Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24250 del 08/09/2021

Cassazione civile sez. I, 08/09/2021, (ud. 15/07/2021, dep. 08/09/2021), n.24250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25065/2017 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliata in Roma, via Prisciano n.

28, presso lo studio dell’avvocato Serrani Danilo, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati Ghedini Luisa

Ippolita, Mainardi Silvia, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

V.V., elettivamente domiciliato in Roma, via Panama

n. 52, presso lo studio dell’avvocato De Siervo Beatrice, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Secchieri Carla,

giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1566/2017 della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA,

depositata il 21/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2021 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 21 agosto 2017, parzialmente riformando l’impugnata sentenza del Tribunale di Padova, ha ridotto da Euro 10000,00 a Euro 5000,00 mensili l’assegno divorzile a carico di V.V. e a favore dell’ex coniuge G.M., a decorrere dal passaggio in giudicato della pronuncia sullo status.

2. – A giustificazione dell’attribuzione dell’assegno nella predetta misura, la Corte ha osservato che la G. era in età avanzata (58 anni), non in possesso di titolo di studio e priva di esperienza professionale e di capacità lavorativa; il rapporto di consulenza intrattenuto con una società (la “Valorizzazione Biomasse”) aveva carattere fittizio, essendo cessato in coincidenza con la crisi del matrimonio; la G. per mantenersi non poteva attingere alle proprie inadeguate risorse; ella godeva di un reddito modesto, di una abitazione e di risorse finanziarie stimate in Euro 485.877,00, senza possibilità di incrementarle; vi era un evidente divario tra le condizioni economiche e patrimoniali degli ex coniugi: il V. aveva un patrimonio comprensivo di beni mobili, immobili e attività finanziarie pari a Euro 19.887.566,00, cui si aggiungeva un reddito di Euro 92.198,00 oltre a consistenti utili da partecipazioni societarie, mentre il patrimonio della G. era pari a Euro 2.685.412,00, cui si aggiungeva un reddito di Euro 20.982,00; si doveva considerare la durata del matrimonio (25 anni) e il contributo dato dalla G. alla formazione del patrimonio familiare, essendosi ella occupata della casa e della educazione dei figli. La Corte ha compensato per la metà le spese di entrambi i gradi e ha condannato il V. a pagare la restante metà.

3. – Avverso questa sentenza la G. propone ricorso per cassazione, resistito dal V. che propone ricorso incidentale. Le parti hanno presentato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Si deve esaminare prioritariamente il primo motivo del ricorso incidentale, con il quale il V. denuncia violazione di legge (art. 2729 c.c., art. 116 c.p.c., comma 6 della L. n. 898 del 1970, art. 5, nel testo sostituito dalla L. n. 74 del 1987, art. 10), per avere posto a suo carico l’assegno divorzile e per averlo determinato in misura assai elevata, nonostante l’indubbia indipendenza economica della G., la quale era titolare di un non modesto reddito mensile di Euro 1748.00, di un cospicuo patrimonio mobiliare e immobiliare, della proprietà esclusiva di una abitazione di valore elevato ed aveva rinunciato ad un’attività lavorativa molto redditizia che poco la impegnava. La Corte, nel valutare l’assenza di capacità lavorativa in ragione dell’età, non aveva considerato che la G. aveva soli 50 anni all’epoca della separazione e 53 (e non 58) anni all’epoca della instaurazione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio; ella non si era mai attivata per la ricerca di un’occupazione, preferendo adagiarsi su una rendita di posizione; la Corte di merito aveva impropriamente tratto elementi dimostrativi della pretesa assenza di capacità lavorativa dell’istante dall’istruttoria svolta in sede di separazione, facendo inoltre riferimento solo all’attività da lei svolta presso la società “Valorizzazione Biomasse”, ma trascurando di valutare l’attività lavorativa svolta presso altre società.

2.- Il motivo è fondato nei seguenti termini.

3.- E’ noto che con la pronuncia n. 11504 del 2017 – menzionata nella sentenza impugnata – questa Corte ha sancito l’abbandono del precedente orientamento, secondo il quale il giudizio di adeguatezza previsto dal comma 6 del citato art. 5 (“dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”) andrebbe formulato in relazione al parametro del “tenore di vita”, ed ha stabilito che, in punto di an, l’assegno non spetta al coniuge economicamente autosufficiente: il giudizio di adeguatezza va parametrato non al criterio della conservazione (tendenziale) del tenore di vita matrimoniale, ma all’indipendenza o autosufficienza economica del coniuge richiedente.

