Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24260 del 28/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 24260 Anno 2013
Presidente: MAISANO GIULIO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

SENTENZA

sul ricorso 24354-2010 proposto da:
PIORKOWSKA WANDA PRKWND58H49Z127S, domiciliata in
ROMA, VIA A. MORDINI 14, presso lo studio
dell’avvocato SALVAGO GABRIELE, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati BRUSCHI FLAVIA,
6-A Orfl

SALVAGO FRANCO, ANTONUCCI PAOLO,V – giusta delega in
2013

atti;
– ricorrente –

2077

contro

UFFICIO DELLA CONSIGLIERA DI PARITA’ PER LA PROVINCIA
DI ROMA, LA WASH S.R.L.;

Data pubblicazione: 28/10/2013

-

intimati –

avverso la sentenza n. 5585/2008 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 12/10/2009 R.G.N. 9328/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/06/2013 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per l’inammissibilità in subordine rigetto.

PAGETTA;

In fatto
Il Tribunale di Roma quale giudice del lavoro di primo grado dichiarava la illegittimità del
licenziamento intimato dalla La Wash s.r.l. alla ricorrente Wanda Piorkowska; dichiarava inammissibile
la domanda di pagamento di differenze retributive e respingeva nel merito la domanda di risarcimento
del danno da mobbing. La decisione era riformata dalla Corte di appello di Roma la quale, respinto
l’appello incidentale della lavoratrice, in accoglimento del gravame della società La Wash s.r.l. , rigettava

Premetteva la Corte che la società datrice, appaltatrice del servizio di pulizie presso la sede dell’Atesia, a
causa di problematiche insorte tra quest’ultima e la propria dipendente Piorkoska, aveva deciso di
spostare la lavoratrice presso altri due appalti, fermo restando l’orario contrattuale di ore 5,30 ; la
decisione era stata giustificata dal pericolo di perdere l’appalto per gli inconvenienti determinati dalla
condotta della dipendente. La Piorkowska aveva chiesto i motivi del provvedimento, qualificato come
trasferimento e non si era presentata presso i due appalti ai quali era stata destinata . La società aveva
quindi contestato la assenza ingiustificata dal lavoro ed all’esito della risposta aveva intimato il
licenziamento per giusta causa
Il decisum della Corte era giustificato sulla base delle seguenti considerazioni : il trasferimento era
riconducibile a ragioni di ordine tecnico organizzativo e produttivo ai sensi dell’art. 2103 cod. civ. e non
aveva pertanto carattere disciplinare come ritenuto dal primo giudice; in conseguenza, non trovavano
applicazione le garanzie sostanziali e procedimentali previste dall’art. 7 St. lav. . I fatti rappresentati
dalla committente nella lettera del 3.4.2003, della cui veridicità non era dato dubitare stante anche la
genericità delle difese sul punto della dipendente, inducevano a ritenere che la condotta di quest’ultima
avesse oggettivamente comportato un’apprezzabile disorganizzazione e disfunzione del lavoro;
l’adozione del provvedimento di trasferimento da parte della società datrice non appariva pertanto
irragionevole, tenuto conto che comunque i due appalti ai quali era stata destinata la Piorkoswka si
trovavano nel medesimo Comune del precedente e che erano rimasti invariati le mansioni e l’orario di
lavoro. La mancata prestazione dell’attività lavorativa da parte della dipendente, reiteratamente quanto
inutilmente contestata alla medesima, costituiva, pertanto. assenza ingiustificata e rendeva legittimo il
licenziamento disciplinare per giusta causa. Era da confermare la declaratoria di nullità della domanda
di primo grado intesa al pagamento della somma di € 922,04 stante la genericità delle allegazioni a
riguardo; quanto al mancato accoglimento della domanda di condanna al pagamento di € 488,22 a titolo
di differenze retributive maturate dal settembre 2002 a seguito della intervenuta riduzione, in tesi
illegittima, dell’orario di lavoro, la prova testimoniale e le dichiarazioni in sede di libero interrogatorio
della lavoratrice avevano confermato la perdita dell’appalto delle pulizie del bar ristorante del grande
magazzino Coin di Piazzale Appio ; ciò aveva reso necessario il trasferimento presso altro appalto per

1

integralmente la originaria domanda.

