.l. il termine di prescrizione di cui all’art. 1669 c.c. e dunque per aver escluso la responsabilità dell’appaltatore essendo decorso nei suoi confronti il termine di prescrizione. Ad avviso del ricorrente il Tribunale non avrebbe dato conto del fatto che la prescrizione nei confronti della società appaltatrice dei lavori decorreva dal giorno in cui il committente avesse conseguito una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, postergando detto termine all’esito degli accertamenti tecnici necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale ed avrebbe pertanto erroneamente ritenuto che il termine decorresse dalla data della richiesta risarcitoria e non anche dalla notifica dell’atto di citazione.

1.1 Il motivo è infondato in quanto il Comune è venuto a conoscenza del crollo fin dal giorno successivo al suo verificarsi e la “scoperta” è stata confermata dalla Polizia Municipale con la relazione del 23/12/2011 di guisa che, non avendo il Comune mosso alcun rilievo alla società che aveva effettuato i lavori in loco, il termine per far valere i vizi dell’immobile era certamente decorso. Il termine, infatti, è decorso sia che si consideri il tempo trascorso dalla denuncia di sinistro ossia il termine del 21/10/2012 sia che si consideri il termine del 23/12/2012 quale di sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, postergando il termine all’esito degli accertamenti della Polizia Municipale. In entrambi i casi l’azione di responsabilità a carico di Residenze Re s.r.l., venuta a conoscenza dei fatti solo con la notifica dell’atto di citazione nel 2014, era irrimediabilmente prescritta.

2. Con il secondo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. (travisamento della prova), dell’art. 2051 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il Comune ricorrente censura la sentenza per valutazione “imprudente” della prova, ovvero dei contenuti degli atti processuali, risolvendosi l’omessa valutazione dell’accertamento peritale eseguito in un’interpretazione logicamente insostenibile con erronea ricostruzione del fatto ed erronea applicazione della norma di diritto. Le censure sono articolate con riguardo alla prova della responsabilità della Residenze Re Immobiliare ma la censura propone un’evidente rilettura delle risultanze probatorie e dunque un’inammissibile richiesta di apprezzamento della prova. La perizia stragiudiziale aveva constatato lo sbancamento del terreno e la modifica della sua morfologia, l’aggiunta di terreno di riporto, livellamento e mancata realizzazione di canale di scolo. Si tratta di elementi che hanno concorso a causare il crollo del muro di guisa che, correttamente, il giudice ha, da essi, desunto la mancanza della prova del fortuito quale unico fattore causale atto a determinare il crollo.

3. Con il terzo motivo di ricorso – nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 – censura la sentenza per irriducibile contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui afferma che il sinistro non si sarebbe verificato ove l’ente avesse adottato le opportune cautele pur basandosi sulle risultanze di una perizia che accertava i vizi delle opere realizzate dalla Residenze Re Immobiliare.

4. In subordine rispetto al precedente motivo, il ricorrente censura l’omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti ex art. 360 c.p.c., n. 5, sempre con riguardo alle medesime circostanze dedotte nel precedente motivo.

3-4 I motivi sono privi di fondamento. Non vi è alcuna contraddittorietà ed illogicità della sentenza lamentata dal ricorrente in quanto il Comune non può andare esente da responsabilità per non aver vigilato (circostanza questa pacifica) che altri non effettuassero sul suo terreno lavori di sbancamento, modificandone la morfologia. La responsabilità del Comune per danni da cose in custodia ha caratteristiche di responsabilità oggettiva che avrebbe potuto essere superata solo in presenza di una prova positiva che i lavori effettuati dalla società Residenze Re Immobiliare fossero stati dal Comune conosciuti e che il medesimo avesse diffidato la società dal realizzarli.

In assenza di tali elementi il Comune risponde in qualità di proprietario e custode del bene a titolo di responsabilità oggettiva.

5. Con il quinto motivo il ricorrente censura la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 e 132 c.p.c., con riguardo al capo della medesima in cui è stata esclusa la rilevanza di una pur esistente polizza tra il Comune di Guidonia e la compagnia Amissima Assicurazioni. Ad avviso del ricorrente la polizza era allegata al fascicolo di primo grado, contenuto nel fascicolo d’ufficio sicchè esso era certamente prodotto in atti. Dall’esame della polizza si evinceva che il sinistro era ricompreso nella polizza. Ad avviso del ricorrente la sentenza, da un lato, ha riconosciuto pacifica l’esistenza della polizza in base al principio di non contestazione e dall’altro ha illegittimamente omesso di applicare il principio alla copertura assicurativa del sinistro. Essendo pacifica l’esistenza della polizza il Giudice avrebbe dovuto ritenerla provata anche solo alla luce del principio di non contestazione. Non avendo la compagnia convenuta contestato l’esistenza della copertura assicurativa del sinistro il Giudice, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., avrebbe dovuto accogliere la domanda di manleva.

6. Con il sesto motivo – omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – il ricorrente censura la sentenza per non aver valutato la polizza assicurativa di copertura della responsabilità civile prodotta nel fascicolo di primo grado.

5-6. I motivi devono essere esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione e deve essere accolto il quinto ed assorbito il sesto.

La polizza era allegata al fascicolo di primo grado, trattandosi di circostanza non contestata, di guisa che non risponde al vero che essa non fosse prodotta in atti. Neppure era contestato che il sinistro fosse ricompreso nell’ambito di operatività della polizza sicchè non può che stigmatizzarsi negativamente la palese contraddizione dell’impugnata sentenza laddove, d’un lato, ritiene pacifica l’esistenza della polizza e, dall’altro, non accoglie la domanda di manleva in base ad un argomento del tutto privo di riscontro fattuale quale “non è dato comprendere quali casi e quali ipotesi rientrino nella sfera garantita dalla compagnia.” Essendo provata in base al principio di non contestazione l’esistenza della polizza e la copertura del sinistro di cui è causa la sentenza va cassata in relazione e la causa rinviata al Tribunale di Tivoli, in diversa composizione, per esame della polizza medesima.

A seguito dell’accoglimento del quinto motivo, il sesto può essere assorbito.

7. Conclusivamente il ricorso va accolto, limitatamente al quinto motivo, assorbito il sesto, rigettati gli altri, la sentenza cassata in relazione e la causa rinviata al Tribunale di Tivoli, in diversa composizione, anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, rigettati gli altri, assorbito il sesto, cassa la sentenza in relazione e rinvia la causa al Tribunale di Tivoli, in diversa composizione, per nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 24 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2020

 

 

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