Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2426 del 27/01/2022
Cassazione civile sez. VI, 27/01/2022, (ud. 12/01/2022, dep. 27/01/2022), n.2426
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21550-2020 proposto da:
ISCHIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE
di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA SIMEONE;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ISCHIA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 8751/16/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 20/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO
MONDINI.
Fatto
PREMESSO
che:
1. la srl Ischia ricorre, denunciando violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, e dell’art. 118 disp att. c.p.c., per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Campania, in causa su avviso di accertamento notificato ad essa ricorrente dal Comune di Ischia. per IMU dell’anno 2012, ha rigettato l’appello di esso ricorrente avverso la decisione di primo grado con un discorso motivazionale in cui vengono esposti i motivi dell’appello, viene esaminato e confutato il primo di tali motivi – difetto di motivazione della sentenza di primo grado – mediante la trascrizione dei passaggi della sentenza di primo grado in cui – viene detto – sono stati “esplicitamente esaminate e risolte” le varie questioni sollevate nell’originario ricorso avverso l’avviso impugnato, vengono, infine, le suddette questioni, prese nuovamente in esame;
2. il Comune di Ischia non si è costituito;
3. la ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. il ricorso è infondato.
A seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6.
Tale violazione è individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di motivazione articolata in affermazioni tra loro “in contrasto irriducibile”, di motivazione “perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Sezioni Unite Cass. n. 8053 del 2014).
Il discorso motivazionale della sentenza della CTR della Campania si sottrae ad ogni possibile censura: esso esiste sotto il profilo grafico; dà conto in modo puntuale dei motivi di appello formulati dall’odierna ricorrente ed in modo chiaro e coerente delle ragioni per cui gli stessi sono ritenuti infondati.
Non utile è il richiamo della ricorrente alla ordinanza n. 25411 del 2020 resa da questa Corte in altra causa tra essa ricorrente e il Comune di Ischia, con cui è stata cassata una sentenza che, al contrario di quella di cui oggi si discute, era priva di motivazione. Si legge infatti nel punto 2.3 della parte motiva della suddetta ordinanza: “Nel caso di specie, come correttamente evidenziato dal ricorrente, il giudice di appello non ha assolto all’onere di evidenziare il percorso logico che ha portato alla decisione della controversia, posto che, dopo avere illustrato i principi della materia, ha statuito “da una attenta analisi degli atti di causa, emerge che nella sentenza impugnata sono stati esaminati sia i fatti rilevati sia il criterio logico utilizzato per pervenire alla loro valutazione” e che “il contribuente è stato messo nella condizione di conoscere il quantum debeatur e di porre in essere le eventuali azioni che lo stese riteneva opportune”. Le laconiche espressioni utilizzate dal giudice di appello non evidenziano quali sono stati gli atti esaminati, le parti della sentenza di primo grado che sono state prese in esame, quali le doglianze dell’appellante e quale il ragionamento logico seguito dal giudice di appello”;
4. il ricorso va rigettato;
5. non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione del Comune di Ischia.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art., comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, svolta con modalità da remoto, il 12 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2022