Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24253 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 04/10/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 04/10/2018), n.24253

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25104-2017 proposto da:

T.S., e PRUITI CALOGERA, in proprio e nella qualità di

eredi di T.A., elettivamente domiciliate in ROMA,

VIALE G. MAZZINI 13, presso lo studio dell’avvocato MIRELLA TAVANO,

rappresentate e difese dagli avvocati MARIA TIZIANA SCOLARO e GRAZIA

COLLOVA;

– ricorrenti –

contro

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BIANCO N. 47,

presso lo studio dell’avvocato SANDRO MANGANO, rappresentato e

difeso dall’avvocato IGNAZIO MILIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 364/2017 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 05/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/09/2018 dal Presidente Dott. LORENZO ORILLA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 La Corte d’Appello di Messina, con sentenza depositata il 5.4.2017 ha respinto l’impugnazione proposta da T.S. e P.C. contro la sentenza di primo grado (Tribunale di Patti, sez. dist. S. Agata di Militello) che le aveva condannate alla riduzione in pristino del loro immobile posto a confine con quello dell’attore F.M..

2 La suddetta sentenza, notificata in via telematica in data 11.7.2017 è stata impugnata dalle due soccombenti con ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, contrastati dal controricorso del F..

Il relatore ha proposto l’improcedibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c..

In tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica della decisione con la relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e dei suoi allegati (relazione di notifica e provvedimento impugnato), attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1 bis e 1 ter, e depositare nei termini quest’ultima presso la cancelleria della S.C., mentre non è necessario provvedere anche al deposito di copia autenticata della sentenza estratta dal fascicolo informatico (Sez. 6 -, Ordinanza n. 30765 del 22/12/2017 Rv. 647029).

Questo principio è stato ribadito anche dalle sezioni unite con la recentissima Sentenza n. 10266 del 27/04/2018 Rv. 648132 e da Sez. 3 con Ordinanza n. 11739 del 15/05/2018 Rv. 648609 e da Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12609 del 22/05/2018 Rv. 648721.

Nel caso di specie, nel fascicolo di parte ricorrente si rinviene la copia della sentenza impugnata corredata dalla sola relata di notifica a mezzo posta elettronica certificata a firma del difensore del notificante e quindi, in base al richiamato principio, l’onere di deposito della copia autentica della decisione con la relazione di notificazione non può ritenersi assolto.

Nè soccorre parte ricorrente il principio di cui a Cass. 17066/2013, che esenta dalle formalità di deposito della copia notificata nel solo caso di intervallo tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso inferiore al termine breve, visto che tale intervallo è, nella specie, maggiore.

Le spese seguono la soccombenza.

Considerato che il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato improcedibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, a carico delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna in solido le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA