Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24256 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 04/10/2018, (ud. 11/09/2018, dep. 04/10/2018), n.24256

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1798-2018 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172,

presso lo studio dell’avvocato PIER LUIGI PANICI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANNA LOMBARDI BAIARDINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI PERUGIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 531/2017 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 06/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/09/2018 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE.

Fatto

RILEVATO

– che viene proposto ricorso, fondato su due motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia, la quale ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso l’ordinanza del Tribunale, perchè tardivo, in quanto proposto con atto di citazione, e non con ricorso, e l’atto stesso è stato depositato oltre il termine di trenta giorni previsto per l’impugnazione;

– che la parte intimata non si è costituita;

– che è stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

Diritto

CONSIDERATO

– che il primo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 e dell’art. 702-quater c.p.c., in quanto l’appello proposto avverso l’ordinanza del Tribunale non doveva considerarsi come tardivo, alla luce del fatto che il gravame andava proposto non con ricorso, ma con atto di citazione, con la conseguenza che ai fini della tempestività del gravame occorre guardare al perfezionamento della notifica: e, nella specie, la comunicazione dell’ordinanza di primo grado è avvenuta il 18 novembre 2016 e la notificazione dell’atto di citazione il 19 dicembre, essendo il 18 festivo;

– che il secondo motivo censura la violazione delle norme in materia di protezione internazionale, esistendone i presupposti;

– che il primo motivo è manifestamente fondato, avendo questa Corte ritenuto che l’appello avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di protezione internazionale deve essere proposto con atto di citazione, onde è censurabile la statuizione della sentenza impugnata nella parte in cui afferma che, ai fini della tempestività del gravame, non è sufficiente che entro il medesimo termine abbia avuto luogo la notificazione dell’atto, richiedendo anche il suo deposito (cfr., e multis, Cass. 13 luglio 2017, n. 17420; Cass. 15 dicembre 2014, n. 26326, ed altre successive);

– che il secondo motivo è inammissibile, non avendo affatto la pronuncia impugnata disposto per il merito;

– che dunque la sentenza va cassata con rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, demandando altresì alla stessa la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

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