Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2426 del 31/01/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 2426 Anno 2018
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: FEDERICO GUIDO

ORDINANZA

sul ricorso 21337-2014 proposto da:
LEPORE ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio
dell’avvocato STUDIO GREZ, rappresentato e difeso
dall’avvocato FABRIZIO LOFOCO;
– ricorrente contro

PREITE GINETTA, GALLOTTA AGNESE, GALLOTTA ANDREA,
2017

GALLOTTA STEFANO;
– intimati –

2911

L),Z

avverso la sentenza n. 288/2014 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 11/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 10/11/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO

Data pubblicazione: 31/01/2018

FEDERICO.

Fatto
Antonio Lepore propone ricorso per cassazione, con due motivi, illustrati
da memorie ex art. 378 codice di rito, avverso la sentenza della Corte
d’Appello di Bari che ha respinto la domanda di risoluzione del contratto
preliminare di vendita, concluso il 7 giugno 1994 tra l’attore da una parte

ad oggetto un fabbricato, dichiarando la nullità del contratto per
violazione dell’art. 15 comma 7 1. n.1011977 e 17 1.47/1985, in quanto
avente ad oggetto un’unità edilizia costruita in assenza di concessione.
Ginetta Preite , Agnese, Stefano ed Andrea Gallotta non hanno svolto,
nel presente giudizio, attività difensiva.
Considerato in diritto
Con il primo motivo di ricorso il Lepore denuncia la violazione e falsa
applicazione degli artt.15 comma 7 1. 10/77 e dell’art. 40 1.47/1985 in
relazione all’art. 360 n.3) cpc, censurando la sentenza impugnata per
avere affermato la nullità del contratto preliminare stipulato dalle parti,
ritenendo erroneamente applicabile alla fattispecie in esame sia l’art. 15
1.n.10/77 che la disposizione degli artt. 17 e 40 1.47/1985.
Il motivo è meritevole di accoglimento.
Secondo il più recente indirizzo di questa Corte, cui il Collegio intende
dare continuità, la sanzione della nullità prevista dall’art. 40 1.47/1985,
con riferimento a vicende negoziali relative ad immobili privi della
necessaria concessione edificatoria, trova applicazione nei soli contratti
con effetti traslativi e non anche con riguardo ai contratti con efficacia
obbligatoria, quale il preliminare di vendita, come desumibile dal tenore
letterale della disposizione, nonché dalla circostanza che,
successivamente al contratto preliminare può intervenire la concessione
in sanatoria degli abusi edilizi commessi (Cass. 10297/2017;Cass.
28546/2013; 15734/2011).

e Ginetta Preite , Agnese, Stefano ed Andrea Gallotta dall’altra, avente

Del pari non applicabile al caso di specie la sanzione della nullità, che
l’art. 15 1.n.10/77 prevedeva per tutti gli atti giuridici ( in questo caso
senza distinzione tra atti aventi o meno efficacia traslativa) aventi ad
oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione.
Ed invero, poiché la ricorrenza dei requisiti di sostanza e di forma

alla legge vigente al momento della stipula di questo, nel caso in esame il
contratto preliminare fu stipulato il 7 giugno 1994, vale a dire dopo
l’entrata in vigore della 1.47/1985, sicchè non può ad esso applicarsi la
nullità prevista dall’art. 15 1.n.10/1977, poiché detta disposizione è stata
interamente sostituita da quelle di cui al capo primo della L.47/1985,
come stabilito dall’art. 2 di quest’ultima (Cass. 14579/2012;
10297/2017).
L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame del secondo.
La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio della causa, per
nuovo esame, ad altra sezione della Corte d’Appello di Bari, che
provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, ad
altra sezione della Corte d’Appello di Bari.
Così deciso in Roma il 10 novembre 2017

necessari ai fini della validità di un contratto va verificata con riferimento

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