Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2426 del 02/02/2011

Cassazione civile sez. II, 02/02/2011, (ud. 01/12/2010, dep. 02/02/2011), n.2426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13298-2005 proposto da:

D.B.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, P.ZZA CAVOUR, presso LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato COLUCCIA ALFREDO ANTONIO;

– ricorrente –

contro

M.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, V.LE GIULIO CESARE 183, presso lo studio dell’avvocato ST

BENINCAMPI, rappresentato e difeso dall’avvocato D’ADDARIO FILOMENA;

– controricorrente –

e contro

A.A. (OMISSIS) M.G.

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 161/2004 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 18/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2010 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato Coluccia Alfredo difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI MAURIZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dep. il 21 novembre 2000 il Tribunale di Lecce accoglieva la domanda con cui D.B.L. aveva chiesto, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., la revocatoria dell’atto trascritto il 2 novembre 1988 con cui A.A. per il prezzo di L. 13.000.000 aveva venduto ai germani G. M. e M.L. l’appezzamento di terreno che la predetta A. con scrittura privata senza data aveva promesso in vendita all’attore il quale aveva in precedenza versato l’intero corrispettivo di L. 80.000.000.

Premessa la sussistenza del pregiudizio arrecato al credito dell’istante dall’atto dispositivo, il primo Giudice riteneva dimostrato che la venditrice e gli acquirenti che, erano studenti universitari, avevano preparato un piano ai danni dell’attore, atteso che sul fondo in questione era stato apposto un cartello con l’indicazione vendesi sul quale era riportato il numero di telefono dell’attore, già notato da M.G., come da quest’ultimo ammesso in sede di interrogatori formale: oltretutto tale convincimento era avvalorato dalla controdichiarazione, contestuale all’atto di vendita, di integrazione del prezzo attraverso il versamento della ulteriore somma di L. 27.000.000.

Con sentenza dep. il 18 marzo 2004 la Corte di appello di Lecce, in riforma della decisione impugnata M.G. e M.L., rigettava la domanda proposta dall’attore.

Dopo avere premesso che il credito dell’attore, nascendo a seguito della trascrizione dell’atto di vendita, era sorto successivamente all’atto dispositivo oggetto dell’azione revocatoria, i Giudici di appello affermavano che sarebbe stata necessaria la prova della partecipazione degli acquirenti alla preordinazione dolosa dell’alienante, consistente nella specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito, non essendo sufficiente la mera conoscenza da parte dei M. della esistenza del preliminare fra l’attore e l’ A.; nella specie, difettava la prova addirittura che gli acquirenti fossero a conoscenza del predetto preliminare, essendo al riguardo irrilevanti la presenza del cartello con la scritta vendesi e del numero di telefono dell’attore mai utilizzato dai M. o ancora la circostanza che gli acquirenti fossero studenti universitari o la controdichiarazione relativa all’integrazione del prezzo.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il D. B. sulla base di un unico motivo illustrato da memoria.

L’intimato M.L. ha presentato controricorso e contestuale richiesta di partecipazione alla discussione orale. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiaratola la tardività del controricorso che è stato notificato ben oltre il termine di cui all’art. 370 cod. proc. civ..

Con l’unico motivo il ricorrente denuncia: “Violazione e falsa applicazione dei principi e delle regole in materia di individuazione del petitum e della causa petendi d’una domanda come quella di inefficacia ex art. 2901 c.c. – Violazione e falsa applicazione, altresì, del principi e delle regole in materia di individuazione e accertamento delle condizioni complessivamente necessarie ai fini della formazione del convincimento in ordine alla sussistenza di un atto “in frode ai creditori” con riferimento a pregiudizio derivante dall’atto stesso sia quanto ad aspettative pregresse sia quanto ad attese future – Omesso e comunque del tutto insufficiente, e ad ogni modo incompleto, esame complessivo dei punti decisivi della controversia costituiti dall’insieme (peraltro limitato) e non dall’uno o dall’altro degli elementi effettivamente forniti dall’attore a sostegno della allegata preordinazione, e in ogni caso della argomentata consapevolezza, nel proprio promittente e nel terzo successivamente con lui collaborante, del pregiudizio che l’atto di cui si chiedeva la revoca si auspicava che realizzasse e aveva poi realizzato – Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di interpretazione delle scritture private non autenticate e non munite di data certa”.

