Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24255 del 02/11/2020

Cassazione civile sez. III, 02/11/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 02/11/2020), n.24255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 32298/19 proposto da:

S.J., difeso dall’avvocato ALESSANDRO FABBRINI in virtù di

procura speciale in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato a

Bolzano, v. Giosuè Carducci n. 32;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Roma 23.7.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 luglio 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.J., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007 n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

A fondamento della domanda dedusse di avere lasciato il proprio Paese a causa della controversia connessa alla proprietà di un fondo, da lui ereditato, nel cui sottosuolo era stato rinvenuto un giacimento di petrolio.

Dedusse a tal riguardo di avere ereditato questo terreno otto anni fa; ma una “comunità” vicina ne aveva rivendicato la proprietà; iniziò a tal fine una causa civile, ma gli anziani del suo villaggio lo diffidarono dal comparire dinanzi al giudice a coltivare le proprie pretese, e arrivarono a ferire con un colpo di arma da fuoco il proprio bambino di un anno, che morì in conseguenza delle ferite; precisò di non aver ricevuto alcuna protezione dalla polizia e che era stato in seguito vittima di vari atti intimidatori, fino a che nel 2016 decise di trasferirsi in Libia da dove, insieme alla moglie, raggiunse l’Italia.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento S.J. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Roma, che la rigettò con decreto 23.7.2019.

Il Tribunale ritenne che:

-) i fatti narrati dal richiedente non erano credibili; i documenti da lui depositati a tal riguardo erano di dubbia autenticità;

-) di conseguenza non poteva essere concessa al richiedente la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b);

-) la protezione sussidiaria per l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non poteva essere concessa perchè nella regione di provenienza del richiedente ((OMISSIS)) non sussisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato (a tal riguardo il tribunale cita un rapporto dell’organizzazione delle Nazioni Unite per i rifugiati del 2018; un rapporto dell’organizzazione Refworld; un rapporto ECOI del 2018 due rapporti EASO del 2018 e del 2019);

-) la protezione umanitaria infine non poteva essere concessa perchè il ricorrente “non ha evidenziato ragioni particolari di specifica vulnerabilità”.

3. Tale decreto è stato impugnato per cassazione da S.J. con ricorso fondato su due motivi.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5.

Il motivo censura il decreto impugnato nella parte in cui ha ritenuto non attendibile il racconto del richiedente.

Deduce il ricorrente che, nel compiere la relativa valutazione, il tribunale avrebbe violato il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, perchè non ha analizzato i cinque parametri previsti dalla suddetta norma.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Stabilire, infatti, se una persona sia attendibile od inattendibile è un apprezzamento di fatto, non una valutazione in diritto: ed in quanto tale sfugge al sindacato di questa Corte; nè a tale secolare principio deroga la legislazione speciale in materia di protezione internazionale. Infatti il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, consente al giudice della protezione internazionale di considerare veri anche fatti non provati, in deroga al generale principio di cui all’art. 2697 c.c., quando ritenga che il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; non abbia potuto fornire ulteriori prove senza colpa; abbia reso dichiarazioni plausibili, non contraddittorie e non contraddette ab externo; ha presentato la domanda di protezione il prima possibile; si presenti come attendibile.

Tale norma contiene un periodo ipotetico la cui protasi (“se l’autorità competente ritiene che”) rende palese che il legislatore, con essa, non ha affatto stabilito cosa il giudicante debba decidere (nè, del resto, avrebbe potuto farlo, alla luce dell’art. 101 Cost., comma 2), ma ha stabilito invece come debba essere adottata la decisione di cui si discorre: cioè con quale iter logico e sulla base di quali accertamenti.

Ne consegue che il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, non potrà dirsi violato sol perchè il giudice di merito abbia ritenuto inattendibile un racconto od inveritiero un fatto; quella norma potrà dirsi violata solo se il giudice, nel decidere sulla domanda di protezione, non compia gli accertamenti ivi previsti: ad esempio, accogliendo la domanda di protezione senza avere previamente accertato la sussistenza di tutti e cinque i requisiti previsti dalla norma suddetta.

Per contro, lo stabilire se la narrazione, fatta dall’interessato, delle circostanze che giustificano la concessione della protezione internazionale od il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sia stata verosimile e credibile oppur no, non costituisce una valutazione di diritto, ma è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, una volta che la griglia valutativa dettata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, sia stata rispettata (Sez. 1 -, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 27503 del 30/10/2018, Rv. 651361 – 01).

Nel caso di specie il tribunale ha dedicato ampia parte della motivazione a mettere in evidenza le contraddizioni e le incongruenze del racconto fatto dal ricorrente; ha preso in esame gli elementi elencati dal richiedente: e dunque si è attenuto al modus operandi prescritto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, nè ha compiuto una valutazione soltanto frazionata ed atomistica delle contraddizioni rilevato nel racconto del richiedente. Il decreto, in definitiva, è immune da quei tipici vizi della valutazione del giudizio di attendibilità, già segnalati da questa Corte, che soli ne possono determinare la censura in sede di legittimità (Cass. 8819/20).

2. Col secondo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19.

Il motivo investe il capo di sentenza con cui è stata rigettata la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Deduce il ricorrente di avere dedotto, a fondamento della domanda, di aver dovuto lasciare la (OMISSIS) sia per le minacce subite, sia per essere rimasto senza alcun riferimento in patria, sia per essere rimasto privo di mezzi di sostentamento, sia per essere giunto in Italia insieme alla moglie, attualmente malata, e anch’essa in attesa di risposta alla domanda di protezione internazionale, sicchè un’eventuale rimpatrio “violerebbe la normativa in tema di diritto all’unità familiare”.

Prosegue il ricorrente osservando che in (OMISSIS), anche ad escludere l’esistenza di una guerra in atto, esisteva comunque una situazione di conflittualità “idonea a ritenere l’area di provenienza (del ricorrente) come inospitale, insicura e foriera di rischi”.

Aggiunge, infine, che il tribunale non avrebbe preso in esame “l’alto grado di inserimento in Italia” da lui conseguito.

2.1. Il motivo è inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 6.

Il ricorrente, infatti, nel censurare la statuizione con cui il tribunale ha ritenuto “nemmeno allegati” particolari profili di vulnerabilità, non indica analiticamente in quale atto ed in quali termini abbia assolto l’onere di allegazione, nè il ricorso consente la localizzazione tale atto. In secondo luogo il motivo è inammissibile perchè il ricorrente, nell’invocare l’omessa valutazione, da parte del tribunale, del suo “alto grado di inserimento in Italia”, trascura di indicare da quali fonti di prova tale inserimento risulti; quale ne sia il contenuto; quando siano stati depositati; dove si trovino.

3. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata.

L’inammissibilità del ricorso comporta l’obbligo del pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), se dovuto.

PQM

la Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2020

 

 

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