Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24257 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/11/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24257

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FAMAS INTERNATIONAL SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 22 presso

lo studio dell’avvocato RINALDI Pietro, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GANZ DANIELE, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

UFFICIO DELLE DOGANE DI TRENTO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 20/2007 della COMM. TRIBUTARIA 2^ GRADO di

TRENTO, depositata il 12/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito per il resistente l’avvocato CASELLI GIAN CARLO che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il 1.6.2007 è stato notificato all’Agenzia delle Dogane un ricorso della “Famas International srl per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe (depositata l’12.3.2007 e notificata il 5.4.2007), che ha accolto l’appello dell’Agenzia contro la sentenza della Commissione tributaria di primo grado di Trento n. 14/02/2006, che aveva integralmente accolto il ricorso della parte contribuente avverso rettifica o revisione di accertamento per dazi di importazione.

L’Agenzia si è difesa con controricorso ed ha poi depositato memoria illustrativa.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 25.10.2011, in cui il PG ha concluso per il rigetto del ricorso.

2. I fatti di causa.

Con quattro distinti avvisi di rettifica di accertamento in data 30.8.2005 l’Agenzia ha intimato il pagamento della somma di Euro 32.797,76 oltre interessi, sul presupposto che la merce importata fosse priva dei requisiti necessari per beneficiare del “trattamento preferenziale” (esenzione daziaria all’importazione) e che il certificato EUR1 rilasciato dalla “Autorità Ungherese” dovesse considerarsi invalido (secondo quanto risultante dalla comunicazione della Dogana Ungherese di data 7.12.2004 allegata agli avvisi all’atto della notifica di questi). Si era trattato di un caso di controllo “a posteriori”, regolato dall’art.78 del Codice Doganale Comunitario e dal D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11 e la transazione oggetto dell’accertamento consisteva in un contratto di lavorazione (per effettuare la quale la Famas aveva messo a disposizione tutta la materia prima necessaria al confezionamento di capi di vestiario del genere “giubotti”, asseritamente di origine italiana e comunque comunitaria, secondo le conformi attestazioni delle ditte fornitrici prodotte nel fascicolo del primo grado di giudizio) il corrispettivo del quale era stato regolarmente pagato alla commissionaria estera (tale Hungaro Projest KFT), sicchè l’importazione era originariamente avvenuta in esenzione di imposta, in ragione della documentata “origine preferenziale” delle merci (materia prima utilizzata di origine CEE: regola del c.d. “cumulo bilaterale”).

Il ricorso proposto dalla società contribuente avverso i predetti avvisi è stato integralmente accolto dalla CT di primo grado di Trento, per vizio di motivazione degli stessi.

L’appello interposto dall’Agenzia avverso la sentenza di primo grado è stato poi accolto dalla CT di secondo grado di Trento.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CT di secondo grado, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che gli avvisi di rettifica dovevano considerarsi sufficientemente motivati (ai sensi delle disposizioni comunitarie ed atteso il riferimento alla comunicazione della dogana magiara di data 7.12.2004, la dichiarazione contenuta nella quale costituisce “elemento probatorio”). In ragione di ciò sarebbe spettato eventualmente alla società opponente “dimostrare l’eventuale errore in merito all’origine della merce”.

D’altronde, a seguito di richiesta di approfondimento formulata dalla Dogana italiana (la cui allegazione nel giudizio di appello non poteva considerarsi inammissibile, siccome mero “approfondimento”), la Dogana di Budapest aveva ribadito che “nel corso della lavorazione estera in Ucraina la clausola territoriale è stata infranta, cosicchè l’esportatore ungherese ha certificato falsamente l’origine”.

4. Il ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è sostenuto con tre distinti motivi d’impugnazione e (previa indicazione del valore della lite come ricompreso nello scaglione fra 26.000,00 e 52.000,00 Euro) si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, e con la condanna di parte avversaria al pagamento delle spese di lite.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Il primo motivo d’impugnazione.

Il primo motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: “Omessa, carente ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia”.

Il motivo di impugnazione è formulato con modalità che lo rendono inammissibile.

Ed infatti esso è privo di quella indicazione riassuntiva e sintetica, costituente un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, che, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., come interpretato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass., Sez. un., n. 20603 del 2007 e Cass. n. 8897 del 2008), deve corredare il motivo con cui si lamentino vizi di motivazione.

E d’altronde, la parte ricorrente non ha specificamente identificato (nè è possibile provvedervi esplorativamente, nel contesto di una argomentazione articolata e variegata centrata sul riesame dell’intera ratio decidendi che è sottesa alla pronuncia impugnata) il fatto controverso in relazione al quale sarebbe censurabile il vizio di insufficiente od omessa motivazione.