Il ricorrente lamenta il mancato esame complessivo degli elementi probatori emersi che il Giudice di appello non avrebbe tenuto nel debito conto, quando doveva ritenersi che gli acquirenti erano se non compartecipi delle iniziative e delle finalità dell’ A. quanto meno compiutamente consapevoli della esigenza di pregiudicare le ragioni dell’attore: al riguardo, assumevano rilievo decisivo la notorietà delle notizie diffusesi sulla vendita dell’immobile, la cordialità dei rapporti fra la A. e i M. e che infine fosse da tempo apposto un cartello con la scritta “si vende” recante il numero di telefono dell’attore che aveva recintato il terreno di cui aveva il possesso; i M., che erano studenti universitari, avrebbero avuto in ogni caso la possibilità di sapere la reale situazione dei rapporti fra le parti. Il sorgere del credito del promissario acquirente coincide, al di fuori del contesto risarcitorio, con quello della firma del preliminare ed era anteriore alla trascrizione della vendita: la scrittura privata posta in essere dai convenuti non prova il prezzo di acquisto del bene ma appare predisposta al fine di costituire una prova a favore nel caso di eventuale impugnazione dell’atto.

Il motivo va disatteso.

Occorre premettere che qualora il promittente venditore alieni l’immobile a un terzo con atto trascritto in epoca anteriore alla trascrizione del preliminare o, in mancanza di tale trascrizione, alla trascrizione dell’atto di citazione proposto ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. dal promissario acquirente, quest’ultimo è titolare esclusivamente del credito al risarcimento del danno che sorge per effetto della trascrizione che rende a lui opponibile la vendita (Cass. 1131/2000). Pertanto, egli può esercitare l’azione revocatoria per conservare la garanzia relativa al proprio credito risarcitorio che, per quel che si è detto, è anteriore all’atto dispositivo: in tal caso, tuttavia, l’azione revocatoria non può avere per effetto di far acquistare all’attore la proprietà dell’immobile, come una sorta di risarcimento in forma specifica, ma solo la più limitata finalità di garantirgli il risarcimento del danno patito in conseguenza dell’inadempimento del promittente venditore (Cass. 25016/2008). In effetti, il rimedio di cui all’art. 2901 cod. civ. ha la finalità di rendere inefficace l’atto di dispositivo nei confronti del creditore che ha vittoriosamente sperimentato l’azione revocatoria, in modo da consentirgli di aggredire il bene in executivis per ottenere il soddisfacimento del proprio credito.

Orbene, quando l’atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito la condizione per l’esercizio dell’azione stessa è, oltre al “consilium fraudis” del debitore, la “participatio fraudis” del terzo acquirente, cioè la conoscenza da parte di questi della dolosa preordinazione dell’alienazione ad opera del disponente rispetto al credito futuro; tale elemento psicologico, ex art. 2901 c.c., comma 1, n. 2, quale oggetto di prova a carico del soggetto che lo allega, può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, con un apprezzamento, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (Cass. 11577/2008;

11916/2001).

Ciò premesso, la sentenza ha accertato, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, che l’attore non aveva dimostrato la “partecipatio fraudis” del terzo acquirente, peraltro ritenendo – attraverso l’analisi critica degli elementi acquisiti – che non era emersa la conoscenza da parte dei terzi acquirenti della stipulazione del preliminare concluso dalla A. con l’attore. In tal modo, ha evidentemente inteso escludere negli acquirenti non soltanto la “partecipatio fraudis” ma anche la scientia damni, avendo ravvisato nell’atto dispositivo il pregiudizio arrecato alle ragioni dell’attore. Qui è appena il caso di chiarire che se, in realtà, la verifica – circa la partecipazione all’intenzione di pregiudicare il credito futuro ovvero la consapevolezza del pregiudizio arrecato – va compiuta con riferimento alle condizioni patrimoniali del debitore – alienante, tale profilo, seppure non esaminato dalla decisione impugnata che ha individuato il pregiudizio nello stesso atto dispositivo oggetto di revocazione, non ha formato oggetto di specifica censura da parte del ricorrente e non può essere quindi preso in considerazione dal Collegio che non è stato investito della questione. Orbene, le critiche formulate dal ricorrente in merito alla valutazione compiuta dai Giudici delle risultanze processuali non sono idonee a scalfire la correttezza e la congruità dell’iter logico giuridico seguito dalla sentenza: le censure lamentate, in realtà, non denunciano un vizio logico della motivazione ma si concretano in argomentazioni tese a dimostrare – attraverso la disamina e la discussione delle prove raccolte – l’erroneo apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dai giudici laddove, in contrasto con quanto sarebbe emerso, era stata esclusa la prova della partecipazione degli acquirenti alla preordinazione dolosa dell’atto dispositivo.

Al riguardo, va sottolineato che il vizio deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 deve consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che deve essere verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento impugnato e non può risolversi nella denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire: in sostanza, ai sensi dell’art. 360, n. 5 citato, la (dedotta) erroneità della decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo a una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine rientra nell’ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione che non può esaminare e valutare gli atti processuali ai quali non ha accesso, ad eccezione che per gli errores in procedendo (solo in tal caso la Corte è anche giudice del fatto).

Il ricorso va rigettato.

Non va adottata alcuna statuizione in ordine al regolamento delle spese processuali, tenuto di quanto rilevato a proposito della tardività del controricorso e della mancata partecipazione del difensore dell’intimato M.L. all’udienza di discussione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

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