Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24258 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/11/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24258

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17835/2007 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

ALMAG SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI MONTI PARIOLI 48, presso lo

studio dell’avvocato MARINI Giuseppe, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MISTURA RAFFAELE, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 13/2007 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 15/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/10/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito per il ricorrente l’avvocato CASELLI GIAN CARLO, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito per il resistente l’avvocato MARINI RENATO per delega avvocato

MARINI GIUSEPPE, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il giorno 18.6.2007 è stato notificato alla “ALMAG spa”, un ricorso dell’Agenzia delle Dogane per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale descritta in epigrafe (depositata il 15.3.2007) che ha accolto il ricorso proposto dalla società contribuente contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia che aveva disatteso il ricorso dell’anzidetta società avverso il rifiuto di rimborso, lo sgravio di tributi del genere imposta addizionale energia elettrica relativi al periodo tra il 1995 ed il 2002.

La società intimata si è difesa con controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato memorie illustrative.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 25 ottobre 2011, in cui il PG ha concluso per l’ accoglimento del ricorso.

2. I fatti di causa.

La Almag ha proposto istanza di data 12.11.1998 all’U.T.F di Brescia per ottenere di corrispondere una sola volta l’addizionale provinciale dovuta sui primi 200.000 kWh di energia consumata (pro mese) pur essendo titolare di due distinti “punti di acquisto di energia” e, vistasi rigettare detta richiesta (per la ragione che non esisteva contiguità tra i predetti punti di acquisto, posti in località distinte della medesima provincia di Brescia, per l’esattezza il comune di Roncadelle ed il comune di Lumezzane), ha proposto ulteriore istanza di rimborso delle addizionali versate per l’anzidetto periodo (1995-2002) per la parte eccedente la somma dovuta – un’unica volta – sul consumo mensile dei primi 200.000 kWh di energia.

Il provvedimento di diniego motivato sempre con l’argomento del difetto del presupposto per il riconoscimento dello stabilimento unico – è stato poi impugnato innanzi alla CTP di Brescia che ha respinto il ricorso.

La predetta decisione è stata gravata di appello dalla società contribuente e l’adita CTR di Milano ha accolto il gravame, con il conseguente accertamento dell’illegittimità del diniego.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della Commissione Tributaria Regionale, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che il requisito della contiguità – valorizzato dall’Agenzia nel provvedimento di diniego- non è richiesto da alcuna disposizione di legge. Trattandosi nella specie di causa di un’unica unità produttiva (originariamente svolta in uno stabilimento, poi sdoppiato per esigenza di incremento della produzione), gestita dallo stesso soggetto giuridico, che articola la propria attività produttiva nelle due diverse località di Lumezzane e Roncadelle, il consumo di energia elettrica da considerare non poteva che essere quello “dell’acquirente soggetto giuridico”, a prescindere dal “punto presa” (elemento che invece era stato considerato dirimente da parte della commissione di primo grado al fine di far coincidere con ciascun punto presa un obbligato al pagamento dell’imposta).

4. Il ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è sostenuto con due motivi d’impugnazione e – senza previa dichiarazione circa il valore della causa – si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese processuali.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Il primo motivo d’impugnazione.

Il primo motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, artt. da 52 a 54 e dell’arto del D.L. 28 novembre 1988, n. 511, ……anche in relazione ai principi generali delle imposte di consumo – art. 360 c.p.c., n. 3” (assistito da idoneo quesito di diritto).

La ricorrente si duole – in sostanza – dell’erronea interpretazione fatta dal giudice di merito in ordine alla correlazione tra il disposto delle norme dianzi richiamate, sulla premessa che il presupposto dell’imposizione è da riferirsi alla singola “officina di produzione”, ovvero alla singola “officina d’acquisto” e che l’obbligato al pagamento del tributo è il soggetto “esercente l’officina”, indipendentemente dalla riferibilità del consumo a questo o quel soggetto.