L’aspetto saliente della decisione del 2017, che attribuisce all’assegno funzione essenzialmente assistenziale, risiede nel fatto che il giudizio in ordine al diritto all’assegno si articola in due fasi nettamente distinte, l’una, attinente all’an, incentrata sul principio di autoresponsabilità e tradotta nella regola applicativa teste’ menzionata, fondata sulla verifica dell’autosufficienza economica del coniuge richiedente; l’altra, concernente il quantum, destinata ad avere ingresso solo in caso di esito positivo della prima, e cioè di non autosufficienza del coniuge, basata sull’applicazione dei criteri elencati dalla norma al fine della concreta determinazione dell’assegno: condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio.

Le Sezioni Unite n. 18287 del 2018 hanno, per gli aspetti centrali, dato continuità alla decisione del 2017, mentre, per altri aspetti, hanno integrato i principi da essa formulati: a) la continuità sta nella conferma del definitivo abbandono del parametro del “tenore di vita” e, profilo non meno significativo, del riparto degli oneri probatori definito nel 2017, nel senso che è il coniuge richiedente a dover provare la situazione che giustifica la corresponsione dell’assegno; b) la novità sta nel fatto che la sentenza del 2018 ha riconosciuto all’assegno di divorzio una funzione non già soltanto assistenziale (qualora la situazione economico-patrimoniale di uno degli ex coniugi non gli garantisca l’indipendenza economica), ma anche riequilibratrice, ovvero compensativo-perequativa, ove ne sussistano i presupposti – in presenza di un significativo squilibrio delle situazioni economico-patrimoniali tra gli ex coniugi, dopo il divorzio, e quantunque entrambi versino in situazione di autosufficienza economica – per la cui verifica è bandita la separazione tra criteri attributivi, tali da incidere sull’an del diritto all’assegno, e criteri determinativi, da utilizzarsi solo successivamente ai fini della fissazione del quantum.

Con riguardo alla funzione assistenziale, in ipotesi di ex coniuge non economicamente autosufficiente, le Sezioni Unite hanno evidenziato taluni aspetti non coperti dall’applicazione del nuovo indirizzo, giudicato non idoneo a far fronte a quei casi in cui l’ex coniuge richiedente, specialmente nei rapporti matrimoniali protrattisi per lungo tempo, pur versando all’esito del divorzio in situazione di autosufficienza economica, si trovi rispetto all’altro in condizioni economico-patrimoniali deteriori per aver rinunciato, al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, ad occasioni in senso lato reddituali, attuali o potenziali, ed abbia in tal modo sopportato un sacrificio economico, a favore dell’altro coniuge, che merita un intervento, come è stato detto, compensativo-perequativo. Difatti, affermano le Sezioni Unite, “l’impegno all’interno della famiglia può condurre all’esclusione o limitazione di quello diretto alla costruzione di un percorso professionale-reddituale”, sicché occorre tener “conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell’età del richiedente”.

Sarebbe tuttavia un errore leggere nella pronuncia delle Sezioni Unite una presa di distanza o un’inversione di tendenza rispetto all’arresto del 2017.

Le Sezioni Unite, infatti, hanno confermato e ribadito, come si diceva, che non ha alcun fondamento la pretesa di un ex coniuge di mantenere il tenore di vita precedente: “L’accertamento del giudice non è conseguenza di una inesistente ultrattività dell’unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi”, sicché “il… profilo perequativo non si fonda su alcuna suggestione cripto-indissolubilista ma esclusivamente sul rilievo che tale principio assume nella norma regolativa dell’assegno”, occorrendo prendere atto della “piena ed incondizionata reversibilità del vincolo coniugale”. E dunque, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge, in linea di principio, deve provvedere al proprio mantenimento.

Tale principio, tuttavia, è derogato, in forza della norma sull’assegno, oltre che nel caso di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale divenuto ingiustificato ex post dall’uno all’altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va corretto attraverso l’attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa.

In breve, l’assegno risponde, anzitutto, ad un’esigenza assistenziale che – occorre ribadire – le Sezioni Unite non hanno affatto inteso cancellare e danno invece per scontata (cfr. Cass. n. 6386 del 2019). In taluni casi, però, l’assegno può rispondere, in tutto o in parte, ad una finalità compensativo-perequativa, tanto nell’ipotesi in cui il coniuge richiedente sia economicamente autosufficiente, ed allora la finalità sarà solo compensativo-perequativa, tanto nell’ipotesi in cui il coniuge richiedente non sia economicamente autosufficiente, ed allora la finalità compensativo-perequativa assorbirà quella assistenziale.

