Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24260 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24260

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19854/2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

C.F., C.L., G.A., C.

S., C.D.C., C.G., C.

M.;

– intimati –

sul ricorso 24769/2007 proposto da:

C.S., C.L., C.G., C.

D.C., C.F., C.M., tutti in

proprio e quali Procuratori della Signora G.A. per procura

notarile Notaio Dr. Capriulo Francesco Raffaele REP. 698 del 14/4/92,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA L. MANTEGAZZA 24 presso lo

studio dell’avvocato GARDIN LUIGI, rappresentati e difesi

dall’avvocato DI CAGNO ALESSANDRO, giusta a margine;

– controricorrenti e ricorr. inc. –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 104/2005 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 06/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

26/10/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito per il resistente l’Avvocato DI CAGNO ALESSANDRO, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso incidentale, il rigetto del

principale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, l’inammissibilità del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La commissione tributaria regionale della Puglia, riformando la decisione di primo grado, ha accolto, con la sentenza in data 6 giugno 2006, un ricorso di G.A. e degli eredi di C. L. avverso il silenzio-rifiuto formatosi su un’istanza di rimborso della ritenuta del 20% operata su somme ottenute a seguito di un atto di cessione volontaria (ivi definito di “concordamento bonario”) di immobili posti nel comune di Bari, oggetto di procedura espropriativa finalizzata alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria del p.e.e.p. del locale quartiere (OMISSIS).

La sentenza ha in generale ritenuto che l’imponibilità delle plusvalenze di cui alla L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 5, percepite dopo l’entrata in vigore di detta legge, è consentita solo se gli atti, mediante i quali viene realizzata la plusvalenza, siano intervenuti in epoca successiva al 31 dicembre 1988.

Ha osservato che, nella specie, la percezione della somma era in effetti avvenuta dopo il 1 gennaio 1992, ma la cessione volontaria era stata anteriore al 31 dicembre 1988. Ha dunque accolto il corrispondente motivo d’appello articolato dai contribuenti, dichiarando assorbiti i restanti.

Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso il Ministero dell’economia e finanza e l’agenzia delle entrate, articolando tre motivi.

Gli intimati hanno resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato sorretto da un motivo. Hanno infine depositato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – I ricorsi, principale e incidentale, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2. – Il ricorso del Ministero è inammissibile, essendo l’agenzia delle entrate, alla data in cui fu pronunciata la sentenza d’appello, unica titolare dei poteri giuridici strumentali all’adempimento delle obbligazioni tributarie, in quanto successore a titolo particolare del Ministero in ordine a tali rapporti a decorrere dalla data di relativa operatività (1 gennaio 2001). Con conseguente assunzione in via esclusiva della gestione del contenzioso e connessa spettanza dell’esercizio delle facoltà processuali in ordine all’impugnazione in sede di legittimità (per tutte, sez. un. 2006/3116).

3. – Con il primo motivo del ricorso principale l’amministrazione deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 413 del 1991, art. 11, commi 5, 6, 7 e 9, e del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81 (T.U.I.R.).

A prescindere dalla considerazione che l’atto di cessione volontaria venne in essere, nella specie, in data 2 agosto 1995, sostiene essere la sentenza comunque errata in diritto per la ragione che ciò che unicamente rileva, agli effetti dell’art. 11, comma 5, L. cit., è il solo momento, successivo all’entrata in vigore della medesima L. n. 413 del 1991, di percezione della plusvalenza, stante che a questa è applicabile il principio c.d. di cassa, da ritenersi “dominante” nell’imposizione ai fini delle imposte dirette.

Il motivo – concluso da idoneo quesito di diritto – è fondato, dovendosi dare continuità al consolidato orientamento di questa Corte sul tema, attestato sul principio per cui: “In tema di imposte sui redditi, ai fini del prelievo fiscale di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, comma 5, è sufficiente che la percezione della somma, che realizzi una plusvalenza, in dipendenza di procedimenti espropriativi, sia avvenuta dopo l’entrata in vigore della legge anzidetta, a nulla rilevando che il trasferimento del bene sia intervenuto precedentemente, e in particolare prima dell’1 gennaio 1989, atteso che la disciplina transitoria, di cui alla citata Legge, art. 11, comma 9, concerne soltanto le plusvalenze percepite prima dell’entrata in vigore della L. n. 413 del 1991, assoggettandole a tassazione a condizione che nel triennio successivo al 31 dicembre 1988 siano intervenuti sia il titolo, fonte della plusvalenza, sia la percezione della somma; nè tale disciplina pone dubbi di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., in quanto il Legislatore è libero di sottoporre ad imposizione fiscale manifestazioni di capacità contributiva, come la plusvalenza in esame” (Cass. n. 2593/2008, n. 2490/2005, n. 5477/2004, n. 7449/2003, n. 8719/2003, n. 8719/2002; da ultimo anche Cass. n. 10811/2010; n. 11716/2011; centra, ma isolatamente, Cass. n. 6956/2006).

4. – Tanto determina l’assorbimento del secondo e del terzo motivo, rispettivamente denunzianti vizi di motivazione ed erronea rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto della decisione.

5. – Va dichiarata l’inammissibilità, invece, del ricorso incidentale condizionato col quale gli eredi C. hanno chiesto che vengano accolti i motivi di appello ulteriormente proposti avverso la sentenza di primo grado, dalla commissione regionale non esaminati in quanto ritenuti assorbiti.

Nel giudizio di cassazione, è difatti inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, avendo il giudice di merito attinto la ratio decidendi da altre questioni di carattere decisivo, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio (v. per tutte Cass. n. 3796/2008; n. 22501/2006). L’impugnata sentenza, giustappunto in quanto residuano questioni non esaminate, va cassata con rinvio ad altra sezione della medesima commissione regionale, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze; accoglie il primo motivo del ricorso principale dell’agenzia delle entrate; dichiara assorbiti gli altri due motivi del ricorso detto; dichiara l’inammissibilità del ricorso incidentale condizionato; cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla commissione tributaria regionale della Puglia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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