Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24255 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/11/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

THES ITALIA SPA (già “POKER QUATTRO SPA, già “POKER QUATTRO SRL),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA TARO 35 presso lo studio dell’avvocato

MAZZONI CLAUDIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIANFRANCO RONDELLO, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 36/2008 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 29/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito per il ricorrente l’avvocato CASELLI GIAN CARLO, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito per il resistente l’avvocato PARINI ENZO per delega avvocato

MAZZONI CLAUDIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 36/15/2008, resa pubblica il 29.5.2008, la commissione tributaria regionale della Lombardia, adita con appello dell’agenzia delle entrate nella controversia avente a oggetto un avviso di accertamento per Iva attinente all’anno 1999, notificato alla società Poker quattro s.p.a. (oggi Thes Italia s.p.a.), ha respinto l’appello medesimo sul rilievo della mancato assolvimento dell’onere della prova in ordine all’effettività della pretesa fiscale.

Premesso che nella specie trattavasi di contestazione di fatture per operazioni inesistenti, correlate a un vasto meccanismo di frode c.d.

carosello, descritto in un processo verbale di constatazione della polizia tributaria da cui era originato anche un procedimento penale, la sentenza ha motivato ritenendo che, tanto dal fascicolo penale, quanto dal verbale ai constatazione, nulla era emerso in ordine al coinvolgimento della società Poker quattro. In pratica ha ritenuto che la società si fosse limitata alla cessione di beni a uno tra i tanti suoi clienti del momento, e che “dai riscontri con la parte” erano emersi elementi “a favore della estraneità della società”.

Per la cassazione di questa sentenza l’agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato a due motivi, ai quali – l’intimata ha resistito con controricorso contenente anche una richiesta di condanna per la presunta temerarietà del ricorso stesso, ai sensi dell’art. 96 c.p.c. Avviata in un primo tempo alla trattazione camerale, la causa, in esito ad adunanza del 4.5.2011, è stata rimessa in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – I due motivi ai ricorso rispettivamente denunciano “contradittoria motivazione circa fatti controversi” e “insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio”.

La contraddittorietà, in particolare, si risolverebbe nell’avere la sentenza affermato che “in ogni atto, dal p.v.c. al fascicolo penale, non vi è traccia della Poker Quattro che è stata ignorata in ogni indagine, certamente per mancanza di collegamenti oggettivi con le società che a valle avrebbero poi operato mettendo in atto quanto rilevato dagli accertatori”; a fronte invece del passaggio – pure rinvenibile in sentenza – che “la commissione provinciale accoglieva il ricorso affermando che dalla documentazione in atti non esisteva alcun elemento che potesse portare a provare la collusione della società ricorrente con i fatti oggetto del p.v.c. che aveva originato l’accertamento”. L’insufficienza sarebbe invece da rapportare, sempre secondo la ricorrente agenzia, alla pretermissione delle articolate risultanze delle verifiche operate dalla g.d.f., riversate nei processi verbali di constatazione (i cui tratti salienti sono in seno al ricorso trascritti), nonchè alla omessa chiarificazione dei “riscontri con la parte”, genericamente mentovati in sentenza, che avrebbero indotto a desumerne la estraneità al meccanismo evasivo contestato.

2. – Nel la relazione a suo tempo depositata a norma dell’art. 380- bis c.p.c. è stato evidenziato che i motivi detti “appaiono tuttavia inammissibili per violazione dell’art. 366-bis c.p.c. Non risultano invero conclusi da un pertinente e specifico momento di sintesi omologo al quesito di diritto, viceversa richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte ai fini indicati dalla disposizione citata (per tutte sez. un. 25254/2009; n. 25452/2008)”.

Va osservato che siffatta deficitaria condizione è del tutto pacifica all’esame dall’atto contenente l’odierno ricorso, in effetti non apprezzandosi, a conclusione dei citati due motivi, la formulazione di alcuna sintesi riassuntiva del profilo che, in base all’articolata censura, rileverebbe in vista della domanda di cassazione.

La ricorrente, tuttavia, ha prospettato, nella memoria a suo tempo depositata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 3, l’ammissibilità in ogni caso del proposto ricorso in ragione di una lettura dell’art. 366-bis c.p.c. affermata come costituzionalmente orientata; e alternativa quindi a quella dalla Corte seguita fin qui, laddove – come nella specie – risulti dedotto il vizio motivazionale.

In ragione di un più meditato approfondimento al riguardo, la causa è stata dunque rimessa in pubblica udienza.

