Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24257 del 02/11/2020

Cassazione civile sez. III, 02/11/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 02/11/2020), n.24257

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28627-2019 proposto da:

A.N.M., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo

studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto n. 15749/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il

2/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2020 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

A.N.M., cittadino (OMISSIS), ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis);

a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essere fuggito dal proprio paese per il timore di subire ritorsioni e violenze da parte della famiglia di una ragazza con la quale aveva avuto un rapporto sentimentale, e che era successivamente deceduta per ragioni ingiustamente attribuite alla responsabilità del ricorrente;

la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

avverso tale provvedimento A.N.M. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Roma, che l’ha rigettato con decreto in data 2/7/2019;

a fondamento della decisione assunta, il tribunale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) dell’assenza di attendibilità del relativo racconto di vita; 2) dalla mancanza, nel territorio di provenienza del ricorrente, di condizioni tali da integrare, di per sè, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato; 3) dell’insussistenza delle condizioni di vulnerabilità soggettiva del ricorrente ai fini del riconoscimento della c.d. protezione umanitaria;

tale decreto è stato impugnato per cassazione da A.N.M. con ricorso fondato su un unico motivo d’impugnazione;

il Ministero dell’Interno, non costituito nei termini di legge con controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo proposto, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per aver erroneamente negato il riconoscimento, in favore del richiedente, della c.d. protezione umanitaria, avuto riguardo alla valutazione comparativa delle condizioni del relativo paese di origine rispetto alla realizzazione del percorso di integrazione del richiedente nel tessuto socio economico italiano;

il motivo è inammissibile;

osserva il Collegio come, secondo l’orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, il giudice è chiamato a verificare l’esistenza di seri motivi che impongano di offrire tutela a situazioni di vulnerabilità individuale, anche esercitando i poteri istruttori ufficiosi a lui conferiti, ma è necessario che il richiedente indichi i fatti costitutivi del diritto azionato, e cioè fornisca elementi idonei a far desumere che il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Sez. 1, Ordinanza n. 13573 del 02/07/2020, Rv. 658090 – 01);

nel caso di specie, il giudice a quo ha evidenziato l’insussistenza di specifici rischi di compromissione dei diritti umani del ricorrente in caso di rimpatrio in Nigeria, tenuto conto dell’attività lavorativa dallo stesso già svolta in patria e degli stabili legami stabili ivi posseduti, senza che l’avviato percorso di integrazione in Italia valesse a giustificare di per sè solo il riconoscimento della protezione umanitaria rivendicata;

la decisione del giudice di merito, così compendiata, deve ritenersi dunque assunta sul presupposto della radicale carenza di presupposti di fatto suscettibili di integrare gli estremi per il riconoscimento della protezione umanitaria rivendicata: motivazione non adeguatamente contraddetta attraverso l’impugnazione proposta in questa sede, genericamente limitata a una generale rassegna normativa e giurisprudenziale e all’astratta deduzione di pretesi pericoli corsi dal ricorrente in connessione al rimpatrio, senza alcuna specifica correlazione a fatti caratteristici, e dunque a quelle particolari situazioni di vulnerabilità individuale idonee a sostanziare le ragioni della domanda di protezione concretamente avanzata; ciò che impone il rilievo dell’inammissibilità della censura proposta in ragione della relativa irriducibile genericità;

sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso;

non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alle spese dell’odierno giudizio, non essendosi il Ministero intimato tempestivamente costituito;

dev’essere, viceversa attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2020

 

 

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