Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24253 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/11/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24253

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.G., F.G., elettivamente domiciliati in

Roma via A. Bertoloni 41 presso lo Studio dell’avvocato GARZILLO

MARIA PIA, rappresentati e difesi dagli avvocati FATELLI Carlo Maria,

MARTUCCI ZECCA GIUSEPPE, giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 45/2006 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 13/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito per il resistente l’avvocato CASELLI GIAN CARLO che si riporta

agli scritti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La “s.n.c. Favia Giuseppe e Lorusso Giuseppe” impugnò l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio del registro di Bari aveva rettificato la dichiarazione relativa all’Invim straordinaria presentata il 20.12.1991. Si dolse – per ciò che ancora rileva – del difetto di motivazione dell’atto per mancata indicazione di parametri di valutazione, nonchè della mancata prova della pretesa erariale essendo stato accertato un valore del compendio immobiliare comunque esagerato rispetto alle reali caratteristiche e condizioni. In via subordinata chiese l’elevazione del valore iniziale in correlazione a quello finale.

L’impugnazione venne respinta con decisione poi confermata dalla sentenza n. 45/3/2006 della Commissione tributaria regionale della Puglia. La quale osservò, da un lato, che la giurisprudenza di legittimità aveva consolidato il principio della sufficiente menzione – ai fini dell’onere motivazionale dell’atto impositivo – della pretesa e delle circostanze su cui questa si basa, quale a esempio la stima dell’Ute, che – disse la commissione – può essere semplicemente richiamata; e, dall’altro, che gli appellanti F. e L. (in proprio e in qualità di unici soci della s.n.c. in liquidazione) “non avevano provato e documentato con elementi certi ed attendibili la non congruità della valutazione”. Per la cassazione di questa sentenza – resa pubblica il 13.7.2007 e non notificata – i soccombenti hanno ha proposto ricorso affidato a due motivi. L’Agenzia delle entrate ha replicato con controricorso.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero dell’economia e finanze.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Deve essere preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso nella parte coinvolgente il Ministero dell’economia e finanze, che è soggetto diverso dall’agenzia delle entrate (ente dotato di propria capacità giuridica di diritto pubblico) e che non è stato parte del giudizio di merito.

2. – Con il primo motivo, parte ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52 e dell’art. 2697 c.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assume che la commissione tributaria regionale ha ritenuto, in aperta violazione della vigente normativa fiscale, di confermare la sentenza di primo grado sulla base dell’assunta validità della motivazione dell’atto accertativo richiamante “l’unita perizia sommaria di stima dell’Ute”. Sostiene che, in linea di principio, come confermato dalla L. n. 241 del 1990, art. 3 e dalla L. n. 212 del 2000, art. 7 (c.d. statuto del contribuente), la motivazione dell’accertamento può anche essere formulata per relationem, mediante rinvio ad altri documenti, a condizione che questi contengano gli elementi essenziali su cui si fonda la pretesa addotta. Richiama l’insegnamento di questa Corte secondo cui altro è la regolarità formale dell’avviso di accertamento, altro l’acquisizione in giudizio della prova dell’effettiva sussistenza degli elementi sui quali l’amministrazione fonda la propria pretesa.

Donde sostiene che l’indicazione dei riferiti elementi, se anche sufficiente a sorreggere la motivazione, non per questo esonera l’amministrazione dal compito di fornire in giudizio la prova delle concrete circostanze sulle quali, la pretesa si sorregge; e al riguardo assume essere la stima sommaria dell’Ute assolutamente priva di valore probatorio, provenendo da organo appartenente alla stessa amministrazione pubblica che è parte diretta in causa. Il motivo prosegue asserendo che la stima de qua “non ha esplicitato alcun criterio di calcolo e/o elemento concreto di costo per metro quadrato, attraverso i quali si è raggiunti alla quantificazione del maggior valore accertato”.

Ciò stante, il motivo si chiude con la formulazione del quesito “se venga in rilievo (..) a chi spetti l’onere di provare la sussistenza dei concreti elementi di fatto che, sul parametro prescelto, giustificano il quantum accertato (..) atteso che il collegio del riesame, disattendendo i motivi d’appello dei contribuenti, non si è adeguato ai principi giuridici enunciati in materia dalla dottrina e da codesta Ecc.ma Corte in merito alla natura sostanziale e non processuale degli avvisi di accertamento (..), anche in relazione alla violazione dell’art. 2697 c.c. per il quale sull’amministrazione finanziaria, parte attrice, incombe l’onere della prova della maggiore pretesa sotto ogni profilo, non trovando applicazione nel processo tributario la presunzione di legittimità dell’atto amministrativo rectius avviso di accertamento”.