il recupero della porzione oraria giornaliera . Quanto alla domanda di risarcimento del danno da
mobbing era da confermare la statuizione di rigetto essendo condivisibili le argomentazioni del giudice
di prime cure in ordine alla insussistenza di alcuni episodi denunciati e comunque alla esclusione della
omissione di possibili misure di sicurezza e prevenzione ex art. 2087 cod. civ. da parte della società
datrice.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la originaria ricorrente sulla base di cinque motivi.
Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art.435
comma 2 cod. proc. civ., censura la decisione per avere respinto la sua eccezione di improcedibilità
dell’appello, improcedibilità che assume comunque rilevabile d’ufficio . Tale eccezione era stata fondata
sulla circostanza che il ricorso in appello era stato notificato, decorso il termine di dieci giorni dalla
comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza di discussione, di cui all’art. 435, comma 2, cod.
proc. civ. .
Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente, deducendo omessa motivazione su un fatto
controverso e decisivo, censura la decisione per non avere considerato che essa lavoratrice, in quanto
membro della rappresentanza aziendale costituita presso l’unità produttiva, non poteva essere trasferita
senza il nulla osta dell’associazione sindacale di appartenenza, nulla osta mai richiesto dalla società, in
violazione dell’art. 22 St. lav. .
Con il terzo motivo, deducendo omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo nonché
violazione dell’art. 2 L. n. 604 del 1966, censura che la sentenza impugnata ha omesso di considerare la
circostanza decisiva, oggetto di allegazione in primo e secondo grado, rappresentata dalla avvenuta
comunicazione dei motivi del trasferimento oltre il termine di 7 giorni dalla richiesta, di cui all’art. 2 L.
n. 604 del 1966, norma analogicamente applicabile anche all’ipotesi di trasferimento.
Con il quarto motivo deducendo il vizio di motivazione censura la decisione per avere ritenuto
rispondenti a verità i fatti rappresentati dalla committente società Atesia nella lettera inviata in data
3.4.2003 alla società appaltatrice.
Con il quinto motivo, deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al
disposto dell’art. 115 cod. proc. civ. e degli artt. 2013 e 2697 cod. civ., censura la decisione con
riferimento alla verifica, sulla base della prova in atti, della esistenza di ragioni giustificative del
tras ferimento.
Il primo motivo di ricorso è infondato alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte, alla
quale si ritiene di dare continuità, secondo la quale nel rito del lavoro, il termine di dieci giorni per la
notifica del ricorso in appello, decorrente dalla data di comunicazione del decreto di fissazione

2

In diritto

dell’udienza di discussione, di cui all’art. 435, primo comma, cod. proc. civ. non è perentorio e,
pertanto, la sua inosservanza non comporta decadenza, sempre che resti garantito all’appellato la
osservanza del termine a comparire (v. di recente , Cass. Ord. n. 21358 del 2010).
Il secondo motivo di ricorso non è fondato dovendosi escludere la decisività della circostanza — e cioè
l’essere la Piorkowska componente della r.s.a istituita presso l’appalto Atesia per cui, ai fini del
trasferimento, occorreva il nulla osta del sindacato di appartenenza- il cui esame si assume omesso dal

in cui il lavoratore sia dirigente di r.s.a. e non anche quanto sia mero componente. Secondo quanto
riferito in ricorso, infatti, nella domanda di primo grado la lavoratrice si è limitata a dedurre la nomina,
di cui alla comunicazione del 16.10.2002, a membro della rappresentanza sindacale costituita presso
Atesia e non di dirigente.
Il terzo motivo di ricorso è fondato. La ricorrente ha dedotto di avere, sia in primo grado che in

grado di appello, allegato che dalla successione cronologica della corrispondenza inter partes
risultava la violazione da parte della società del termine di 7 giorni di cui all’art. 2 L. n. 604 del
1966. Invero alla richiesta della lavoratrice di conoscere i motivi del trasferimento, formulata con
lettera del 23.4.2003 pervenuta il 28.4. 2003, richiesta reiterata con lettera del 5.5.2003, la società
aveva risposto solo con lettera del 9.5.2003. Tale circostanza, avente carattere di decisività non è
stata considerata dal giudice di appello. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte,
infatti,ai fini dell’efficacia del provvedimento di trasferimento del lavoratore, non è necessario che
vengano contestualmente enunciate le ragioni del trasferimento stesso, atteso che l’art. 2103 cod.
civ., nella parte in cui dispone che le ragioni tecniche, organizzative e produttive del provvedimento
suddetto siano comprovate, richiede soltanto che tali ragioni, ove contestate, risultino effettive e di
esse il datore di lavoro fornisca la prova; pertanto, l’onere dell’indicazione delle ragioni del
trasferimento, che in caso di mancato adempimento determina l’inefficacia sopravvenuta del
provvedimento, sorge a carico del datore di lavoro soltanto nel caso in cui il lavoratore ne faccia
richiesta – dovendosi applicare per analogia la disposizione di cui all’art. 2 della legge n. 604 del
1966 sul licenziamento (Cass. n. n.. 8628 del 2004, n.1912 del 1998). In ragione della applicazione
analogica della richiamata disciplina in tema di licenziamento, ove accertata la inosservanza del
termine per la comunicazione dei motivi del trasferimento, il trasferimento dall’appalto Atesia deve
considerarsi illegittimo; in conseguenza anche la condotta della lavoratrice ritenuta dalla sentenza
impugnata integrare la giusta causa di licenziamento deve essere riesaminata alla luce di tale
accertamento.

3

giudice di appello. Invero l’art. 22 St. lav. prevede la necessità di richiesta del nulla osta solo per il caso

L’accoglimento del terzo motivo di ricorso, assorbe il quarto ed il quinto. La sentenza deve essere
pertanto cassata e rinviata, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Roma in
altra composizione per l’accertamento relativo alla tempestività della comunicazione dei motivi del
trasferimento e perché proceda alla luce degli esiti di tale accertamento al riesame della condotta della
lavoratrice sulla quale è stato fondato il licenziamento disciplinare.

La Corte rigetta il primo e il secondo motivo e accoglie il terzo assorbito il quarto e il quinto ; cassa la
sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio,
alla Corte d’appello di Roma in altra composizione.
Roma, 11 giugno 2013

Il Consigliere est.

4e•

4 .

‘/1/14/?;

Il Funzionario Giudi zi
Dott.ssa Donatella CO

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA