Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24250 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/11/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ASME SPA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELLA MARINA 1

presso lo studio dell’avvocato LONGO LUCIO FILIPPO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORIA FABIO, giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 144/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 06/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito per il ricorrente l’avvocato LONGO LUCIO FILIPPO, che si

riporta;

udito per il resistente l’avvocato CASELLI GIAN CARLO che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il 12.1.2007 è stato notificato all’Agenzia delle Dogane-Ufficio Tecnico di Finanza di Como un ricorso della “ASME spa” per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe (depositata il 6.12.2005), che ha respinto l’appello della società anzidetta contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Como n. 39/05/2003, che aveva integralmente respinto il ricorso della società medesima avverso rifiuto di rimborso o sgravio di accise gas metano relative agli anni dal 1997 al 2000, rifiuto motivato con l’intercorso termine di decadenza biennale (D.Lgs. n. 504 del 1995, ex art. 14) tra le date dei pagamenti e la data di proposizione dell’istanza di rimborso (12.6.2002).

L’Agenzia intimata si è difesa con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 25.10.2011, in cui il PG ha concluso per il rigetto del ricorso del ricorso.

2. I fatti di causa.

Con il menzionato diniego di rimborso l’Agenzia ha disatteso l’istanza della ASME spa volta ad ottenere il rimborso delle somme versate a titolo di accise (con dichiarazione annuale provvista di riserva di successiva presentazione di dichiarazione corretta all’atto della successiva misurazione), in esubero rispetto a quanto effettivamente dovuto in proporzione volumi di gas metano effettivamente erogati, e ciò a causa di errore di misurazione connesso con l’allegato funzionamento anomalo del sistema informatico di determinazione dei dati. Solo al momento del completamento della “ricostruzione realistica delle proprie fatturazioni” (grazie ad un nuovo software di conversione realizzato ad hoc per la risoluzione del problema) si era resa possibile la presentazione dell’istanza di rimborso della maggior somma di Euro 261.926,06 versata nel corso dell’indicato quadriennio.

Con ricorso proposto alla CTP di Como la ASME aveva impugnato il diniego sostenendo che il pagamento di somme indebite (dipeso non dall’adempimento di una obbligazione tributaria inesistente ma da un esuberante versamento, determinato da un errore materiale di calcolo da imputarsi a terzi estranei all’organizzazione aziendale) giustificava il riferimento – come termine “a quo” per il decorso della decadenza – non già al momento del pagamento ma al momento dell’intervenuta “conoscenza effettiva dell’errore in termini di diversa quantificazione effettiva dell’imposta dovuta”.

Il ricorso è stato disatteso dall’adita CTP e la società contribuente ha proposto appello avanti alla CTR Lombardia, ribadendo le sue tesi in punto di diritto, appello che è stato a sua volta respinto.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che – dipendendo la decadenza dal fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto entro il tempo prefissato – solo l’atto esattamente previsto dalla legge (e perciò l’istanza di rimborso entro il termine biennale) avrebbe potuto impedirne il decorso, nel mentre nella specie di causa non si configurava alcun evento successivo all’intercorso pagamento idoneo a determinare l’indebito (e da cui far decorrere il termine biennale di decadenza), giacchè gli errori di calcolo imputabili ai difetti del sistema informatico costituiscono – semmai – eventi antecedenti o concomitanti alle dichiarazioni fiscali relative alle singole annualità.

4. Il ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è sostenuto con due distinti motivi d’impugnazione e si conclude (previa dichiarazione del valore della lite in Euro 261.926,06) con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, e con la condanna di parte avversaria al pagamento delle spese di lite.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Il primo motivo d’impugnazione.

Il primo motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14 e dell’art. 2964 c.c. anche in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.- Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” (assistita da idoneo quesito).

La parte ricorrente lamenta che il giudice di appello abbia ritenuto che fosse inutilmente trascorso il termine decadenziale, omettendo di considerare che il termine iniziale del periodo decadenziale può non coincidere con la data dell’intercorso pagamento nei casi concreti in cui il contribuente non ha percezione immediata e diretta dell’indebito al momento del pagamento. Non essendo stato sufficiente il termine di due anni “ad esaurire la soluzione del problema contabile, per fatto incolpevole della società contribuente”, non si era data nella specie di causa “la facoltà concreta di esercitare il diritto legalmente riconosciuto”.

