Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2426 del 03/02/2021

Cassazione civile sez. II, 03/02/2021, (ud. 08/09/2020, dep. 03/02/2021), n.2426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23554/2019 proposto da:

M.F., alias F. , rappresentato e difeso dall’avv.

CLAUDINE PACITTI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– intimato –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

09/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/09/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 9.5.2019, il Tribunale di Venezia rigettò il ricorso di M.F. avverso la decisione della Commissione Territoriale di Verona di diniego della domanda di protezione internazionale nella forma del riconoscimento dello status di rifugiato, e, in subordine, della protezione sussidiaria e del diritto al rilascio di un permesso umanitario.

1.1. Per quel che rileva nel giudizio di legittimità, il Tribunale ha ritenuto, sulla base dei report EASO del 2017 e 2018 che, nella regione del Punjab, non vi fosse una situazione di violenza indiscriminata, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e che non sussistevano i seri motivi per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

1.2. Per la cassazione del decreto ha proposto ricorso per cassazione M.F. sulla base di un unico motivo.

1.3. Il Ministero dell’Interno ha depositato un atto di costituzione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver il Tribunale considerato la situazione di grave instabilità politica, esistente in Pakistan, risultante dal rapporto di Amnesty International e dal sito (OMISSIS), con particolare riferimento al Punjab, tanto al fine della concessione della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), quanto ai fini della protezione umanitaria.

1.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità in quanto si limita a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle COI EASO, che assumono il rango di fonti qualificate, senza, tuttavia, evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (Cassazione civile, sez. I, 18/02/2020, n. 4037; conforme Cassazione civile, sez. I, 21/10/2019, n. 26728 che ribadisce come, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria).

1.2. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

1.3. Non deve provvedersi sulle spese avendo il Ministero dell’Interno depositato un “atto di costituzione”.

1.4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

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