Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24262 del 29/11/2016

Cassazione civile sez. lav., 29/11/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 29/11/2016), n.24262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5224-2011 proposto da:

M.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

AGRI 1, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE NAPPI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato TIZIANA ANTONELLO

FERRANDI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.F.I., S.P.A. C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 15/2010 della CORTE D’APPELLO DI TRENTO

SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO, depositata il 01/03/2010 r.g.n.

50/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società R.F.I. s.p.a. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano con cui venne accolta la domanda proposta dal suo dipendente M.L., diretta al riconoscimento dell’anzianità di servizio del periodo di lavoro svolto con contratto di formazione e lavoro, all’esito del quale il rapporto era stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre alla condanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate in conseguenza del computo della detta anzianità di servizio.

Secondo l’assunto del ricorrente, la clausola del contratto individuale di formazione e lavoro, nella quale si prevedeva, per l’ipotesi della successiva conversione, la valorizzazione dell’anzianità in tal modo maturata ai soli fini giuridici e non a quelli economici doveva essere considerata nulla per contrasto con il D.L. n. 726 del 1994, art. 3 che invece prevede che detto periodo di lavoro “è computato nell’anzianità di servizio in caso di trasformazione”.

Il Tribunale aveva accolto le domande e dichiarato nulla la clausola del contratto individuale di cui sopra.

La società appellante censurava la decisione allegando che l’anzianità di “formazione e lavoro” non era stata computata da essa datrice di lavoro ai soli fini degli scatti stipendiali prima denominati “classi di stipendio” e poi denominati, a decorrere dal c.c.n.l. 1.9.2003, “aumenti periodici di anzianità – APA”, trattandosi di un istituto di pura fonte contrattuale (aumenti retributivi automatici e periodici, di ammontare differenziato in base alle categorie di appartenenza), e perciò rimesso alla totale disponibilità delle parti stipulanti, che non si prestava, pena la violazione dell’art. 39 Cost., all’applicazione al periodo di formazione-lavoro appunto perchè l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori con rapporto “trasformato” avviene nella classe iniziale della categoria stipendiale, cioè la classe zero.

Con sentenza depositata il 1 marzo 2010, la Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in riforma della sentenza impugnata, rigettava le domande proposte dal lavoratore.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il M., affidato a tre motivi.

La società R.F.I. è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione del D.L. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5 convertito con modificazioni in L. n. 863 del 1984; violazione e falsa applicazione dell’art. 12 disp. gen. (preleggi) e dell’art. 1362 c.c. in relazione all’interpretazione del D.L. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5 convertito, con modificazioni, in L. n. 863 del 1984, fatta propria dalla Corte d’appello in relazione al paragrafo 7.5 dell’accordo interconfederale 18.12.98 e il punto 5.2 dell’accordo nazionale FF.SS./OO.SS per i dipendenti delle ferrovie statali 7.7.95 (art. 360 c.p.c., n. 3).

Lamenta che la Corte territoriale ritenne che “non si pone in contrasto con la norma imperativa di cui al D.L. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, convertito con modificazioni in L. n. 863 del 1984 -secondo cui il periodo di formazione e lavoro va computato nell’anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato – la disposizione del contratto collettivo (nella specie il paragrafo 7.5 dell’accordo interconfederale 18.12.98 e il punto 5.2 del c.c.n.l. per i dipendenti delle ferrovie statali 7.7.95) che, nel regolamentare gli aumenti retributivi periodici, esclude l’utile computo del periodo di f.l., non nega l’anzianità di servizio stabilita dalla legge, ma si limita a prevedere una decurtazione retributiva per i dipendenti il cui apporto alla produttività aziendale sia stato ridotto a causa della specificità del rapporto di f.l.

2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione al medesimo punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

3.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1 e 3 della direttiva 2000/78/CE, recepita nell’ordinamento interno con d.lgs. n. 216/03 (in materia di discriminazioni sul lavoro fondate sull’età), nonchè con la direttiva 1999/70/CE, recepita nel nostro ordinamento col D.Lgs. n. 368 del 2001.

4.- I motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati, così come del resto ritenuto in analoghe controversie da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 13066/2016, Cass. n.7981/15, Cass. ord. n. 5554/15), da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi.

In esse si è ribadito quanto affermato dalle Sezioni unite di questa Corte con sentenza 23 settembre 2010 n. 20074, secondo cui, se è vero che gli scatti di anzianità costituiscono un istituto giuridico di fonte esclusivamente contrattuale, l’equiparazione posta dalla legge tra periodo di formazione e quello di lavoro ordinario esprime un generale canone che si sovrappone, per il suo carattere inderogabile, anche alla contrattazione collettiva, la quale può sì disciplinare nel modo più vario istituti contrattuali rimessi interamente alla sua regolamentazione, come gli scatti di anzianità, ma non può introdurre un trattamento in senso lato discriminatorio in danno dei lavoratori che abbiano avuto un pregresso periodo di formazione.

Le Sezioni Unite hanno quindi affermato il seguente principio di diritto: “La disposizione contenuta nel D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, art. 3, commi 5 e 12, convertito, con modificazioni, nella L. 19 dicembre 1984, n. 863, secondo cui in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato ovvero nel caso di assunzione a tempo indeterminato, con chiamata nominativa, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell’anzianità di servizio, opera anche quando l’anzianità è presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell’attribuzione di emolumenti che hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva, come nel caso degli aumenti periodici di anzianità di cui all’art. 7, lett. c), dell’accordo nazionale 11 aprile 1995, riprodotto senza modifiche nel successivo art. 7, lett. c), dell’accordo nazionale 27 novembre 2000 per i dipendenti di aziende di trasporto in concessione”.

5.- Il ricorso deve essere pertanto accolto, la sentenza impugnata cassarsi con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, per l’ulteriore esame della controversia, oltre che per la regolamentazione delle spese, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Trento in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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