Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24250 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. II, 04/10/2018, (ud. 26/04/2018, dep. 04/10/2018), n.24250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27235-2015 proposto da:

PREFETTURA di AREZZO – UTG, in persona del Prefetto pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

D.P., rappresentata e difesa dall’avvocato FLAVIO MENNELLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 850/2015 del TRIBUNALE di AREZZO, depositata

il 14/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/04/2018 dal Consigliere ELISA PICARONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Arezzo, con sentenza depositata il 14 luglio 2015 e notificata il 9 settembre 2015, ha accolto l’appello proposto da D.P. avverso la sentenza del Giudice di pace di Arezzo n. 11 del 2013 e nei confronti della Prefettura di Arezzo, rilevando l’inefficacia del verbale di accertamento della violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9, per tardività della relativa notificazione.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Prefettura di Arezzo, sulla base di un motivo. Resiste con controricorso D.P., che eccepisce l’inammissibilità del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione formulata dalla controricorrente, di inammissibilità del ricorso per mancata indicazione della procura.

1.1. L’eccezione è palesemente priva di fondamento. La Prefettura, nel giudizio di cassazione, è assistita ex lege dall’Avvocatura dello Stato in via generale ed esclusiva, senza che si richieda una specifica deliberazione, nè il conferimento di formale procura, essendo operanti le regole di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (art. 11).

2. Il ricorso è infondato.

2.1. Con l’unico motivo la Prefettura di Arezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 201 C.d.S. e si contesta l’affermazione del Tribunale in ordine alla regolarità della notifica del verbale.

Richiamata la sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale, che ha ribadito il principio, già affermato dalla sentenza n. 69 del 1994, della “sufficienza … del compimento delle sole formalità che non sfuggono alla disponibilità del notificante”, la ricorrente Prefettura assume la portata generale del principio, riferibile anche alle notificazioni a mezzo posta, ed evidenzia che, nel caso di specie, era stato rispettato il termine di 90 giorni previsto a pena di decadenza dall’art. 201 C.d.S.. La notifica del verbale redatto in data 22 marzo 2012 era stata effettuata in data 26 aprile 2012 all’indirizzo risultante dall’archivio nazionale veicoli, e il mancato perfezionamento non era ascrivibile all’Amministrazione. Ciò era confermato dalla scansione temporale dell’attività successivamente svolta dalla stessa Amministrazione la quale, dopo aver appreso, in data 7 maggio 2012, che la D. era irreperibile all’indirizzo risultante dall’archivio veicoli, aveva trasmesso l’atto da notificare ai messi comunali in data 6 luglio 2012, e di seguito, dopo avere appreso in data 8 agosto 2012 l’avvenuto cambio di residenza, aveva provveduto a notificare l’atto (per la terza volta) al nuovo indirizzo in data 22 agosto 2012. Il ragionamento del Tribunale, che aveva ritenuto tardiva la notifica, consentiva al trasgressore di avvantaggiarsi della irreperibilità all’indirizzo risultante dall’archivio nazionale veicoli, in contrasto con il principio richiamato e con la specifica previsione dell’art. 201 C.d.S..

3. La doglianza è infondata.

3.1. La questione attiene al bilanciamento tra le esigenze dell’Amministrazione e il diritto di difesa del trasgressore, ed è stata oggetto a più riprese di interventi della Corte costituzionale.

3.2. Già con la sentenza n. 255 del 1994 il Giudice delle leggi osservò che il termine di notificazione, all’epoca di centocinquanta giorni, doveva ritenersi “contenuto in limiti tollerabili nel bilanciamento delle contrapposte esigenze, anche se ciò non può significare in futuro una illimitata libertà del legislatore. Questi non potrebbe non tener conto dei profili prospettati nell’ordinanza di rinvio, che avverte le difficoltà cui va certamente incontro il destinatario della contestazione, ai fini della predisposizione della propria difesa, quanto più remota è la data in cui si è svolto il fatto rispetto alla contestazione stessa. Un ulteriore prolungamento del termine non potrebbe, perciò, non porre dubbi di costituzionalità in termini di ragionevolezza”. Nella stessa pronuncia, si rilevava che “ad eventuali difficoltà di ordine organizzativo, cui finora si è ritenuto di far fronte con il prolungamento dei termini, ben potrebbe ovviarsi con misure tali da assicurare un più equo contemperamento fra le contrapposte esigenze, realizzando cioè, in armonia con l’art. 97 Cost., una migliore efficienza degli uffici amministrativi che oggi è più facile ottenere con l’ausilio dei mezzi offerti dalla più avanzata tecnologia, certamente in grado di soddisfare le esigenze dell’amministrazione, senza creare ulteriori difficoltà ai soggetti destinataci della contestazione”.

Successivamente, con la sentenza n. 198 del 1996, la Corte costituzionale, muovendo nel solco dei principi enunciati dal precedente dictum, ha dichiarato l’illegittimità, per violazione dell’art. 24 Cost., del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201,comma 1, (Nuovo codice della strada) “nella parte in cui, nell’ipotesi di identificazione dell’effettivo trasgressore o degli altri responsabili avvenuta successivamente alla commissione della violazione, fa decorrere il termine di centocinquanta giorni per la notifica della contestazione dalla data dell’avvenuta identificazione, anzichè dalla data in cui risultino dai pubblici registri l’intestazione o le altre qualifiche dei soggetti responsabili o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione”.

3.3. Sulla scorta dei principi richiamati, tenuto conto della evoluzione dei sistemi di rilevamento dei dati utilizzabili ai fini della identificazione del trasgressore e del luogo utile per la notifica, il legislatore del 2010 ha ridotto il termine da centocinquanta a novanta giorni, così attuando un ragionevole bilanciamento tra opposte esigenze di rango costituzionale (artt. 97 e 24 Cost.) e la giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha affermato, con orientamento costante cui va data continuità, che in tema di sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada, qualora sia impossibile procedere alla contestazione immediata, il verbale deve essere notificato al trasgressore entro il termine fissato dall’art. 201 C.d.S., salvo che ricorra l’ipotesi prevista dall’ultima parte della citata disposizione, e cioè che non sia individuabile il luogo dove la notifica deve essere eseguita per mancanza dei relativi dati nel Pubblico registro automobilistico o nell’Archivio nazionale dei veicoli o negli atti dello stato civile (ex plurimis, Cass. 21/03/2018, n. 7066; Cass. 25/03/2011, n. 6971; Cass. Sez. U. 09/12/2010, n. 24851).

3.4. Il Tribunale ha fatto applicazione del principio richiamato evidenziando che, nella specie, la difficoltà di reperimento del trasgressore ai fini della tempestiva notifica del verbale non era addebitarle al trasgressore – la sig.ra D., infatti, aveva inoltrato richiesta di iscrizione anagrafica nel Comune di Poggibonsi in data 15 aprile 2010 – ma al ritardo nel quale era incorsa l’Amministrazione nell’aggiornamento dei propri registri, sicchè la notifica era tardiva.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come i dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 745,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

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