Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24261 del 03/11/2020

Cassazione civile sez. III, 03/11/2020, (ud. 24/06/2020, dep. 03/11/2020), n.24261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32839/2018 proposto da:

CO. BETON SRL, elettivamente domiciliata in COMO, VIA GIULINI N. 12,

presso l’avvocato MICHELE PARRAVICINI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA MICHELE MERCATI N. 42, presso lo studio dell’avvocato CARLO

ALFREDO ROTILI, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati FRANCESCO RUSCONI, e SILVIA GARAVAGLIA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1746/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 05/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/06/2020 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Co.Beton s.r.l. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano, ad istanza della Holcim Aggregati Calcestruzzi s.r.l., con cui era stato intimato il pagamento di oltre 337.000,00 Euro a fronte di forniture di calcestruzzo;

l’opponente eccepì che il mancato pagamento era giustificato – ex art. 1460 c.c. – dall’inadempimento della Holcim al contratto che la vincolava ad affidare servizi di trasporto alla Co.Beton; in via riconvenzionale, richiese la condanna dell’opposta al pagamento di 400.000,00 Euro a titolo di risarcimento del danno;

il Tribunale rigettò sia l’opposizione che la domanda riconvenzionale;

la Corte di Appello ha confermato la decisione di primo grado, rilevando – fra l’altro – che:

la clausola contrattuale invocata dalla opponente “non specifica in alcun modo l’estensione e la misura dell’obbligo di Holcim di avvalersi dei servizi di Co.Beton e benchè sia pacifico che l’accordo ha di fatto avuto esecuzione (…), non è indicata la durata della collaborazione fra le parti, nè Co.Beton ha provato l’esistenza di accordi successivi, stipulati in adempimento di questa clausola, con i quali le parti abbiano provveduto a specificare l’estensione temporale dell’obbligo di Holcim di commissionare trasporti, che, di certo, non poteva considerarsi protratto all’infinito”;

nè poteva ritenersi integrata una violazione dei doveri di buona fede da parte di Holcim, giacchè quest’ultima aveva “allegato e documentato nel primo grado di giudizio che la cessazione dell’utilizzo dei servizi di Co.Beton è coincisa con la cessazione della stessa attività di produzione di calcestruzzo da parte sua e con lo smantellamento degli impianti produttivi”;

ha proposto ricorso per cassazione la Co.Beton s.r.l., affidandosi ad un unico motivo; ha resistito l’intimata con controricorso; la Holcim ha anche depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo, la Co.Beton denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto “in relazione all’art. 1366 c.c., artt. 1375,1218,1453,1460 e 1243 c.c., in relazione all’art. 35 c.p.c. e art. 17 del contratto di cessione di ramo di azienda stipulato tra le parti in data 5 gennaio 2007”: la ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto del “grave inadempimento contrattuale di Holcim Aggregati Calcestruzzi Srl lesivo dell’impegno sinallagmatico espresso dall’art. 17 del contratto di cessione ramo azienda del 5 gennaio 2007”, rilevando che il giudice di appello non ha valorizzato “l’essenzialità e obbligatorietà della clausola indicata dall’art. 17 del contratto di cessione di azienda del 2007”, “l’esecuzione in buona fede degli obblighi connessi al contenuto della clausola che ha portato le parti a sviluppare reciproci affari ed importanti fatturati dal 2009 al 2012 senza soluzione di continuità”, “l’immotivata cessazione dei rapporti commerciali da parte di Holcim Calcestruzzi”, “la prova certa del danno subito per gli anni 2013/2014 pari ad Euro 400.000,00” e “l’altrettanto fondato diritto all’esercizio del diritto a non provvedere al pagamento delle forniture azionate nel decreto ingiuntivo”;

il motivo è inammissibile, in quanto:

non investe adeguatamente la ratio decidendi, che è basata sul difetto di prova sull’assunzione di obblighi vincolanti circa la durata dell’utilizzo, da parte della Holcim, dei servizi della Co.Beton e, sotto altro profilo, sull’insussistenza di condotte contrarie a buona fede a carico della Holcim;

le censure – deducenti violazione o falsa applicazione di norme di diritto – sono svolte in modo generico, senza indicazione degli esatti termini in cui le norme richiamate in rubrica sarebbero state violate o falsamente applicate;

il ricorso risulta volto – a ben vedere – a sollecitare una inammissibile diversa lettura di merito della vicenda, funzionale all’affermazione della sussistenza di uno specifico obbligo della Holcim di continuare ad avvalersi dei servizi di trasporto della Co.Beton e all’accertamento della sua ingiustificata violazione;

le spese di lite seguono la soccombenza;

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2020

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