Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2426 del 03/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 03/02/2010, (ud. 07/10/2009, dep. 03/02/2010), n.2426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze e AGENZIA DELLE ENTRATE,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12, sono domiciliati;

– ricorrenti –

contro

C.C.S.L.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, n. 119/20/05, depositata in data 14 ottobre 2005;

sentita la relazione in CAMERA DI CONSIGLIO del $Consigliere Dott.

Pietro Campanile;

Lette le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott. Maurizio Velardi, il quale ha concluso per il rinvio della

causa al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio.

Fatto

1. Con ricorso notificato in data 28 novembre 2006 il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate proponevano ricorso per cassazione, nei confronti di C.C.S. L., avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo, con distinti motivi, violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18, 50 e 53 e art. 112 c.p.c., nonchè, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e false applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e art. 2909 c.p.c., e chiedendo, quindi, la cassazione del provvedimento impugnato.

1.2. Non si costituiva l’intimato.

1.3 – Avviata la procedura prevista dall’art. 375 c.p.p., nel testo anteriore alla novella introdotta con il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, il Procuratore Generale presso questa Corte, rilevata la manifesta fondatezza del ricorso, ne ha chiesto l’accoglimento. E’ stata quindi fissata, per la trattazione, l’odierna udienza camerale.

Diritto

2.1 – Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità, per difetto di legittimazione, del ricorso proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze, che non è stato parte del giudizio d’appello, instaurato nei confronti della sola Agenzia delle entrate, nella sua articolazione periferica, dopo la data del 1 gennaio 2001, con implicita estromissione dell’ufficio periferico del Ministero (Cass., Sez. Un., n. 3166 del 2006).

2.2 – Preliminarmente va rilevato che la presente vicenda processuale attiene alla determinazione del reddito dell’intimato quale socio della società in nome collettivo “Master Service”, e che la Commissione regionale, con la decisione impugnata, ha ritenuto di accogliere l’appello proposto dal predetto, rilevando che il giudice di primo grado aveva adeguato, “del tutto acriticamente, il proprio decisum a quello concernente il reddito societario”.

2.3. Deve in questa sede ribadirsi che con sentenza 2008/14815 le Sezioni Unite civili hanno stabilito che, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni delle società di persone e dei loro soci e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società ai soci configura un’ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che la proposizione di un ricorso da parte di uno (o più) dei destinatari degli avvisi comporta la necessità d’integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri interessati dato che, in caso contrario, si verificherebbe la nullità del giudizio e della sentenza rilevabile, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.

2.4. Tanto premesso, va constatato che nel caso di specie il giudizio di primo grado non sì è svolto alla presenza o, comunque, previa instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Ne consegue che la Commissione Regionale non avrebbe potuto pronunciare nel merito, ma soltanto limitarsi ad annullare la decisione gravata ed a rimettere la causa dinanzi alla Commissione provinciale di primo grado, in applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59.

Va altresì considerato che in casi del genere la Suprema Corte deve annullare la sentenza con rinvio degli atti al primo giudice ai sensi dell’art. 383 c.p.c., u.c. (C. Cass. 2003/1462, 2004/3866 e 22007/8825).

La pronuncia impugnata va pertanto cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di primo grado.

Trattandosi di controversia decisa su rilievo d’ufficio e in base a un principio affermato in epoca successiva all’introduzione della lite, ricorrono giusti motivi per l’integrale compensazione fra le parti delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Pronunciando sul ricorso dell’Agenzia delle Entrate, dichiara la nullità delle sentenze di primo e di secondo grado e rimette le parti davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano. Compensa integralmente fra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – Tributaria, il 7 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010

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