Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2426 del 29/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 29/01/2019, (ud. 20/12/2018, dep. 29/01/2019), n.2426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27716-2011 proposto da:

AGENZIA DEL TERRITORIO in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ALFA FINANZIARIA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEI

MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato ANGELO

STEFANORI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 87/2010 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 28/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/12/2018 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO.

Fatto

RITENUTO

che l’Agenzia del Territorio notificava ad ALFA FINANZIARIA s.r.l. avviso di liquidazione relativo a imposta ipotecaria (2%) afferente l’atto di cessione di un finanziamento, garantito da ipoteca, concesso dalla VENETO BANCA soc. coop. per azioni a r. l. a SUPER VI s.r.l., imposta versata per le formalità di annotazione ed oggetto di successiva istanza di rimborso, rimasta senza esito, da parte della cessionaria, la quale chiedeva l’applicazione dei benefici fiscali di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, sussistendone i requisiti soggettivi ed oggettivi;

che la contribuente impugnava il silezio-rifiuto dell’Ufficio, deducendo la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla disposizione agevolativa, e l’adita Commissione Tributaria Provinciale (CTP) accoglieva il ricorso con decisione confermata, in appello, dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con la sentenza indicata in epigrafe, rinvenedo nella fattispecie esaminata una operazione relativa a finanziamenti a medio e lungo termine e riconoscendo la spettanza del regime agevolato alla società ALFA FINANZIARIA, in quanto “esercita, a norma di statuto, anche il credito a medio e lungo termine ed inoltre è iscritta al n.ro 5480 degli intermediari finanziari dell’Ufficio Italiano Cambi”, nonchè il diritto della stessa alla restituzione dell’imposta a suo tempo versata, pari ad Euro 40.000,00, “previo pagamento della tassa fissa prevista dal successivo art. 17 stesso decreto”;

che l’Agenzia del Territorio ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resiste la intimata con controricorso;

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo di impugnazione, incentrato sulla violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, in merito ai requisiti soggettivi della società surrogante, deduce la nullità della sentenza, poichè il giudice di appello non ha considerato che la lettura combinata della richiamata disposizione, e del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 10 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), impone di ritenere che il regime agevolato ed il beneficio fiscale previsti dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, spettano, dal punto di vista soggettivo, solo alle aziende ed istituti di credito (e loro sezioni e/o gestioni speciali) e cioè ad enti istituzionalmente preposti all’esercizio del credito, ovvero, alla raccolta e all’erogazione del risparmio tra il pubblico, ma non agli intermediari finanziari, iscritti nell’elenco di cui all’art. 107 T.U.B., quale è la società ALFA FINANZIARIA;

che la censura è infondata alla luce della sentenza n. 19106/2018 delle Sezioni Unite che ha affermato il principio per cui “Le agevolazioni fiscali previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15, comma 1, sono applicabili anche ai finanziamenti a medio e lungo termine concessi dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 107, così come indicato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 242 del 2017, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del citato art. 15 nella parte in cui escludeva l’applicabilità delle agevolazioni alle analoghe operazioni di finanziamento effettuate dagli intermediari finanziari.”;

che con il secondo motivo, incentrato sulla violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, in merito ai requisiti oggettivi della operazione finanziaria, deduce la nullità della sentenza, poichè il giudice di appello ha ritenuto all’uopo sufficiente che la società ALFA FINANZIARIA fosse subentrata alla società VENETO BANCA nell’intero rapporto di finanziamento, secondo quanto previsto dall’art. 3 dell’atto di cessione di credito, senza considerare che, in mancanza di espressa finalità di ulteriore finanziamento, l’operazione rappresentava una mera vendita del credito, del tutto autonoma dal pregresso rapporto originato dal finanziamento;

che la censura è inammissibile, prima che infondata, in quanto la sentenza impugnata riconosce la spettanza del regime agevolativo in quanto la società ALFA FINANZIARIA, con la surroga, partecipa della natura della causa giustificativa del contratto di finanziamento, e ciò in forza dell’art. 2 dell’atto di cessione, il quale fa espresso riferimento al subentro della cessionaria agli obblighi nascenti dall’originaria operazione di mutuo, e delle caratteristiche di quest’ultima, che puntualmente la CTR provvede ad analizzare, giungendo a qualificare la cessione come riferibile a finanziamento a medio e lungo termine, e tanto sulla base di un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, sindacabile in cassazione entro i limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione dei citati canoni di ermeneutica contrattuale, vizi, nella specie, insussistenti;

che con il terzo motivo, incentrato sulla violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, deduce la nullità della sentenza, poichè il giudice di appello non ha considerato che il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso presentata, a mezzo del servizio postale, in data 30/3/2007, all’Agenzia delle Entrate Ufficio di Treviso, trasmessa, per competenza, all’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Treviso, in data 16/7/2007, è stato impugnato trascorsi 90 giorni dalla presentazione della istanza medesima, allorchè non era ancora decorso il predetto termine, decorrente dal 16/7/2007, per l’ufficio competente, costituendo il difetto di provvedimento impugnabile un profilo di inammissibilità del ricorso non sanato e rilevabile d’ufficio in qualsiasi grado del giudizio;

che la censura è infondata, non già perchè la stessa ricorrente ne riferisce l’assoluta novità, essendosi l’Agenzia del Territorio difesa nel merito, e non avendo sollevato, nel corso dei precedenti gradi del giudizio, alcuna contestazione in ordine alla formazione del silenzio-rifiuto, impugnabile a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, trattandosi di presupposto processuale rilevabile anche d’ufficio (Cass. n. n. 16520/2017, n. 21356/2012, n. 6724/2008), dovendosi, piuttosto, richiamare l’orientamento giurisprudenziale di legittimità (tra le tante, Cass. n. 5203/2018, in tema di rimborso delle imposte sui redditi), ormai prevalente, per il quale la richiesta al fisco di un rimborso s’intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 90 giorni dalla data della sua presentazione, senza che l’ufficio si sia pronunciato, anche nel caso in cui l’istanza sia stata presentata ad ufficio incompetente, essendo quest’ultimo tenuto a trasmettere l’istanza medesima all’ufficio competente, in conformità delle regole di collaborazione tra gli organi della stessa Amministrazione, ed alla luce della esigenza di una sollecita definizione, ai sensi dell’art. 111 Cost., dei diritti delle parti;

che, quindi, deve ritenersi superato il diverso orientamento (improponibilità del ricorso al giudice tributario, per difetto di provvedimento impugnabile) espresso dalla risalente sentenza n. 11217/1997 delle Sezioni Unite, proprio in considerazione dei ricordati principi di cooperazione, collaborazione e buona fede di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 10,disciplina intervenuta successivamente a detta pronuncia;

che le spese del giudizio di legittimità sono compensate in considerazione dell’intervento del Giudice delle leggi e del progressivo consolidarsi della giurisprudenza sopra richiamata;

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 20 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019

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