Al riguardo, va semplicemente osservato che questa Corte ha costantemente affermato che il difetto di motivazione denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 può concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione delle norme giuridiche o comunque le ragioni a fondamento della decisione che attengano ad applicazione di norme o principi di diritto (tra le tante Cass., 22979/2004: “La nozione di punto decisivo della controversia, di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 sotto un primo aspetto si correla al fatto sulla cui ricostruzione il vizio di motivazione avrebbe inciso ed implica che il vizio deve avere inciso sulla ricostruzione di un fatto che ha determinato il giudice all’individuazione della disciplina giuridica applicabile alla fattispecie oggetto del giudizio di merito e, quindi, di un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo od estintivo del diritto.”).

Anche a questa regola contravviene il motivo di impugnazione formulato dalla parte ricorrente, sicchè non vi è dubbio che esso sia inammissibile.

6. Il secondo motivo d’impugnazione.

Il secondo motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto”. Solo dalla formulazione del quesito di diritto si intende che la parte ricorrente lamenta in concreto la violazione del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11 e della L. n. 212 del 2000, per causa della mancata indicazione nell’avviso di accertamento doganale dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato, sia pure dando atto che detti avvisi risultavano motivati “per relationem” alla nota della dogana ungherese di cui già si è detto.

Senonchè, la parte ricorrente si è limitata ad assumere che il giudice di appello ha disatteso i precetti di cui alle norme or ora menzionate affermando che i predetti avvisi apparivano adeguatamente motivati in forza del detto rinvio alla “nota”, ma non ha esplicato il perchè, salvo rinviare alle “ragioni ampiamente esposte”, e perciò di fatto attribuendo a questa Corte il compito di individuare dette ragioni nel contesto della esposizione antecedente al motivo ora in esame. Ma ciò è manifestamente irrituale.

Ed infatti è principio molteplici volte affermato (per tutte, si veda Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1063 del 19/01/2005) che:”E’ inammissibile il ricorso per cassazione nel quale non venga precisata, nei suoi contenuti, la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronuncia di merito, non essendo al riguardo sufficiente la sola indicazione delle singole norme che si assumono violate, non seguita da alcuna dimostrazione per mezzo di una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito, dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in condizioni di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione”.

Ciò appare tanto più rilevante nella specifica fattispecie qui in esame, alla luce del fatto che il giudice di appello, nel motivare, ha fatto riferimento alla disciplina del codice comunitario e delle disposizioni di applicazione delle stesso (più recenti rispetto a quelle nazionali specifiche), sicchè non è chi non veda che l’onere di specificità nella formulazione della censura (prospettata in riferimento all’erronea applicazione di norme tutt’affatto diverse da quelle valorizzate dal giudicante) avrebbe dovuto essere ancora più meticolosamente osservato.

D’altronde, neppure in termini di rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione il motivo di impugnazione ora in esame appare debitamente formulato, non avendo la parte ricorrente riprodotto l’integrale motivazione del provvedimento impugnato, sicchè a questa Corte è dato di conoscerne solo quella parte che è riportata nella sentenza impugnata, per effetto della trascrizione della nota della dogana ungherese a cui -come si è detto- l’avviso di accertamento rinvia.

6. Il terzo motivo d’impugnazione Il terzo motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto”. Solo dalla formulazione del quesito di diritto si intende che la parte ricorrente lamenta in concreto la violazione del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11 (oltre che della L. n. 212 del 2000 e dell’art. 24 Cost.) per effetto della integrazione della motivazione degli avvisi di accertamento qui in parola a mezzo di atto (venuto ad esistenza successivamente alla redazione e notificazione degli avvisi medesimi) che è stato prodotto solo in corso di causa.

Si tratta dell’ulteriore nota della dogana di Budapest (sollecitata da richiesta di approfondimenti da parte di quella italiana) di cui la CT di secondo grado fa esplicita menzione ed in riferimento alla quale la parte ricorrente si duole non già per la sua tardiva produzione in giudizio (per quanto poi – incongruamente – nel quesito di diritto si faccia menzione del “diritto di difesa”), bensì perchè a mezzo della sua tardiva produzione l’Agenzia avrebbe violato (ed il giudicante avrebbe convalidato detta violazione) il principio secondo cui documenti successivamente formati non possono essere utilizzati “al fine di sanare la carenza di motivazione originaria degli atti impugnati”.

Tuttavia, detta carenza di motivazione originaria degli atti impugnati è meramente asserita dalla parte ricorrente ma non anche ritenuta dal giudicante di secondo grado, il quale – anzi – ha evidenziato che i provvedimenti qui in parola dovevano considerarsi sufficientemente motivati in virtù del rinvio alla precedente nota di data 7.12.2004 della dogana magiara. E perciò, l’assunto che sorregge il presente motivo di impugnazione – fondato com’è su una premessa logica del tutto indimostrata ed apodittica – non può che essere ritenuto infondato, nella sua configurazione di vizio per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

Non resta che ritenere che il ricorso per cassazione proposto dalla parte contribuente non può essere accolto, fondato com’è su inammissibili o infondati motivi di censura.

La regolazione delle spese di lite è informata al criterio della soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere all’Agenzia le spese di lite di questo grado, liquidate in Euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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