Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24250 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/10/2017, (ud. 11/04/2017, dep.13/10/2017),  n. 24250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22668-2016 proposto da:

D.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIULIA 66,

presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

S.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6069/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 29/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/04/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

L’avvocato D.R. ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. per ottenere la correzione per errore materiale della sentenza di questa Corte numero 6069/16, depositata il 10 dicembre 2015, che ha rigettato il ricorso proposto dallo stesso avvocato D. nei confronti di S.F..

L’intimato non ha presentato difese.

Il ricorrente ha presentato memoria.

Il ricorso è stato avviato alla camera di consiglio non partecipata della sesta sezione civile a seguito di proposta d’inammissibilità del relatore.

Il Collegio ha invitato a redigere una motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso denuncia come errore materiale la circostanza che questa Corte, nel liquidare le spese processuali,ha errato nel determinare il valore della controversia su cui calcolare le spese stesse, valore che avrebbe dovuto essere calcolato sulla somma richiesta di Euro 900,00.

2. Il ricorso è inammissibile alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte che ritiene” che l’attività di specificazione o di interpretazione di una sentenza della Suprema Corte non può essere oggetto nè di procedimento di correzione di errore materiale, nè di quello per revocazione a norma dell’art. 391 bis c.p.c.Cass. ordinanza n 17418 del 30-7-2014.

Infatti nella specie non viene dedotto un errore immediatamente percepibile da emendare con una mera operazione tecnico esecutiva, ma presuppone l’interpretazione dell’intera motivazione della sentenza per valutare il valore della controversia.

In disparte si rileva che fra le domande proposte, oltre a quella volta alla restituzione della somma di denaro nella misura di Euro 900,00, vi era anche quella di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente reato di truffa, domanda non determinata nell’ammontare, che si cumula alle altre ai fini del valore.

Il ricorso deve dichiararsi inammissibile. Nulla spese stante l’assenza dell’intimato.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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