Il giudice di appello aveva errato – insomma – a non aver spostato il campo di indagine dall’an al quantum del profilo soggettivo della conoscenza, giacchè – pur essendo noto alla ricorrente il vizio del sistema già al momento della presentazione delle dichiarazioni annuali – non le era noto invece l’ammontare delle somme rimborsabili se non al momento dell’intervenuto deposito dell’istanza di rimborso.

E d’altronde, se non si fosse potuto fare riferimento al momento dell’intervenuta conoscenza dell’ammontare effettivo della somma rimborsabile, si sarebbe leso irrimediabilmente il diritto di azione, in contrasto con i principi dell’art. 24 e dell’art. 3 della Carta Costituzionale, atteso che prima di allora la società contribuente non era in condizione di esercitare il proprio diritto di azione e perciò si sarebbe venuta a trovare in condizioni di diseguaglianza davanti alla legge rispetto a coloro che possono avere percezione immediata dell’ammontare dell’indebito.

La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Va a questo fine premesso che – come si deduce già dal riepilogo delle ragioni dedotte a sostengo del motivo di impugnazione – la parte ricorrente sostiene che il “presupposto di diritto che ha dato causa all’istanza di rimborso si è perfezionato solo con l’accertamento finale dell’errore di calcolo e la conoscenza effettiva dei dati reali della contabilità, avvenuti in seguito agli interventi sul sistema e alla conversione completa dei dati”.

Non vi è dubbio perciò che elemento ineludibile della stessa intrinseca coerenza della domanda proposta in giudizio (prima ancora di poterne esaminare l’astratta fondatezza dogmatica) è che la parte ricorrente abbia fornito la prova del fatto che il momento storico in cui si è realizzato il menzionato “presupposto di diritto che ha dato causa all’istanza di rimborso” si situa in epoca non anteriore di due anni a quella di proposizione dell’istanza di rimborso.

Sul punto però la parte ricorrente nulla allega (limitandosi a postulare che sia pacifica tra le parti questa circostanza, alla quale invece il giudice di appello ha alluso in via meramente ipotetica e della quale la parte intimata non offre riscontro alcuno) con evidente violazione del principio tante volte ribadito da questa Corte:

“Poichè l’interesse ad impugnare con il ricorso per cassazione discende dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole, è necessario, anche in caso di denuncia di un errore di diritto a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3, che la parte ottemperi al principio di autosufficienza del ricorso (correlato all’estraneità del giudizio di legittimità all’accertamento del fatto), indicando in maniera adeguata la situazione di fatto della quale chiede una determinata valutazione giuridica, diversa da quella compiuta dal giudice “a quo”, asseritamente erronea” (per tutte, Cass. Sez. L, Sentenza n. 9777 del 19/07/2001).

Non resta che concludere che frustraneamente si darebbe ingresso all’esame della questione giuridica proposta dalla ricorrente, in difetto degli stessi presupposti di fatto dalla dimostrazione dei quali dipende la concreta rilevanza della predetta questione.

6. Il secondo motivo d’impugnazione.

Il secondo motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: “Omessa e/o insufficiente motivazione su un punto controverso e decisivo ex art. 365 c.p.c., n. 5 nella parte in cui non è stata trattata dalla CTR la questione relativa all’interpretazione della nozione di imposta indebitamente pagata, quale dettata dal D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14 ed agli effetti sul regime di applicazione del termine di decadenza”.

Come si desume già dalla rubrica, la parte ricorrente lamenta omessa considerazione da parte del giudice di appello “del profilo di diritto relativo alla interpretazione della locuzione normativa di accisa indebitamente pagata”.

Il motivo è inammissibile, alla stregua della sua formulazione di “omessa o insufficiente motivazione”.

La parte ricorrente infatti, sotto la veste della censura di omessa considerazione di un fatto decisivo, intende in concreto sottoporre a critica la modalità di governo della disciplina di legge (sia pure sub specie della sua omessa o inidonea interpretazione) che ha indotto il giudice di appello a respingere la domanda.

Ma questa Corte ha avuto modo in numerose occasioni (per tutte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5271 del 12/04/2002) di evidenziare che: “E’ inammissibile il motivo del ricorso per cassazione con il quale la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, anche nel senso di applicazione di una norma a preferenza di un’altra, venga denunziata come vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”.

Non resta che ritenere che il ricorso per cassazione proposto dalla parte contribuente non può essere accolto, fondato com’è su inammissibili motivi di censura.

La regolazione delle spese di lite è informata al criterio della soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere all’Agenzia le spese di lite di questo grado, liquidate in Euro 10.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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