3- L’agenzia delle entrate – richiamando i principi costituzionali del giusto processo, e in particolare la necessità di contenere le norme che determinano, nel processo, cause di inammissibilità nell’alveo di una costruzione armonica con lo specifico sistema processuale di riferimento si da evitare interpretazioni che siano tali da frapporre ostacoli all’esercizio del diritto di difesa (C. cost. n. 99/2004), o comunque non giustificati da un preminente interesse pubblico a uno svolgimento del processo adeguato alla funzione a esso assegnata (C. cost. n. 520/2002); e richiamando altresì il principio che il processo deve garantire la tutela delle parti in condizioni di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità che si risolvano a danno del soggetto che si intende tutelare (C. cost. n. 189/2000) e quello, tratto dalla Corte europea dei diritti dell’uopo, per cui eventuali limitazioni all’accesso alla giurisdizione sono legittime soltanto se tendono a uno scopo legittimo, in seno a un rapporto di proporzionalità tra mezzi impiegati e scopo avuto di mira (sent. 21.2.1975, Golder c. Regno Unito; sent. 23.5.1985, Ashigton c. Regno Unito) – sostiene la necessità di un’esegesi della previsione ex art. 366-bis c.p.c. non necessariamente vincolata al crisma del c.d. quesito di fatto; vale a dire consentanea a ravvisare comunque l’ammissibilità del motivo anche in mancanza della conclusione a mezzo di apposito momento ai sintesi, purchè l’indicazione del fatto controverso decisivo, in relazione al quale la motivazione sia ritenuta insufficiente o contraddittoria, emerga dal complesso della formulata censura.

In tal senso trascrive anche in memoria alcuni passaggi della parte espositiva dei ricorso (le pag. 33, 37 e 38), affermandone la idoneità agli specifici fini.

5. – Osserva la Corte che, in verità, neppure dalla complessiva lettura dei motivi di ricorso appare decifrabile quali siano i fatti decisivi posto al fondo della doglianza di contraddittorietà della motivazione di merito (vale a dire di compresenza di affermazioni in reciproca elisione) e di insufficienza della stessa.

Da un lato, difatti, quanto al primo motivo, non si apprezza alcuna contraddizione tra i due citati, passaggi della sentenza impugnata, dei quali solo uno – quello dall’agenzia per primo evocato – esprime la valutazione del giudice d’appello.

Dall’altro, quanto al secondo motivo, l’intero argomentare della ricorrente risulta semplicemente finalizzato a sostenere una conclusione distonica rispetto a quella pur sinteticamente dalla commissione regionale fatta propria.

6. -Ad ogni, modo, la tesi sostenuta dall’amministrazione non può essere condivisa con riguardo all’assunto preliminare in cui si sostanzia, essendo contraddistinta da una distorta interpretazione della ratio che sottende – quanto alle cause ancora a esso soggette – l’art. 366-bis c.p.c. Tale ratio non è rapportabile all’interesse processuale di controparte (come invece alluso dalla ricorrente – alle pag. 9-10 della memoria in relazione alla garanzia di difesa), essendo associata alle esigenze deflattive del filtro di accesso alla Corte.

Serve cioè a far comprendere alla Corte, dalla lettura del solo quesito (inteso appunto come sintesi logico-qiuridica della questione sottesa dal motivo di ricorso quale sia l’errore (di diritto o motivazionale) commesso dal Giudice di merito (v. in proposito Cass. n. 22481/2010). Questo al fine di accentuare la limitazione del sindacalo all’esame della sola critica determinata dal contenuto del quesito proposto.

Pertanto il quesito dev’essere presente in ogni caso – anche in forma di quesito di fatto, o, come si dice, di momento di sintesi ove venga in questione il vizio logico della motivazione. E non è mai integrabile dal contenuto della doglianza.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 366-bis c.p.c. 7. – Le spese processuali seguono la soccombenza. La domanda di danni dalla controricorrente avanzata a mezzo del richiamo all’art. 96 c.p.c. è da ritenere infondata, tanto ove si dia seguito all’indirizzo giurisprudenziale che reputa una simile domanda proponibile anche nel giudizio di cassazione direttamente in base al paradigma di cui alla norma citata (v. Cass. n. 24645/2007), quanto ove si ritenga ci risolvere la stessa in seno al disposto dell’art. 385 c.p.c., u.c. (aggiunto dal D.Lgs. n. 40 del 2006 e ancora applicabile ratione temporis al giudizio in esame nonostante la successiva abrogazione L. n. 69 del 2009, ex art. 49), che invero appartiene, secondo la più corretta esegesi, al medesimo hortus della responsabilità processuale aggravata di cui al ripetuto art. 96 c.p.c. Non si apprezza, difatti, alcuna colpa grave alla base del ricorso per cassazione.

P.Q.M.

La corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida, respinta la domanda di danni da responsabilità processuale aggravata, in Euro 3.800,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA