Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24259 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 04/10/2018, (ud. 26/06/2018, dep. 04/10/2018), n.24259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13442/2017 proposto da:

D.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

STEFANO PURIFICATI;

– ricorrente –

contro

F.E.A., M.C., P.R.,

DE.FI., L.R.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

NICOLA RICCIOTTI 11, presso lo studio dell’avvocato MICHELE

SINIBALDI, rappresentati e difesi dagli avvocati CAMILLO TATOZZI,

MASSIMO CIRULLI;

– controricorrenti –

controa

DE.NI., P.M., L.R.L.,

L.R.A., N.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 257/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 24/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLO

COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il signor D.L. ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila che, pronunciando in seguito al rinvio disposto da questa Corte con sentenza n. 20994/2013, ha rigettato al domanda da lui proposta avverso i signori F.E.A., De.Fr., M.C., P.R., C.C. e Ma.Mo. e diretta ad ottenere la demolizione di un fabbricato sito in (OMISSIS), realizzato dai convenuti nell’anno 1987 in violazione delle norme sulle distanze legali rispetto al proprio fabbricato.

La corte territoriale ha ritenuto infondata la pretesa dell’attore alla luce delle nuove norme del P.R.G. del Comune di Vacri, approvato con Delib. 5 ottobre 1993, n. 50 e pubblicato sul BUR Abruzzo del 23.2.1996, sulla base del quale la costruzione dei convenuti risulta legittima.

Il ricorso si articola in due motivi.

Si sono difesi con controricorso i signori F.E.A., M.C., P.R., De.Fi. e L.R.F.. Gli altri intimati nominati in epigrafe non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

La causa è stata chiamata all’adunanza in Camera di consiglio del 26 giugno 2018 per la quale non sono state depositate memorie.

Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 872,873 e 887 c.c., L. 6 agosto 1967, n. 765, nonchè del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9 e degli artt. 345 e 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La corte distrettuale, secondo il ricorrente, avrebbe errato, in primo luogo, nell’affermare che la previsione della distanza minima di dieci metri tra pareti frontistanti di cui al D.M. n. 1444 del 1968, possa essere derogata dalle disposizioni di regolamenti locali; in secondo luogo, nell’attribuire ad una mera delibera comunale efficacia modificativa delle disposizioni del PRG, in assenza dell’approvazione da parte della Regione; in terzo luogo, nell’ammettere, in sede di rinvio, le nuove produzioni di controparte relative alla disciplina urbanistica sopravvenuta, in violazione del divieto di cui all’art. 345 c.p.c., anche in considerazione del fatto che tutti i documenti risultavano anteriori alla sentenza di primo grado; in quarto luogo, nel porre le spese a carico dell’odierno ricorrente.

Col secondo motivo il ricorrente denuncia “vizio del pronunciamento impugnato per falsa motivazione su di un punto di fatto ritenuto dal giudice di merito decisivo per la controversia e cioè circa la pretesa rimessione da parte del Comune di Vacri, con Delib. Consiglio 8 aprile 1989, n. 26, dell’ultimo strumento urbanistico alla provincia di Chieti, circostanza che invece non risulta provata negli atti del giudizio di merito (violazione rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”. Nel motivo si lamenta che la corte distrettuale avrebbe sostenuto l’esistenza di una partecipazione al procedimento (datato 9.6.1989) della Provincia di Chieti senza che tale circostanza emergesse in alcun modo dagli atti di causa.

I motivi di ricorso vanno giudicati entrambi inammissibili, perchè nessuno di tali motivi attinge l’argomento speso nell’ultimo capoverso della motivazione della sentenza gravata – costituente ratio decidendi autonomamente idonea a sorreggere la decisione della corte territoriale – che l’unica domanda su cui l’attore ha insistito nelle sue conclusioni concerne un corpo di fabbrica (realizzato nel 1987) che dista oltre 10 mt dal suo fabbricato.

Può peraltro aggiungersi che, in ogni caso, il primo motivo è infondato, perchè i piani regolatori hanno natura normativa, per cui l’accertamento del loro contenuto deve essere compiuto d’ufficio dal giudice, senza che sussista al riguardo un onere di produzione in giudizio della parte (Cass. 8144/01), e il secondo motivo è inammissibile, anche perchè non pertinente alle motivazioni della sentenza gravata, la cui decisione si fonda sul piano regolatore approvato nel 1993 e non sulla Delib. 8 aprile 1989, n. 26.

In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere ai contro ricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

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