Detto presupposto di genere “oggettivo” è coerente con la natura dell’imposta, appunto perchè imposta di consumo (e non sul reddito della persona). E d’altronde, la base imponibile dell’imposta è (per unità di misura) il kWh consumato, ciò che si apprezza grazie al misuratore apposto a ciascun punto presa, nel mentre l’aliquota varia a seconda della tipologia di uso dell’immobile a cui il punto presa afferisce (abitazione o usi diversi). Elementi, questi, che confermano al dato oggettivo dell’immobile al quale il punto presa è connesso.

Ciò implica pure che la liquidazione dell’imposta sarebbe tecnicamente impossibile ove si facesse riferimento al “soggetto obbligato” piuttosto che alle singole “officine”, allorchè la medesima persona (fisica o giuridica) disponga di una molteplicità di officine.

Avendo il giudice di appello fatto riferimento a concetti estranei a quelli contenuti nel disposto normativo menzionato (lo stabilimento;

l’attività produttiva), qui non aventi rilevanza e mai invocati dall’Agenzia, le norme menzionate dovevano intendersi in tal modo violate.

Il motivo di impugnazione è fondato e deve essere accolto.

Ed invero occorre muovere dalle previsioni della L. n. 511 del 1988, art. 6, che al comma 2, prescrive:

“Per ogni kWh di consumo di energia elettrica è istituita una addizionale nelle N^V seguenti misure:…..

a) L. 36 in favore dei comuni per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case, e con esclusione delle forniture, con potenza impegnata fino a 3kW, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti;

b) L. 39,5 in favore dei comuni, per qualsiasi uso nelle seconde case;

c) L. 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare desta misura fino a L. 22 per kWh. Le province devono deliberare la misura dell’addizionale entro i1 termini di approvazione del bilancio di previsione e notificare entro dieci giorni dalla data di esecutività copia autentica della deliberazione all’ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza”.

Lo stesso art. 6 prescrive poi al comma sesto:”Le addizionali di cui al comma 2 sono liquidate e riscosse con le stesse modalità’ dell’imposta erariale di consumo sull’energia elettrica e ……..”.

Il rinvio esplicito alle “modalità dell’imposta erariale di consumo” e lo stesso presupposto d’imposta identificato nel “consumo di energia elettrica”, consentono senz’altro di annoverare l’addizionale ora in parola tra le “imposte di consumo” (più recentemente l’imposta di consumo sull’energia elettrica è stata riqualificata come “accisa”, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 26 del 2007, n. 26, art. 5, qui non rilevanti “ratione temporibus”), quelle cioè il cui fatto generatore (secondo la dottrina più avveduta) è da ricercarsi nel collegamento di due fatti: la fabbricazione e l’immissione al consumo; quelle per le quali il soggetto passivo è identificato (D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 2, per la parte che qui rileva) ne “il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta”.

Orbene, in ragione del menzionato rinvio fatto dall’art. 6 alle modalità di riscossione e liquidazione dell’imposta erariale, non vi è dubbio che anche a proposito dell’addizionale qui in parola debba predicarsi come soggetto passivo dell’imposta “l’esercente l’officina di produzione di energia elettrica od il soggetto ad esso assimilato, d’ora in avanti denominato fabbricante” (secondo l’esplicito tenore del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 52).

Che cosa si intenda per officina di produzione va definito a mezzo della previsione del successivo art. 54, a mente del quale:

“L’officina è costituita dal complesso degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica esercitati da una medesima ditta, anche quando gli apparati di accumulazione, trasformazione e distribuzione sono collocati in luoghi distinti da quelli in cui si trovano gli apparati di produzione, pur se ubicati in comuni diversi”.

Il comma 2 del predetto articolo prevede che però: “Costituiscono officine distinte le diverse stazioni di produzione dell’energia elettrica che una stessa ditta esercita in luoghi distinti anche quando queste stazioni siano messe in comunicazione fra loro mediante un’unica stazione di distribuzione”.

Ed inoltre prevede che: “Le officine delle ditte acquirenti di energia elettrica, per farne rivendita o per uso proprio, sono costituite dall’insieme dei conduttori, degli apparecchi di trasformazione, di accumulazione e di distribuzione, a partire dalla presa dell’officina venditrice”.

Se dunque il soggetto passivo dell’imposta è l’esercente dell’officina di produzione ovvero l’esercente dell’officina acquirente per rivendita o uso proprio (sul quale incombono tutti gli obblighi ulteriori previsti dagli artt. 53 e 53 bis del T.U. ed in particolare quello di fare denuncia di ogni singola officina per ottenerne la licenza di esercizio e quello di dichiarare le vicende traslative di ogni singola officina), non è chi non veda che ai presenti fini occorre senz’altro fare applicazione nella specie di causa delle specificazioni contenute nel comma 2, art. 54 a proposito delle officine “distinte in diverse stazioni di produzione dell’energia elettrica che una stessa ditta esercita in luoghi distinti”, ovvero a proposito delle “officine delle ditte acquirenti di energia elettrica per farne rivendita o uso proprio”.

Quale che sia più esattamente tra le due l’attività esercitata in concreto dalla società qui intimata (ciò che le parti non hanno esattamente lumeggiato, anche e la intimata ha protestato di essere “semplice consumatore di energia”, ma perciò stesso “acquirente per uso proprio”, secondo la definizione di legge), conta solo il dato pacifico – e riconosciuto dalla stessa parte oggi intimata – che le due fabbriche site in due diverse località della stessa provincia realizzano due distinti ed autonomi “punti di acquisto”, se pure all’interno di essi si esercita la medesima attività, sicchè pacificamente non si versa nella fattispecie regolata dal comma 1, del menzionato art. 54 ma in quella regolata dal comma 2.

Insomma, che sia l’una o l’altra delle ipotesi regolate da detto comma 2, l’esito è pur sempre che – ai fini impositivi di cui qui si tratta – è dirimente la circostanza della distinta considerazione delle due fabbriche o per effetto della diversa “presa dell’officina venditrice” o per effetto della diversa localizzazione delle “stazioni di produzione”.

Nel rispetto del generale disposto del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 2, dunque, dovrà essere qualificato soggetto passivo dell’imposta ai fini della presente causa – il titolare di ciascuna delle fabbriche situate in località diverse, con l’ineludibile conseguenza della separata e ripetuta applicazione a ciascuno dei due soggetti di imposta del disposto del D.L. n. 511 del 1988, art. 6, in relazione al computo dei consumo soglia (i 200.000 kWh mensili di cui già si è detto) ai fini dell’addebito della sopratassa.

Nè può paventarsi – come suppone la parte intimata – una illegittima discriminazione tra soggetti passivi d’imposta (a seconda che dispongano di una solo ovvero plurime officine e quindi siano attinti più volte fino al livello massimo del consumo imponibile per l’applicazione dell’addizionale qui in parola), proprio perchè la natura dell’imposta di consumo – non correlata con un indice di capacità impositiva ma semplicemente connessa con la quantità delle merci immesse in commercio – non suppone paragone tra posizioni soggettive, in termini di soggezione al prelievo.

Consegue da ciò che la sentenza qui impugnata, con cui è stato fatto erroneo governo della disciplina di legge valorizzata dalla parte ricorrente, deve essere cassata.

Non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da effettuare, compete a questa Corte anche adottare la decisione nel merito della controversia, disattendendo il ricorso della società contribuente avvero il diniego, che deve considerarsi fondato sul corretto apprezzamento della disciplina qui in precedenza lumeggiata.

La regolazione delle spese di lite è improntata al canone della soccombenza, limitatamente a questo grado di giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia. Cassa la sentenza impugnata e – decidendo nel merito – rigetta il ricorso del contribuente avverso il diniego di rimborso. Condanna la parte qui intimata a rifondere all’Agenzia le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 5.000,00 oltre a spese prenotate a debito, compensando tra le parti quelle relative ai gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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