Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24260 del 03/11/2020

Cassazione civile sez. III, 03/11/2020, (ud. 24/06/2020, dep. 03/11/2020), n.24260

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19444/2018 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO

94, presso lo studio dell’avvocato BARBARA MORBINATI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA S.p.A. (già INA ASSITALIA SPA), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso l’avvocato PAOLO

GELLI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

ALLIANZ SPA, MINISTERO DELL’INTERNO, FANTASIA DI PANE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7882/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

18/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/06/2020 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

M.M. agì avanti al Giudice di Pace di Roma per ottenere il risarcimento dei danni alla persona subiti in un sinistro stradale verificatosi il (OMISSIS), allorquando la sua vettura era stata urtata dall’autocarro FIAT Scudo (di proprietà della società Fantasia di Pane s.r.l. e assicurato presso la Allianz s.p.a.), che aveva invaso la corsia percorsa dall’attrice per evitare la collisione con l’autocarro Fiat OM (di proprietà del Ministero dell’Interno e assicurato presso la Ina Assitalia, poi Generali Italia) che non aveva rispettato il segnale di stop;

il Giudice di Pace accolse l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Generali Italia e rigettò la domanda;

Il Tribunale di Roma ha respinto l’appello della M. affermando che:

non era invocabile la prescrizione decennale – ex art. 2953 c.c. – in relazione al giudicato formatosi sulla diversa pretesa avente ad oggetto il risarcimento dei danni materiali (definita con sentenza n. 47166/2006 del Giudice di Pace di Roma); nè rilevava la circostanza che, nel precedente giudizio, la M. avesse fatto espressa riserva di azione per il risarcimento dei danni alla persona;

era decorso il termine di prescrizione biennale di cui all’art. 2947 c.c., comma 2, in quanto – in difetto della prova del ricevimento delle missive del 31.5.2006 e del 7.3.2007 – l’ultimo atto interruttivo era da individuare in una missiva ricevuta dall’Assitalia il 28.2.2005 e la successiva diffida era stata notificata nell’anno 2009, quando il termine biennale era ormai spirato;

ha proposto ricorso per cassazione la M., affidandosi a due motivi; ha resistito, con controricorso, la sola Generali Italia s.p.a.; entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo – “prescrizione decennale del diritto (violazione e falsa applicazione dell’art. 2953 c.c.)” -, la ricorrente, dopo aver ribadito di avere posto in essere atti interruttivi della prescrizione di cui all’art. 2947 c.c., comma 2 (con raccomandate ricevute il 3.6.2006, l’8.3.2007 e il 31.1.2009), rileva che, con l’atto di citazione notificato alla Allianz Subalpina e alla Fantasie di Pane per il risarcimento dei danni materiali, aveva formulato “riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni da lesioni, ancora in via di accertamento” e che tale atto era stato notificato – unitamente a quello di chiamata in causa – al Ministero degli Interni e alla Assitalia in data 5.7.2005; tanto premesso, assume che il termine di prescrizione si era interrotto, anche per il danno relativo alle lesioni, dal momento di tale notifica e fino al passaggio in giudicato (1.6.2007) della sentenza relativa al risarcimento dei danni materiali, cosicchè il nuovo termine biennale non era maturato al momento della notifica dell’atto di citazione relativo al risarcimento dei danni alla persona, effettuata il 22.4.2009; conclude che, “in forza dunque dell’art. 2953 c.c. (…), la prescrizione breve del diritto al risarcimento del danno dell’attrice (complessivamente considerato), si estende al termine ordinario decennale, rendendo superfluo ogni successivo atto di estensione”;

il motivo va – sotto ogni profilo – disatteso, in quanto:

è inammissibile la deduzione di atti interruttivi correlati a missive di cui il Tribunale ha escluso la ricezione da parte dell’Assitalia, atteso che la stessa mira all’effettuazione di un diverso accertamento di merito non consentito in sede di legittimità o, comunque, a prospettare un errore di lettura degli atti processuali deducibile solo in via revocatoria;

è infondato l’assunto secondo cui la riserva, formulata nell’atto di citazione concernente i danni materiali, di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni alla persona sia valsa ad interrompere la prescrizione per questi ultimi, atteso che, “in tema di interruzione della prescrizione, ai sensi dell’art. 2943 c.c., perchè un atto abbia efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora. E’ pertanto priva di efficacia interruttiva la riserva, contenuta in un atto di citazione, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento” (Cass. n. 25500/2006; cfr. anche Cass. n. 3371/2010); dal che discende l’infondatezza dell’ulteriore assunto secondo cui il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni sarebbe nuovamente decorso soltanto col passaggio in giudicato della sentenza concernente i danni materiali;

la deduzione della violazione dell’art. 2953 c.c., è inammissibile e, comunque, infondata:

inammissibile in quanto non correlata all’illustrazione del motivo, tutto imperniato sull’avvenuta interruzione del termine biennale di cui all’art. 2947 c.c., comma 2;

comunque infondata, atteso che il termine decennale dell’actio iudicati non può che concernere il diritto riconosciuto con la sentenza n. 47166/2006, ossia esclusivamente il risarcimento per i danni materiali;

il secondo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 2947 c.c., comma 3, in ordine alla applicabilità alla fattispecie del termine di prescrizione quinquennale corrispondente al fatto reato”: assume la ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, “il diritto al risarcimento del danno derivante da lesioni da sinistro stradale si prescrive in cinque anni anche in difetto di querela fermo restando l’accertamento incidenter tantum da parte del giudice civile dell’esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi”;

ciò premesso, rileva che l’atto di citazione era stato notificato il 22.4.2009, entro il temine quinquennale dal giorno del sinistro (3.9.94), dovendosi pertanto escludere che la prescrizione fosse maturata;

il motivo è scrutinabile e fondato, alla luce del principio secondo cui “la deduzione relativa all’applicabilità di uno specifico termine di prescrizione (nella specie, quello indicato al comma 3 invece che al comma 2 dell’art. 2947 c.c.) integra una controeccezione in senso lato la cui rilevazione non è riservata al monopolio della parte ma può avvenire anche d’ufficio, nel rispetto dei termini di operatività delle preclusioni relative al “thema decidendum” previsti nell’art. 183 c.p.c., qualora sia fondata su nuove allegazioni di fatto. Laddove, invece, essa sia basata su fatti storici già allegati entro i termini di decadenza propri del procedimento ordinario a cognizione piena, è ammissibile la sua proposizione nell’ulteriore corso del giudizio di primo grado, in appello e, con il solo limite della non necessità di accertamenti di fatto, in cassazione, dove non integra questione nuova inammissibile” (Cass. n. 4238/2011; conformi Cass. n. 28292/2011 e Cass. n. 9993/2016);

va considerato, infatti, che:

non merita condivisione l’assunto della controricorrente Generali Italia secondo cui la circostanza che, in sede di gravame, la M. avesse contestato l’operatività della prescrizione limitandosi a invocare l’applicazione dell’art. 2953 c.c. e a sostenere che il termine biennale ex art. 2947 c.c., comma 2, era stato validamente interrotto sarebbe valsa a determinare un giudicato sulla “biennalità del termine applicabile”, tale da precludere la deduzione, nel giudizio di cassazione, del motivo concernente l’applicabilità del diverso termine ex art. 2947 c.c., comma 3; deve ritenersi, infatti, che le censure svolte in sede di appello siano valse a tenere “viva” e controversa l’intera questione dell’avvenuta prescrizione del credito risarcitorio e che, a fronte della radicale contestazione della M., non sia consentito individuare un giudicato interno relativo al termine applicabile, la cui esatta individuazione – integrante una questione di diritto – è sempre rimessa al giudice (cfr. Cass. n. 15337/2016 e Cass. n. 1064/2014);

è pacifico che, “qualora l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, ancorchè per difetto di querela, all’azione civile di risarcimento si applica, ai sensi dell’art. 2947 c.c., comma 3, l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato, decorrente dalla data del fatto, purchè il giudice civile accerti, “incidenter tantum”, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del relativo processo, l’esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi” (Cass. n. 24998/2014; conforme a Cass., S.U. n. 27337/2008 nonchè, ex multis, a Cass. n. 2350/2018);

una siffatta qualificazione dell’illecito in termini di fatto-reato può essere compiuta anche in sede di legittimità laddove non sia fondata su nuove allegazioni, ma sia basata su fatti storici già allegati entro i termini di decadenza propri del procedimento ordinario a cognizione piena e non siano necessari nuovi accertamenti in fatto da parte di questa Corte (cfr. Cass. n. 9993/2016), atteso che, in tale ipotesi, l’esame demandato al giudice di legittimità attiene ad una quaestio iuris, ossia alla mera qualificazione del fatto – già tempestivamente dedotto – al fine di pervenire all’esatta applicazione della legge in punto di termine di prescrizione ad esso applicabile;

tanto vale nel caso di specie, in cui la prospettazione del fatto in termini di reato di lesioni colpose era insita nella deduzione -compiuta già con l’atto citazione introduttivo del giudizio – delle lesioni alla persona riportate dalla M. a seguito del sinistro stradale ascritto a condotta colposa dei conducenti dei veicoli antagonisti (prospettazione che emerge pacificamente dalla sentenza impugnata e dallo stesso controricorso di Generali Italia);

deve pertanto ritenersi che il termine di prescrizione applicabile nella specie sia quello previsto dall’art. 2947 c.c., comma 3;

la sentenza va conseguentemente cassata, con rinvio al Tribunale di Roma perchè proceda a nuovo esame della controversia;

il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte, rigettato il primo motivo, accoglie il secondo, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2020

 

 

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