Si deve precisare che l’accertamento che il giudice effettuava nello scrutinare il tenore di vita non è l’accertamento che occorre compiere al fine di verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell’assegno in funzione compensativo-perequativa. Nell’un caso era necessario e sufficiente stabilire quale fosse il tenore di vita della coppia in costanza di matrimonio e quale il tenore di vita che poteva permettersi l’ex coniuge richiedente dopo il divorzio. Nell’altro caso occorre oggi stabilire, superato lo scrutinio del profilo dell’autosufficienza, e solo ove vi sia una prospettazione in tal senso, se, a causa dello scioglimento del matrimonio, si sia determinato uno spostamento patrimoniale meritevole di riequilibrio attraverso l’attribuzione dell’assegno a favore del coniuge che si ritenga svantaggiato.

In definitiva, il giudice deve quantificare l’assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata innanzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l’indipendenza o autosufficienza economica dell’ex coniuge, intesa in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza ma ancorata ad un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive, nel qual caso l’assegno deve essere adeguato a colmare lo scarto tra detta situazione ed il livello dell’autosufficienza come individuato dal giudice di merito. Ed inoltre, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l’assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il coniuge richiedente ha l’onere di dimostrare nel giudizio), al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l’eventuale profilo assistenziale.

4.- La Corte veneziana, nel riconoscere alla G. l’assegno divorzile in misura elevata (Euro 5000,00 mensili), è incorsa in falsa applicazione del pur richiamato criterio dell’indipendenza economica, per come elaborato dal precedente del 2017 (n. 11504), tanto più che la Corte non sembra dubitare della indipendenza economica della richiedente.

Ed infatti, nella sentenza (vd. pag. 6-7) si legge che le risorse e le “utilità di cui comunque la stessa fruisce… non possono certamente definirsi… modeste”, come del resto risulta dall’entità sia delle risorse finanziarie, “stimate in Euro 485877,00 secondo i dati contenuti nella consulenza”, sia del patrimonio a sua disposizione, comprensivo di beni immobili e attività finanziarie, pari a Euro 2.685.412,00, cui si aggiunge un reddito annuo (di imprecisata natura) di Euro 20982,00.

Per giustificare l’attribuzione dell’assegno in quella misura, la Corte ha osservato che “(non) si può ritenere che la stessa per mantenersi debba attingere alle risorse di cui attualmente dispone”, ma si tratta di un’affermazione poco comprensibile, come lo è anche il riferimento al dato, di per sé irrilevante della imposibilità di “incrementare” il reddito a sua disposizione.

La Corte territoriale ha aggiunto che la G. si era occupata della casa e della educazione dei figli, avendo in tal modo contributo alla formazione del patrimonio familiare, ma si tratta di affermazione che, stante la contestazione della controparte, avrebbe dovuto costituire oggetto di specifica prova, seppure mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, volta a dimostrare che si trattasse di una scelta di vita concordata che aveva determinato il sacrificio di proprie concrete (e non aleatorie) aspettative professionali, poiché è per tale sacrificio che è possibile riconoscere all’ex coniuge l’assegno in funzione compensativa. Al giudice di merito non è consentito desumere semplicemente dal fatto di non avere svolto attività lavorativa la conseguenza di avere senz’altro contribuito al successo professionale dell’altro o all’incremento del patrimonio familiare e dell’altro coniuge.

L’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata è nella rilevata esigenza di colmare “l’evidente divario esistente” tra le posizioni degli ex coniugi, ma – come si è già detto – non è il solo squilibrio economico tra le parti a giustificare l’attribuzione dell’assegno divorzile, quando il richiedente sia indipendente economicamente e manchino i presupposti fattuali per valorizzare la funzione compensativa dell’assegno, atteso che il mero confronto reddituale è coessenziale alla verifica del tenore di vita matrimoniale, ma è ormai irrilevante ai fini della determinazione dell’assegno, e l’entità (anche molto elevata) del reddito dell’altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione alle sue sostanze (cfr. Cass. n. 21234 del 2019).

La riscontrata “inadeguatezza” delle disponibilità economiche e patrimoniali della G. è stata argomentata dalla Corte territoriale in modo perplesso quanto alla ricostruzione dei profili di fatto posti a base della decisione; ne consegue una falsa applicazione dei criteri normativi vigenti in materia di assegno divorzile.

5. – In conclusione, il primo motivo del ricorso incidentale è accolto e tutti gli altri motivi sono assorbiti, e cioè il secondo motivo dell’incidentale (sulle spese) e il ricorso principale (il secondo motivo sulla quantificazione dell’assegno, il primo e terzo motivo sulla decorrenza dell’assegno, il quarto e quinto sulle spese).

In relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbiti il secondo motivo del medesimo ricorso e il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2021

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