Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2426 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/01/2017, (ud. 04/11/2016, dep.31/01/2017),  n. 2426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. ACETO Aldo – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16133-2011 proposto da:

F.T., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI MONTI

PARIOLI 48, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO AMATO giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 90/2010 della COMM. TRIB. REG. del VENETO

depositata il 24/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/11/2016 dal Consigliere Dott. LA TORRE MARIA ENZA;

udito per il controricorrente l’Avvocato CASELLI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per la cessazione della materia

del contendere escluso l’anno 2001, rigetto nel resto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

F.T. ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 90/6/2010 dep. Il 24.09.2010, che, su impugnazione di avvisi di accertamento emessi in via sintetica (D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38), ai fini Irpef per gli anni 2000, 2001, 2002, 2003, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Treviso, ha accolto l’appello dell’Ufficio. In particolare la CTR, per quanto ancora rileva, ha statuito che, non avendo la contribuente in sede di risposta ai questionari, indicato l’esistenza di redditi esenti (nel caso di specie derivanti da premi di contribuzione agricola, P.A.C.), sarebbe decaduta dalla possibilità di produrre in giudizio la relativa documentazione, in applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32.

L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso e successivamente, con istanza del 8.9.2016, ha chiesto l’estinzione del giudizio ad esclusione dell’imposta relativa all’anno 2001, avendo la contribuente per le altre annualità presentato domanda di definizione della controversia, allegando la documentazione attestante la regolarità del condono e chiedendo la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Collegio, preso atto della richiesta di estinzione del giudizio da parte dell’Agenzia delle entrate, della documentazione attestante la regolarità del pagamento per le annualità 2000, 2002, 2003 ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, (che richiama la L. n. 289 del 2002, art. 16), e la sua riferibilità agli atti impugnati, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere per gli accertamenti anni 2000, 2002, e 2003.

2. Col primo motivo del ricorso, riferito esclusivamente all’annualità 2001, la contribuente deduce violazione di legge (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32) per avere la CTR erroneamente interpretato l’art. 32 cit., che prevede la preclusione della produzione di documentazione successiva all’invio del questionario, solo per chi abbia manifestato un espresso rifiuto a seguito di invito dell’Ufficio. Nel caso di specie, invece, mancava una apposita richiesta nel questionario e l’impossibilità della produzione per causa non imputabile avrebbe dovuto indurre la CTR a concedere detta produzione anche successivamente.

3. Col secondo motivo si deduce violazione di legge (artt. 24 e 53 Cost.), posto che la dichiarazione del contribuente è sempre emendabile e ritrattabile, per cui non può essere preclusa la possibilità di dimostrare l’esistenza di presupposti d’imposta erroneamente dichiarati.

4. Entrambi i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati e vanno respinti.

4.1. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 4, dispone che “le notizie e i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’Ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa”. La CTR ha pertanto fatto corretta applicazione della norma, ritenendo precluso l’esame di documenti non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio, anche in sede contenziosa, contenendo peraltro esplicitamente detti questionari la richiesta di indicare i redditi esenti e fornire in relazione ad essi idonea documentazione.

4.2. Nè sussiste la denunciata violazione del diritto di difesa, non avendo il contribuente dimostrato nei precedenti gradi di giudizio la non imputabilità della mancata produzione documentale.

5. In conclusione, dichiarato estinto il giudizio per gli anni 2000, 2002 e 2003, il ricorso va rigettato con riferimento all’anno 2001.

6. La peculiarità della vicenda processuale giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte dichiara estinto il processo con riferimento alle annualità 2000, 2002 e 2003;

rigetta il ricorso con riferimento all’annualità 2001. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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