Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24252 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/11/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

IL CASTELLO DI LEGRI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 180

presso lo studio dell’avvocato FIORILLI PAOLO, rappresentato e difeso

dagli avvocati MICCINESI MARCO, PISTOLESI FRANCESCO, giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 147/2005 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 13/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito per il ricorrente l’avvocato PURI PAOLO per delega avvocato

MICCINESI MARCO, che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza pubblicata il 13.10.2006 la commissione tributaria regionale della Toscana, riformando la decisione di primo grado, ha dichiarato la legittimità di un avviso di rettifica e di liquidazione d’imposte di registro, ipotecaria e catastale attinente alla registrazione di un atto – ai rogiti notar De Luca in data 20.3.2001 (reg. il 9.4.2001) – di esercizio del diritto di riscatto da parte della s.r.l. Il Castello di Legri, cessionaria (in forza di rogito notar De Luca in data 15.2.2001) della posizione contrattuale di parte venditrice con patto di riscatto propria di L. e di Ge.Le., di cui alla scrittura privata di vendita tra i predetti G. e la s.a.s. Alfaferrometalli di Ammirati Franco, autenticata nelle firme per atto notar Romano in data 23.3.1999.

Il contratto di vendita, alla cui eventuale futura cessione l’acquirente aveva prestato preventivo consenso, aveva avuto a oggetto un compendio immobiliare, con annessi beni mobili, posto in comune di Calenzano; e in esso i venditori si erano appunto riservati il diritto di riscatto nel termine di 24 mesi dalla stipula, rimanendo nella detenzione del bene. In sede di tassazione dell’atto di esercizio del riscatto la società riscattante aveva chiesto l’applicazione dell’imposta in misura fissa D.P.R. n. 131 del 1986, art. 28 nonchè dell’aliquota dello 0,50% di cui all’art. 6 della allegata tariffa (cessioni di crediti, compensazioni, remissione e, soprattutto, quietanze).

Di contro la commissione regionale ha ritenuto corretta la soggezione dell’atto a tassazione ordinaria.

Per la cassazione della sentenza anzidetta ricorre la società Il Castello di Legri con cinque motivi.

L’intimata agenzia delle entrate non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 28 e art. 52, comma 2-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; nonchè nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. nel profilo di omessa pronuncia (art. 360 c.p.c., n. 4). Si addebita alla sentenza di aver confermato l’atto impositivo sulla base di ragioni giuridiche ulteriori e diverse da quelle supportanti l’accertamento, e come tali costituenti oggetto esclusivo del giudizio tributario. Il secondo motivo denunzia, a sua volta, violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1344, 1376, 1406, 1407, 1418, 1476 e 1500 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Si censura la sentenza per aver frainteso la pur richiamata Cass. n, 4921/1979 e per non avere, quindi, incidentalmente sancito la validità e l’efficacia della cessione di contratto con l’annesso patto di riscatto.

Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 20 e 38 dell’art. 1344 c.c., dell’art. 1362 c.c. e segg., degli artt. 1414 e 1424 c.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Si sostiene in questo caso che, pur nella denegata ipotesi in cui fosse nulla e/o inefficace la cessione, alla società Il Castello di Legri, del contratto di vendita intercorso tra i G. e la società Alfaferrometalli, l’amministrazione finanziaria avrebbe errato nell’accertare una maggiore imposta di registro; e la sentenza, a sua volta, avrebbe errato nell’avallare tale illegittimo accertamento, avendo in particolare frainteso la portata del citato D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 nel riferimento alla necessità di applicare l’imposta “secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione”. Assume la ricorrente che la disposizione non autorizza l’amministrazione, una volta interpretato e qualificato l’atto da un punto di vista oggettivo, a disapplicarne gli effetti sulla base di una sua pretesa invalidità (o simulazione o finalità elusiva), sì da liquidare l’imposta di registro prevista per una diversa fattispecie negoziale.

