Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2425 del 31/01/2018
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2425 Anno 2018
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: FEDERICO GUIDO
ORDINANZA
sul ricorso 21343-2014 proposto da:
PELLE ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAllA SAN COSIMATO 30, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE MONTANINI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
SULLA
LUCIA
CARLA,
SULLA
GIANDOMENICO,
BULLA
ALESSANDRO, MASCAGNI PAOLO ANDREA, elettivamente
2017
2910
domiciliati in ROMA, VIA BOEZIO 19, presso lo studio
dell’avvocato GILBERTO CERUTTI, che li rappresenta e
difende;
–
controricorrenti
–
avverso la sentenza n. 3581/2014 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 29/05/2014;
Data pubblicazione: 31/01/2018
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 10/11/2017 dal Consigliere GUIDO
FEDERICO;
Lette le conclusioni scritte del P.M.,
Sostituto
Procuratore Generale CORRADO MUSTRI che ha chiesto il
rigetto del ricorso.
Fatto
Il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda proposta da
Roberto Pelle nei confronti di Alessandro, Giandomenico, Lucia Carla e
Paolina Bulla, quali promittenti alienanti, nonché nei confronti di Panedil
srl, quale mediatore, pronunciava la risoluzione del contratto preliminare
solido alla restituzione all’attore della somma di 5.146, 57 curo che
questi aveva versato alla Panedil srl.
La Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo
grado, confermava la pronuncia di risoluzione del contratto, ma
condannava la sola Panedil srl alla restituzione al Pelle dell’importo di
5.164,57 euro, da costui versato a titolo di acconto sulla provvigione.
Avvero detta sentenza ha proposto ricorso con un motivo il Pelle.
Andrea Mascagni , già intervenuto nel giudizio di appello quale erede di
Paolina Bulla, nonché Alessandro, Giandomenico e Lucia Carla Bulla
resistono con controricorso.
Il P.G. dott. Corrado Mistri ha concluso per il rigetto del ricorso.
In prossimità dell’odierna adunanza entrambe le parti hanno depositato
memorie illustrative.
Considerato in diritto
Con l’unico, articolato, motivo di ricorso, il Pelle censura la statuizione
che ha escluso la solidarietà passiva tra i convenuti, rigettando la
domanda di condanna proposta nei loro confronti, lamentando l’omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione e la violazione o errata
interpretazione di norme di diritto.
Ambedue le censure sono inammissibili.
Avuto riguardo al dedotto vizio di carenza motivazionale, si osserva che
il vizio di omessa o insufficiente motivazione è non più censurabile alla
luce del nuovo disposto del n.5) comma 1 dell’art. 360 codice di rito, (
concluso dall’attore con i signori Bulla e condannava i convenuti in
Cass. Ss.Uu. n.8053/2014), applicabile ratione temporis, atteso che la
sentenza è stata pubblicata nel maggio 2014.
Del pari inammissibile, per carenza di decisività, il dedotto vizio di
violazione di legge, che, oltre ad essere del tutto generico, non coglie la
ratio della pronuncia impugnata, che ha fondato l’obbligo restitutorio a
di provvigione, con esclusione dunque di ogni ipotesi di solidarietà
passiva nei confronti delle altre parti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma 1 bis dell’ art. 13 comma 1 quater Dpr
115 del 2002.
P. Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio, che
liquida in complessivi 1.700,00 €, di cui 200,00 € per rimborso spese vive ,
oltre a rimborso forfettario spese generali in misura del 15% ed accessori di
legge.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1 bis dell’ art. 13 comma 1 quater Dpr 115 del
2002.
Così deciso in Roma il 10 novembre 2017
Il Presidente
.cii-i;Jio Giudiziario
NERI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,
31 6E. 2018
carico della sola Panedil sul fatto che l’importo era stato ricevuto a titolo