Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24254 del 04/10/2018
Cassazione civile sez. VI, 04/10/2018, (ud. 11/09/2018, dep. 04/10/2018), n.24254
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14007/2017 proposto da:
F.M.D., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GENTILE
DA FABRIANO 3, presso lo studio dell’avvocato SERENA SAMMARCO,
rappresentata e difesa dall’avvocato LORENZO AQUILANO;
– ricorrente –
contro
C.F.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 553/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 05/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/09/2018 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
– che è proposto ricorso, sulla base di due motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari, la quale ha respinto l’impugnazione contro la decisione di primo grado dichiarativa del non luogo a provvedere in ordine all’assegnazione della casa familiare;
– che, con riguardo alla domanda di assegnazione della casa coniugale, la Corte d’appello ha osservato come la L. n. 898 del 1970, art. 6, comma 6, ne prevede l’assegnazione al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età: onde è corretta la decisione del tribunale, atteso che non si pongono tali esigenze e che resta al riguardo irrilevante l’accordo concluso tra i coniugi, con il quale il marito rinunciava pretendere la casa in uso in suo favore, restando la disponibilità della casa sottoposta alle norme ordinarie;
– che non svolge difese l’intimato.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il primo motivo deduce violazione degli artt. 1322,1362 ss., 1372 c.c., e L. n. 878 del 1970, art. 6, comma 6, perchè i coniugi hanno disposto in ordine all’uso dell’abitazione, avendo il marito rinunciato al medesimo ed avendo la S.C. chiarito che è ammesso l’accordo patrimoniale in sede di separazione o di divorzio, quali patti frutto della loro autonomia negoziale;
– che il secondo motivo deduce l’omesso esame di fatto decisivo, con riguardo al fatto che dapprima la figlia dimorava presso il padre, non desiderando essa vivere con la madre, ed in seguito, divenuta maggiorenne, ha conservato la sua residenza presso la casa familiare;
– che il primo motivo è manifestamente infondato, sulla base della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in materia di separazione o divorzio, l’assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, particolarmente valorizzati dalla della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 6, comma 6, (come sostituito dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 11), è finalizzata all’esclusiva tutela della prole e dell’interesse di questa a permanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuta, onde, finanche nell’ipotesi in cui l’immobile sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata all’imprescindibile presupposto dell’affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti (e plurimis, Cass. 7 febbraio 2018, n. 3015; Cass. 18 settembre 2013, n. 21334; Cass. 21 gennaio 2011, n. 1491; Cass. 10 agosto 2007, n. 17643; Cass. 14 maggio 2007, n. 10994; Cass. 22 marzo 2007, n. 6979; Cass. 19 settembre 2006, n. 20256; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1545; Cass. 6 luglio 2004, n. 12309);
– che il secondo motivo è, di conseguenza, manifestamente infondato, non trattandosi affatto di circostanze decisive, e neppure sussistendo gli altri requisiti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134;
– che non occorre provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018