Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24252 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/10/2017, (ud. 18/05/2017, dep.13/10/2017),  n. 24252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20956-2015 proposto da:

L.F., F.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

C. POMA 2, presso lo studio dell’avvocato GREGORIO TROILO, che li

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

ULISSE MELEGA;

– ricorrente –

contro

DITTA INDIVIDUALE OFF ROAD DI S.D. – P.I. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, S.D.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TUSCOLANA 1, presso lo studio

dell’avvocato MARCO PEPE, rappresentati e difesi dagli avvocati

ROBERTO MORELLI e GIUSEPPE PARRILLO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 92/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 04/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/05/2017 dal Consigliere Dott. ROSSETTI Marco.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

nel 2011 L.F. e F.A. intimarono a S.D. lo sfratto per morosità, relativamente al contratto di locazione avente ad oggetto un magazzino sito a (OMISSIS);

l’intimato pagò i canoni arretrati dopo la notifica dell’atto di intimazione;

gli intimati, comparsi, all’udienza di convalida, chiesero che, previa conversione del rito speciale in ordinario, fosse dichiarata la risoluzione del contratto di locazione ex art. 1453 c.c., per inadempimento del conduttore;

nel corso del giudizio, i locatori modificarono la propria domanda, chiedendo non più che il contratto fosse dichiarato risolto ai sensi dell’art. 1453 c.c. (risoluzione giudiziale); ma che fosse accertata l’avvenuta risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 c.c., per effetto di una clausola risolutiva espressa inserite nel contratto di locazione;

con sentenza 21 gennaio 2014 il Tribunale di Bologna rigettò la domanda;

la sentenza venne appellata dalle parti soccombenti;

la Corte d’appello di Bologna, con sentenza 4 febbraio 2015, n. 92, rigettò il gravame;

a fondamento della propria decisione, la Corte d’appello osservò che l’inadempimento del conduttore non potesse ritenersi “grave”, ai sensi dell’art. 1455 c.c.; la domanda di accertamento dell’avvenuta risoluzione automatica ex art. 1456 c.c., introdotta solo in corso di causa, era inammissibile perchè nuova; in ogni caso nel giudizio di opposizione all’intimazione di sfratto per morosità, anche dopo il mutamento del rito art. 667 c.p.c., non è consentito introdurre domande nuove;

la sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da L.F. e F.A., con ricorso fondato su due motivi; ha resistito con controricorso S.D..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

col primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sia affetta dal vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3;

nella illustrazione del motivo i ricorrenti articolano due diversi profili di censura, ed in particolare:

(a) alle pp. 6-8 del ricorso deducono che la domanda di accertamento dell’avvenuta risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 c.c., non potesse ritenersi “nuova”, dal momento che nell’intimazione di sfratto per morosità essi avevano espressamente richiamato il contratto e tanto basterebbe, secondo i ricorrenti, per invocare anche gli effetti della clausola risolutiva espressa di contenuto;

(b) alle pp. 8-11 del ricorso deducono che, in ogni caso, l’esigenza di invocare l’avvenuta risoluzione automatica del contratto, per effetto della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., era sorta dalle difese del convenuto, e di conseguenza quella domanda, seppur nuova, doveva ritenersi ammissibile; adducono, a sostegno di tale allegazione, varie decisioni di questa Corte pronunciate fra il 2007 ed il 2014;

il motivo è infondato;

questa Corte, con orientamento divenuto unanime negli ultimi anni, ha più volte affermato che “la risoluzione del contratto di locazione di immobili sulla base di una clausola risolutiva espressa non può essere pronunciata di ufficio, ma postula la corrispondente e specifica domanda giudiziale della parte nel cui interesse quella clausola è stata prevista, sicchè, una volta proposta l’ordinaria domanda ex art. 1453 c.c., con l’intimazione di sfratto per morosità, non è possibile mutarla in richiesta di accertamento dell’avvenuta risoluzione “ope legis” di cui all’art. 1456 c.c., atteso che quest’ultima è radicalmente diversa dalla prima, sia quanto al “petitum”, perchè invocando la risoluzione ai sensi dell’art. 1453 c.c., si chiede una sentenza costitutiva mentre la domanda di cui all’art. 1456 c.c., ne postula una dichiarativa, sia relativamente alla “causa petendi”, perchè nella ordinaria domanda di risoluzione, ai sensi dell’art. 1453 c.c., il fatto costitutivo è l’inadempimento grave e colpevole, nell’altra, viceversa, la violazione della clausola risolutiva espressa” (così Sez. 3, Sentenza n. 10691 del 24/05/2016, Rv. 640086; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 11864 del 09/06/2015, Rv. 635478, e Sez. 3, Sentenza n. 24207 del 14/11/2006, Rv. 593314);

nemmeno può dirsi che la necessità di formulare la domanda di accertamento dell’avvenuta risoluzione automatica, ex art. 1456 c.c., sia sorta dalle difese del convenuto, dal momento che nulla impediva ai locatore di invocare ad inizio la risoluzione ope legis del contratto;

in ogni caso, ad abundantiam, non sarà superfluo aggiungere che la clausola trascritta a pagina 3 del ricorso (secondo cui l’inadempimento anche di una sola delle clausole contrattuali, da parte del conduttore, provocherebbe e la risoluzione automatica del contratto) mai si sarebbe potuta ritenere una clausola risolutiva espressa, dal momento che per costante orientamento di questa Corte, oltre che per la dottrina pressochè unanime, è “estranea alla norma di cui all’art. 1456 c.c., la clausola redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto, con la conseguenza che, in tale ultimo caso, l’inadempimento non risolve di diritto il contratto” (Sez. 3, Sentenza n. 1950 del 27/01/2009, Rv. 606346 – 01);

col secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, c.p.c.; deducono in particolare la violazione degli artt. 1453 e 1456 c.c.;

deducono, al riguardo, che la Corte d’appello di Bologna avrebbe errato nel rigettare la domanda di risoluzione, poichè “il pagamento dei canoni avvenuto dopo l’intimazione dello sfratto determinava automaticamente la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1453 c.c., comma 3, ed anche per effetto della clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.)”;

il motivo è infondato nella parte in cui lamenta la violazione dell’art. 1456 c.c., per le ragioni già esposte nei capoversi precedenti;

nella parte in cui lamenta la violazione dell’art. 1453 c.c. il motivo è inammissibile, in quanto lo stabilire se e l’inadempimento del contratto abbia avuto meno il requisito della “non scarsa importanza” di cui all’art. 1455 c.c. è questione di fatto, riservata al giudice di merito, e non sindacabile in sede di legittimità;

le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

 

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna L.F. e F.A., in solido, alla rifusione in favore di S.D. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.300, oltre 200 per spese vive, I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di L.F. e F.A., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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