3. – Il motivo anzidetto, seppur richiamando in rubrica, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52 e art. 2697 c.c., espone doglianze riferite alla motivazione della sentenza più che alla ricognizione della astratta fattispecie normativa, cui appare invece riferito il quesito di diritto involgente il problema della ripartizione dell’onere della prova inter partes.

In quanto tale, il motivo è inammissibile per due concorrenti ragioni.

La prima è costituita dalla non pertinenza del surriportato quesito di diritto rispetto alla censura in concreto rivolta alla sentenza (v. per tutte sez. un. n. 14385/2007). Non è consentito confondere i profili del vizio logico della motivazione e dell’errore di diritto.

Difatti, ribadita – di riflesso ai due momenti, logicamente distinti, in cui si articola il giudizio – la distinzione concettuale corrente tra le nozioni di violazione e di falsa applicazione di norme di diritto, nel senso che la prima mette capo alla astratta ricognizione del contenuto della previsione che viene in rilievo, mentre la seconda al momento sussuntivo – della fattispecie concreta in quella astratta correttamente individuata – anche se la distinzione, di matrice dottrinale, in qualche caso risulta dalla giurisprudenza della Corte svigorita in seno a una nozione unitaria del vizio, sul rilievo di una sostanziale identificazione implicitamente correlata all’essere ritenuta la falsa applicazione – nel solco di altra dottrina – pur sempre violazione di legge (v. per es. Cass. n. 16739/2009; n. 1097/2009) resta essenziale la considerazione che il vizio di violazione e falsa applicazione di norma di diritto qui dalla parte ricorrente denunciato) postula, in qualsivoglia ottica, la deduzione di un’ errata ricognizione giuridica in seno a un problema interpretativo della norma (c.d. sindacato in iure). Non anche – come invece dalla ricorrente dedotto in seno all’esposizione del motivo – una critica complessivamente calibrata sul valore probatorio affermato come insufficiente) di elementi (la stima dell’Ute) posti a base della decisione.

Tanto equivale a dire che la censura qui complessivamente articolata, che concerne siffatta sostanziale questione dalla sentenza decisa nel senso della piena rilevanza probatoria, in difetto di elementi specifici di segno inverso, acquisibili a onere dell’impugnante – nulla ha da spartire col problema interpretativo posto dal quesito di diritto, questo essendo attinente alla diversa questione della ripartizione dell’onere della prova della maggior pretesa fiscale. Il che rende il quesito non aderente alla doglianza e all’intero giudizio, nel quale la commissione territoriale non risulta avere affermato l’inversione dell’onere della prova sul punto della maggior pretesa; e rispetto al quale introduce – quindi – un tema d’indagine nuovo (v., nel senso dell’inammissibilità del motivo in simili casi, per tutte Cass. n. 15949/2007).

La seconda ragione di inammissibilità è rinvenibile nella strutturale mancanza, nel ridetto motivo, della necessaria autosufficienza, neppure essendo trascritto il contenuto dell’ateo (la relazione di stima) posto a base della critica.

4. – Il secondo mezzo, deducendo “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatte controverso decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, lamenta che il giudice tributario non si sia soffermato, in aperta violazione dell’art. 112 c.p.c., sulla valutazione di quanto eccepito dai contribuenti in ordine alla domanda subordinata di (accertamento della) omogeneità dei valori iniziale e finale dichiarati in sede di denunzia d’INVIM straordinaria.

5. – Anche codesto motivo è inammissibile:

(a) in primo luogo perchè l’afferente quesito di diritto (“se venga in rilievo, a proposito dell’atto accertativo redatto dall’ufficio, il vizio della motivazione rispetto al fatto controverso e decisivo in ordine alla omessa decisione sulla domanda giudiziale subordinata svolta in merito alla corretta applicazione del D.P.R. n. 643 del 1972, art. 6 e conseguente giudizio di identità estimativa dei coevi valori iniziale e finale, relativamente all’imponibile del fabbricato”) non assolve il fine di chiarezza oggettiva, a meno di ritenerlo correlato all’inciso iniziale (“a proposito dell’atto accertativo dell’ufficio”), e dunque al presunto vizio della motivazione dell’atto accertativo in sè. Il che – però – presuppone doversene predicare l’inammissibilità per non essere il quesito modellato su un vizio della sentenza, .sebbene degl’atto amministrativo a monte;

(b) perchè- in secondo luogo, privo di pertinenza rispetto al vizio di attività del giudice tributario, consequenziale alla affermata (nella censura) violazione dell’art. 112 c.p.c.; art. 360 c.p.c., n. 1).

6- In conclusione, quindi, l’intero ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese sostenute dall’agenzia delle entrate, unicamente costituita, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore dell’agenzia delle entrate, in Euro 4.000,00, oltre al rimborso delle spese prenotate e debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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