Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24251 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. II, 04/10/2018, (ud. 19/04/2018, dep. 04/10/2018), n.24251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24616-2015 proposto da:

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VINCENZO

USSAI 20, presso lo studio dell’avvocato ELENA MONSELLATO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIACOMO MONSELLATO;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO LECCE, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1967/2015 del TRIBUNALE di LECCE, depositata

il 16/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2018 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito, il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TRONCONE FULVIO che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo del

ricorso;

udito l’Avvocato GENTILE Valentino, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Giacomo MONSELLATO, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 – M.C. ricorre per cassazione contro la sentenza 16.4.2015, con cui il Tribunale di Lecce ha rigettato il suo appello contro la decisione del Giudice di Pace di Galatina che aveva a sua volta respinto l’opposizione avverso un verbale di contravvenzione elevato dalla Polizia Stradale per eccesso di velocità rilevato a mezzo autovelox.

Per giungere a tale conclusione il Tribunale ha rilevato, per quanto ancora interessa:

– che non è normativamente prevista l’attestazione del controllo preventivo nel verbale di accertamento;

– che il verbale dava atto della corretta installazione e del buon funzionamento dell’apparecchio;

– che era infondata la doglianza sulla mancata contestazione immediata dell’infrazione perchè nel verbale si dava atto della inclusione del tratto di strada nell’ordinanza del Prefetto di Lecce n. 28/09 del 2009.

2 – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale; con ordinanza interlocutoria n. 4181/17 la Corte ha disposto il rinnovo della notifica all’Avvocatura Generale dello Stato e la rimessione alla sezione ordinaria.

La Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Lecce ha quindi depositato controricorso resistendo all’impugnazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 Con un primo motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 142 C.d.S., comma 6 e art. 45 C.d.S., comma 6, nonchè del D.M. Infrastrutture e Trasporti 16 maggio 2005, art. 4, n. 1123 dolendosi del rigetto della censura sulla necessità della taratura dell’apparecchio e richiama la sentenza della Corte costituzionale 113/2015.

1.2 Con un secondo motivo lamenta violazione e la falsa applicazione dell’art. 200 C.d.S. e art. 201 C.d.S., commi 1 e 1 bis, nonchè del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4, convertito con modificazioni in L. 1 agosto 2002, n. 168 e dell’art. 142, comma 6 bis, dolendosi del rigetto della censura relativa alla mancata contestazione immediata. A suo avviso il Tribunale avrebbe dovuto disapplicare il decreto prefettizio n. 28/09 del 2009 perchè illegittimo, avendo esorbitato i limiti normativi che consentono l’individuazione delle strade ove è possibile l’uso dei mezzi di rilevamento senza contestazione immediata.

Rileva inoltre l’inadeguatezza dell’informazione agli automobilisti circa l’esistenza della postazione.

2 Il primo motivo è fondato.

La Corte Costituzionale ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 45, comma 6, (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura” (Corte Cost. sentenza n. 113 del 29.4.2015).

Per effetto di tale pronuncia, quindi, tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, non essendone consentita la dimostrazione od attestazione con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità; di conseguenza, in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio, come avvenuto nella specie, il giudice è tenuto ad accertare se l’apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura (Sez. 2, Sentenza n. 9645 del 11/05/2016 Rv. 639922; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 533 del 11/01/2018 Rv. 647218).

Nel caso in esame, il Tribunale, investito anche di tale questione, ha deciso la lite prima della pronuncia della Corte Costituzionale, applicando la giurisprudenza precedente che riteneva perdurante, in mancanza di espressa previsione normativa, l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità fino a quando non venisse accertato il difetto di funzionalità o costruzione sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate.

Il Tribunale ha inoltre evidenziato che la corretta installazione e il buon funzionamento dell’apparecchio erano stati preventivamente verificati dagli agenti accertatori, come riportato nel verbale (v. pag. 5 sentenza impugnata).

Come appare evidente, un tale percorso argomentativo si scontra col nuovo assetto normativo e giurisprudenziale venutosi a determinare per effetto dell’intervento della Corte Costituzionale, che rende inidonea a sorreggere la decisione anche la seconda ratio decidendi (quella fondata sull’attestazione del buon funzionamento dello strumento da parte dei verbalizzanti): pertanto è inevitabile la cassazione della sentenza.

Resta così logicamente assorbito l’esame dell’altro motivo di ricorso.

Il giudice di rinvio, che si individua nel Tribunale di Lecce in persona di diverso magistrato, riesaminerà, sulla scorta degli esposti principi, il motivo di appello concernente la verifica della funzionalità e taratura dell’apparecchio rilevatore della velocità e all’esito regolerà le spese anche di questo giudizio.

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Lecce in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, il 2 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

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