Il quarto mezzo denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 1500, 1503, 1507, 1509 c.c. e art. 2653 c.c., n. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Si lamenta l’erroneità della tesi della commissione regionale circa l’estraneità del riscatto all’ambito applicativo del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 28 essendo il riscatto definibile come condizione o clausola che determina la risoluzione ex tunc del contratto e/o degli effetti traslativi.

Infine il quinto motivo denunzia violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1 in combinato disposto con l’art. 6 della tariffa, parte prima, a esso allegata, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; nonchè violazione o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 28 e art. 52, comma 2-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il motivo, posto che nell’atto di esercizio del riscatto le parti convennero sull’intero pagamento delle somme dovute per il riscatto medesimo, assume che siffatto riconoscimento abbia integrato la quietanza in relazione alla quale venne fatta richiesta di applicazione dell’art. 6 della tariffa. Sarebbe quindi illegittima la sentenza impugnata nella parte in cui, invece, ha escluso l’applicabilità della disposizione sostenendo non essersi in presenza di cessione di credito e di restituzione di prezzo, sebbene di autonomo pagamento di somma causalmente collegato al riacquisto del complesso immobiliare.

2. – Reputa la Corte di affrontare innanzi tutto la complessiva questione posta col quarto mezzo, la cui soluzione assume importanza centrale ai fini delle decisione sul merito. Essa invero condiziona il profilo di diritto pure consegnato al successivo quinto motivo, circa la definizione, o meno, come prezzo, del pagamento correlato all’esercizio del riscatto, che invero dipende dalla qualificazione dell’atto afferente come nuova vendita cui correlare l’assoggettamento a ordinaria tassazione di registro secondo la tesi sostenuta dalla commissione regionale ovvero come semplice conseguenza della risoluzione, ai fini del distinto specifico regime di tassazione della quietanza (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 28 e art. 6 della tariffa).

Il ripetuto quarto motivo è fondato nei termini appresso indicati.

3. – Al fine di motivare il convincimento relativo alla corretta soggezione dell’atto (di esercizio del riscatto) a tassazione ordinaria, la commissione regionale ha svolto la seguente argomentazione:

(1) la posizione soggettiva del venditore con patto di riscatto si configura, in base a Cass. n. 4921/1979, come diritto potestativo di natura personale, non cedibile al terzo se non mediante cessione dell’intero contratto di vendita cui il patto accede;

(2) inoltre, in base a Cass. n. 7385/1986, il patto non incide sull’effetto reale della vendita cui è collegato, ma attribuisce ai venditore il potere di conseguire il riacquisto del bene;

(3) tale effetto si determina ex nunc, giacchè il riscatto è da considerare come un diritto potestativo incidente sulla proprietà del bene fermo restando il negozio in base al quale esso è sorto;

con correlativo effetto di ritrasferimento, dal compratore al venditore, in dipendenza del suo esercizio;

(4) pertanto il patto non costituisce condizione (risolutiva) incidente sull’originario rapporto (tanto da doversi escludere, in sintonia con certa dottrina, la sua autonoma cedibilità sotto pena di alterazione della causa contrattuale), e non può ritenersi sussistente il presupposto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 28 trattandosi di riacquisto del complesso immobiliare compravenduto. Da tale complessiva argomentazione il giudice del merito ha dedotto la inapplicabilità, altresì, dell’art. 6 della tariffa, giacchè – si è detto — non sussiste nè cessione di credito (non essendosi trasferita una posizione creditoria sebbene un diritto personale funzionale al soddisfacimento di un interesse abitativo specifico), nè restituzione di prezzo (sebbene un autonomo pagamento del corrispettivo del riacquisto, al contratto avendo fatto seguito l’effetto diretto di ritrasferimento a titolo oneroso).

4. – La costruzione giuridica appena riassunta risente del dibattito dottrinale lungamente sviluppatosi in ordine alla fisionomia dell’istituto della vendita con patto di riscatto. Essa tuttavia non può essere condivisa in quanto il patto di riscatto non è esso stesso un negozio traslativo in senso inverso alla prima vendita. Il patto di riscatto è invece, come correttamente evidenziato dalla più autorevole opinione, una forma di scioglimento retroattivo della vendita. 1 precedenti di questa Corre sul tema sono risalenti.

Nondimeno può osservarsi che la struttura della corrispondente figura contrattuale, cui è associato il profilo della produzione degli effetti dell’esercizio del riscatto rispetto al trasferimento della proprietà del bene, viene concepita, secondo l’opinione che pare tuttora prevalente in dottrina e in giurisprudenza, come quella della vendita conclusa sotto condizione risolutiva potestativa (talvolta indicata anche come condizione mista o non meramente potestativa), a mezzo della quale il venditore si riserva il diritto di risolvere giustappunto il contratto entro un tempo determinato, così automaticamente riacquistando la proprietà del bene contro restituzione del prezzo e rimborso delle spese (cfr. tra le altre Sez. un. n. 1611/1989; nonchè Cass. n. 7271/1983; n. 4254/1980; n. 1895/1975).

Vero è che trovasi annoverata una forte corrente dottrinale contraria a codesta costruzione, sebbene con opinioni al suo interno ulteriormente divise sul piano delle definizioni concettuali tra chi identifica il riscatto col diritto potestativo di recesso (e connesso effetto di ripristinazione ex nunc della titolarità del diritto alienato) (in tal senso, ma in obiter dictum, Cass. n. 6227/1991), e chi invoca invece la revoca unilaterale del rapporto di vendita e/o l’opzione di rivendita.

Ma – al di là di ogni digressione dogmatica sui singoli profili – quel che direttamente importa è che una tal messe di alternative non è apparsa in grado di superare il rilievo circa l’efficacia reale del patto di fronte ai terzi aventi causa del compratore (art. 1504 e 1505 c.c.) e circa la sua trascrivibilità. Rispetto al quale rilievo appare tuttora maggiormente plausibile la concezione tradizionale del riscatto convenzionale come patto accessorio di una vendita conclusa sotto condizione risolutiva potestativa. Vendita nel cui contesto la condizione consiste nella manifestazione di volontà del venditore assunta come “fatto” (condizionante) da cui dipende il venir meno dell’efficacia della vendita.

Non sembra, d’altronde, che vi siano elementi decisivi per discostarsi da codesta tradizionale impostazione neppure sotto il riflesso della limitata retroattività della condizione nei rapporti tra le parti, correlata alla specifica disciplina dei frutti percepiti fino all’esercizio del riscatto (che invero rimangono di spettanza del compratore, ma che trovano compensazione nel fatto di non essere il venditore tenuto a corrispondere gli interessi sul prezzo). Questo perchè da tempo è stato chiarito che la assoluta retroattività non è essenziale alla individuazione dello schema del contratto risolutivamente condizionato (e v. del resto l’art. 1360 c.c.). Per cui, se non può disconoscersi che la retroattività manca in alcuni effetti del riscatto (come appunto in quelli appena evidenziati), ciò non è sufficiente per escludere la natura della corrispondente clausola come di tipo condizionale risolutorio, avuto riguardo all’effetto principe che è retroattivo in sè per la capacità (normativamente stabilita) di travolgimento finanche dell’acquisto del terzo, non altrimenti spiegabile che mediante l’elemento della realità del diritto attribuito al venditore.

In ciò è da rinvenire il principale profilo di dissenso rispetto alla tesi sostenuta dalla giurisprudenza evocata dalla commissione regionale (e soprattutto da Cass. n. 4921/1979), giacchè è apodittico escludere la natura lato sensu reale del diritto di riscatto in considerazione del numero chiuso dei diritti reali, una volta appurato, invece, che la tipicità dei diritti reali non viene in discussione quante volte la categoria della realità risulti conseguenza, non già dell’atto di autonomia privata, ma della disciplina direttamente stabilita dal legislatore (appunto negli artt. 1500, 1504, 1505 c.c.). Il che vai come dire che il riscontro della inesistenza del fattore reale inteso come rapporto diretto tra soggetto e cosa non implica, dinanzi alla specificità del diritto positivo, la sussumibilità del riscatto tra i diritti di natura propriamente personale; il carattere potestativo del quale, anzi, in associazione con l’inesistenza di un diritto di opposizione tanto in capo al compratore, quanto in capo al terzo (avente causa), sembra escludere la possibilità di una classificazione in tal senso.

5. – Ciò stante, l’ulteriore problema che la fattispecie pone sotto lo specifico profilo del sindacato D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 20 attiene alla questione della cedibilità del patto, essendo stato il riscatto qui esercitato dalla società cessionaria ed essendo stato presentato alla registrazione per l’appunto l’atto di esercizio del riscatto. Ora, la cedibilità del patto di riscatto si esclude, in maggioranza, ove si tratti di cessione autonoma, in base all’osservazione che il passaggio del diritto in capo al terzo provocherebbe una modificazione (non solo soggettiva, ma anche) oggettiva del rapporto negoziale (cfr. Cass. n. 6963/1988) per il fatto di comportare l’obbligo del compratore di prestarsi al trasferimento della proprietà a favore del terzo senza che un tale obbligo egli abbia mai assunto. Ma è questione che in causa non rileva, perchè qui è pacifico che la cessione sia avvenuta con il previo consenso del compratore e (così come pure richiesto da un lontano, ma tuttora non smentito, indirizzo giurisprudenziale: cfr.

proprio Cass. n. 4921/1979, cui adde Cass. n. 2999/1979) in contemporanea con la cessione del contratto di vendita. Quel che nella sentenza impugnata è ventilato come ostativo alla cessione è il fatto che nella specie si sia trattato di cessione di un contratto a effetti reali, rispetto al quale il prezzo risulterebbe già pagato. Tale rilievo, per quanto nella sentenza appena sfumato al punto da non assurgere a ratio decidendi (come può evincersi dalla riserva apposta al corrispondente periodo motivante: “a prescindere da (..)”), deve essere affrontato in quanto risulta dal ricorso per cassazione essere stato messo al fondo della motivazione dell’atto impositivo dell’agenzia delle entrate, di riflesso all’art. 1406 c.c. e in considerazione dell’avvenuto trasferimento della proprietà in diretta conseguenza del consenso (art. 1376 c.c.).

Osserva il collegio che il citato rilievo nondimeno non giova nel senso di potersi incidentalmente affermare la nullità della cessione, onde potersene desumere, a sua volta, nell’ottica di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 la nullità (derivata) del successivo atto di esercizio del riscatto convenzionale della cui registrazione si tratta. Questo perchè è, nei “termini dall’amministrazione sostenuti, inattuale il presupposto giuridico riguardante il limite della cessione.

Il riferimento dell’art. 1406 c.c. alle prestazioni non ancora eseguite è stato a lungo spiegato, in dottrina, in base alla considerazione che la realizzazione del rapporto relativamente a una delle parti consentirebbe la successiva cessione dei soli diritti contrattuali (i crediti, i debiti o i diritti reali); sicchè si potrebbe in tal caso trasferire soltanto la posizione creditoria o debitoria corrispondente, non il contratto.

Ma rispetto a una siffatta impostazione l’evoluzione giurisprudenziale, sorretta dagli approdi dottrinali più convincenti, può dirsi oggi attestata sul fatto di ravvisare l’elemento caratterizzante della cessione del contratto nell’avere essa a oggetto la trasmissione del complesso unitario di situazioni giuridiche – attive e passive – che derivano, per ciascuna delle parti, dalla stipulazione. E quindi non soltanto i diritti alla prestazione in sè, ma anche i diritti e gli obblighi strumentali, le azioni, le aspettative ricollegate – dalla volontà delle parti, dalla legge o dagli usi – al perfezionamento della fattispecie negoziale (art. 1374 c.c.): in una parola, il complesso della posizione contrattuale attiva.

Deve pertanto ritenersi che, contrariamente a quel che sembrerebbe desumersi, dalla formulazione del citato art. 1406 c.c., l’ambito di applicazione dell’istituto non è circoscritto all’ipotesi letteralmente prevista da tale disposizione (vale a dire alla cessione dei contratti a prestazioni corrispettive non ancora compiutamente eseguite) ma si estende anche ai contratti a effetti reali nei quali la proprietà e il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato (art. 1376 c.c.).

Anche in dette ipotesi, infatti, la posizione delle parti presenta aspetti di complessità che giustificano il ricorso a una disciplina diversa da quella dettata dall’art. 1260 c.c. e segg. e dall’art. 1268 c.c. e segg. (v. Cass. n. 7319/2000).

Traslati codesti principi ai fini della soluzione della controversia, è da dire che certamente nella specie la cessione venne in essere allorchè i venditori, seppure avendo percepito il prezzo, da un lato erano titolari di un diritto potestativo ulteriore (il diritto di riscatto), e dall’altro ancora non avevano provveduto ad adempiere a una delle obbligazioni principali (la consegna dell’immobile – art. 1476 c.c., n. 1, – nella detenzione del quale essi erano rimasti per l’intero periodo stabilito ai fini dell’esercizio del riscatto).

Cosicchè (alla avvenuta prestazione del consenso traslativo e) all’avvenuto pagamento del prezzo non potevasi attribuire rilevanza ostativa alla cessione, essendo la posizione contrattuale di parte venditrice ancora contraddistinta da un complesso inesaurito di diritti e obblighi.

Pur considerandosi allora nella sua massima estensione diversamente da quanto dalla ricorrente sostenuto col terzo motivo – la regola contenuta nel D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 secondo cui l’ufficio deve provvedere all’inquadramento dell’atto presentato per la registrazione in base alla sua intrinseca natura e ai suoi effetti giuridici (anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente), detta regola nessuna incidenza poteva assumere al fine di ritenere l’atto di esercizio del riscatto equivalente, a cagione della nullità della cessione a monte, a un contratto di ritrasferimento.

6. – Possono, in conclusione di quanto precede, essere fissati i seguenti principi di diritto:

– “la struttura della clausola di riscatto, apposta a un contratto di vendita, è quella della condizione risolutiva potestativa, a mezzo della quale il venditore si riserva il diritto di risolvere il contratto entro un tempo determinato, così automaticamente riacquistando la proprietà del bene contro restituzione del prezzo e rimborso delle spese; pertanto, ai fini dell’imposta di registro – che è imposta d’atto – l’atto di esercizio del riscatto non è qualificabile come atto traslativo inverso alla prima vendita”;

– “la cessione del patto di riscatto, subordinata al consenso del contraente ceduto, è valida anche quando abbia a oggetto la posizione del venditore che abbia già ricevuto il pagamento del prezzo, posto che l’effetto del principio consensualistico può lasciare persistere le ulteriori obbligazioni principali (nella specie, la consegna) e accessorie, nonchè i diritti potestativi quale appunto il diritto di riscatto, la cui permanenza rende la sostituzione soggettiva consentita e non irrilevante per l’ordinamento”. L’impugnata sentenza, contrastando con i ripetuti principi di diritto, deve essere cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può la Corte pronunciare nel merito della controversia (art. 384 cpv. c.p.c.) accogliendo il ricorso della società avverso l’avviso di rettifica e di liquidazione dell’imposta principale di registro (e di quelle ipotecarie e catastali). Le residue censure sono assorbite.

La complessità della questione di diritto giustifica la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto e il quinto motivo, assorbiti gli altri;

cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l’originaria impugnazione avverso l’atto impositivo; compensa per intero le spese processuali.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta civile, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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