Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24262 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 04/10/2018, (ud. 26/06/2018, dep. 04/10/2018), n.24262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14807/2017 proposto da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, (OMISSIS), in persona del

Responsabile del Contenzioso Esattoriale, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 48, presso lo studio dell’avvocato

PIEREMILIO SAMMARCO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRO

SERPIERI 8, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO BOVE, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 13405/201.6 del TRIBUNALE di MILANO,

depositata il 05/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dei 26/06/2018 dai Consigliere Dott. ANTONELLO

COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La società Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. (già Equitalia Centro s.p.a.) ricorre per la cassazione della sentenza n. 13405/2016 del tribunale di Milano che, confermando la pronuncia del giudice di pace della stessa città, ha dichiarato nulli e improduttivi di effetti il sollecito di pagamento n. (OMISSIS) e la cartella esattoriale n. (OMISSIS), emessi nei confronti di R.R., per essersi i relativi crediti estinti per prescrizione quinquennale.

Il tribunale, in particolare, ha rilevato che l’estratto di ruolo depositato in primo grado non ha sollevato l’agente della riscossione dall’onere di provare l’intervenuta notifica della cartella di pagamento entro il termine di prescrizione, e che la relata di notifica e la copia della cartella esattoriale, che erano stati prodotti solo in appello, costituivano documenti nuovi, inammissibili in quella sede. Inoltre il giudice di seconde cure osservava che non potevano essere accolte le allegazioni di Equitalia in ordine all’indispensabilità delle nuove prove documentali, essendo tale valutazione ininfluente dopo la riforma dell’art. 345 c.p.c., recata dal D.L. n. 83 del 2012.

La signora R.R. ha depositato controricorso, mentre la prefettura di Roma e Roma Capitale, contumaci in appello, non hanno spiegato attività difensiva in questa sede.

La causa è stata chiamata all’adunanza in Camera di consiglio del 26 giugno 2018 per la quale la contro ricorrente ha depositato una memoria.

Il ricorso si fonda su un unico motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e denuncia la nullità della sentenza e del procedimento sull’assunto che il giudice di merito avrebbe errato nell’applicare l’art. 345 c.p.c., considerando prova nuova la documentazione prodotta in appello, costituita dalla relazione di notifica e dalla cartella esattoriale, laddove, invece, già di per sè l’estratto di ruolo avrebbe dato prova dell’interruzione della prescrizione, cosicchè i documenti depositati in secondo grado avrebbero dovuto essere considerati una mera integrazione della prova già prodotta, e, pertanto, avrebbero dovuto essere valutati ammissibili in quella sede.

Il ricorso è infondato, perchè correttamente il tribunale ha ritenuto inammissibile – in base all’art. 345 c.p.c., nel testo novellato dal D.L. n. 83 del 2012, applicabile ratione temporis la produzione in appello della cartella esattoriale e della relativa relazione di notifica, trattandosi di documenti di cui non è stata dedotta l’impossibilità di produrli nel giudizio di primo grado.

Inconcludenti sono poi le argomentazioni svolte dal ricorrente sull’efficacia interruttiva dell’estratto di ruolo prodotto in primo grado, giacchè il motivo di ricorso denuncia la pretesa violazione dell’art. 345 c.p.c., non della disciplina degli atti interruttivi della prescrizione.

In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere alla contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA