Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24251 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/10/2017, (ud. 18/05/2017, dep.13/10/2017),  n. 24251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20652-2015 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANCESCO MALTINTI;

– ricorrente –

contro

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA ADA

57, presso lo studio dell’avvocato PAOLO GAMBERALE, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1310/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 13/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/05/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

RILEVATO

che:

nel 2003 C.L. convenne dinanzi al Tribunale di Pisa, sezione di Pontedera, B.G., esponendo che:

– B.G., imprenditore edile, nel 2001 gli aveva subappaltato l’installazione dei pluviali in un immobile di proprietà di Bi.Fo. e G.S.;

– nell’esecuzione dell’opera, a causa del cedimento di una impalcatura, cadde al suolo e patì lesioni personali;

chiese pertanto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della caduta;

B.G. si costituì, negando di aver mai stipulato alcun contratto di subappalto con l’attore, e soggiungendo che l’impalcatura dalla quale l’attore cadde era di proprietà dei committenti Bi. e G.;

con sentenza 2 dicembre 2008 n. 421 il Tribunale di Pisa rigettò la domanda, ritenendo non provata nè l’esistenza di un contratto di subappalto fra B.G. e C.L.; nè l’esistenza di un contratto di appalto fra quest’ultimo e i signori Bi.- G.; nè a chi appartenessero le impalcature dalle quale l’attore cadde; nè quale fosse lo stato di esse;

la sentenza venne appellata dalla parte soccombente;

la Corte d’appello di Firenze, con sentenza 13 luglio 2015 n. 1310, accolse il gravame, e condannò B.G. al pagamento in favore di C.L. della somma di Euro 57.941;

il giudice d’appello:

(a) ritenne dimostrato che il cantiere era stato predisposto da B.G. con ponteggi di sua proprietà;

(b) ritenne irrilevante accertare se fra l’attore e il convenuto fosse stato stipulato un contratto di subappalto, dal momento che in caso affermativo B.G. avrebbe dovuto rispondere dell’infortunio nella veste di subcommittente; in caso negativo, invece, ne avrebbe dovuto comunque rispondere per avere installato e montato il ponteggio, nonchè per averlo concesso in uso a C.L.;

(c) le lesioni patite dall’attore, ovvero una frattura pluris frammentaria del calcagno destro, erano compatibili con la riferita caduta dall’impalcatura, alta sei metri;

la sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da B.G., con ricorso fondato su tre motivi ed illustrato da memoria; ha resistito C.L. con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal controricorrente è fondata sul rilievo che il ricorrente avrebbe trascurato di esporre sommariamente i fatti di causa, è infondata;

il ricorso, per contro, alle pagine da 2 a 6 dà conto in modo sufficiente di quali siano state le richieste formulate dall’attore in primo grado, le contestazioni sollevate dal convenuto, ed il contenuto delle decisioni di merito;

col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sia affetta dal vizio di nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4; deduce, in particolare, la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4; assume che la sentenza sia priva di motivazione su due questioni essenziali, ovvero quali fossero state le cause della caduta dall’impalcatura dell’attore, e se quell’impalcatura fosse o meno idonee al suo scopo;

il motivo è fondato;

la sentenza impugnata, dopo aver riassunto lo svolgimento del processo e contenuto dell’atto d’appello, presenta la seguente struttura:

(a) a pagina 4 affronta due questioni preliminari, concernenti la acquisizione di atti pubblici e la capacità a deporre di due testimoni interrogati in primo grado;

(b) alle successive pagine 4-7 (primo capoverso), la sentenza affronta il problema dei rapporti fra attore e convenuto, e della proprietà dei ponteggi;

(c) a pagina 7, infine, la sentenza procede alla liquidazione del danno;

la sentenza, in definitiva, sorvola completamente su uno degli elementi essenziali della responsabilità tanto contrattuale quanto aquiliana: ovvero l’esistenza di un valido nesso di causa tra la condotta del convenuto e il danno patito dall’attore;

la Corte d’appello, infatti, non spiega per quali ragioni la vittima sia caduta dall’impalcatura (ad esempio l’inefficienza dell’impalcatura, il vizio costruttivo, la distrazione della vittima stessa, il caso fortuito, il fatto del terzo); ma si limita ad affermare in punto di fatto che C.L. cadde da un’impalcatura, e che l’impalcatura era stata montata da Bo.Gi.;

le contrarie deduzioni, svolte dal controricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., non sono condivisibili; nella suddetta memoria, il controricorrente sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sia “ineccepibile”, in quanto a pagina 2 la Corte d’appello, dopo aver riportato le conclusioni delle parti, riferisce che l’attore, nel suo atto di citazione, aveva dedotto di essere “caduto da un’impalcatura inidonea perchè costituita da una tavola che cedeva e priva di sottoposte”;

deve tuttavia osservarsi in contrario che a pagina due della sentenza d’appello la corte territoriale non ha affatto ricostruito l’accaduto, ma ha semplicemente riassunto le deduzioni delle parti, e va da sè che riferire in sentenza quali siano stati i fatti dedotti dall’attore non equivale a spiegare perchè quei fatti debbano ritenersi provati;

i restanti motivi di ricorso restano assorbiti dall’accoglimento del primo;

le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio;

PQM

 

(-) accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità; (-) dichiara assorbiti i restanti motivi di ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta civile della Corte di cassazione, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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