Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2425 del 29/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 29/01/2019, (ud. 19/12/2018, dep. 29/01/2019), n.2425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 preso gli

Uffici dell’Avvocatura Generale di Stato dalla quale è

rappresentato e difeso.

– ricorrente –

contro

CASTELLO ASTORIA PARK S.r.l., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Porta

Pinciana n.6 presso lo studio dell’Avv. Giovanni Crisostomo Sciacca

che la rappresenta e difende unitamente all’Avv. Antonio Santi

Pennisi per procure in atti.

– resistente –

per la cassazione della sentenza n. 191/34/2012 della Commissione

tributaria regionale della SICILIA-sezione distaccata di Catania,

depositata in data 11 giugno 2012.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19 dicembre 2018 dal relatore Cons. Dott.ssa Crucitti Roberta.

Fatto

RILEVATO

che:

nella controversia, originata dall’impugnazione da parte della Castello Astoria Park s.r.l. di avviso di accertamento relativo a IRES e IVA dell’anno di imposta 2006, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania (d’ora in poi C.T.R.), con la sentenza indicata in epigrafe – in accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla Società e rigettato l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate – riformava la decisione di primo grado, annullando integralmente l’atto impositivo;

in particolare, la C.T.R. riteneva che la Società avesse dato ampia giustificazione delle movimentazioni bancarie (sulle quali era stato fondato l’avviso impugnato) e avesse, altresì, dimostrato che i ricavi (che il primo giudice aveva ritenuto tassibili) erano, in realtà, versamenti effettuati dai soci;

avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato a tre motivi;

la Società ha depositato atto al fine della partecipazione alla pubblica udienza;

il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197; la Società ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, comma 1, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, laddove la C.T.R. aveva fondato la decisione, favorevole alla contribuente, sulla documentazione che l’Ufficio aveva già richiesto alla contribuente, con invito al contraddittorio, anteriore all’emissione dell’avviso di accertamento, che era rimasto senza esito;

1.1. La censura è inammissibile per difetto di specificità. Per costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n.ri 453/2013; 22126/2013 e, di recente, 7011/2018) in tema di accertamento, l’omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa comporta l’initulizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa solo ove l’amministrazione dimostri che vi era stata una puntuale richiesta degli stessi, accompagnata dall’avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza;

1.2. alla luce di tale condiviso principio, la censura sollevata con il mezzo, per la sua assoluta genericità – non essendo stato allegato e dimostrato da parte dell’Agenzia delle entrate di avere fissato un termine per l’esibizione documentale con l’avvertenza delle conseguenze pregiudizievoli in caso di inadempienza -, è inammissibile;

2. con il secondo motivo si denuncia la sentenza impugnata di omessa o insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. In particolare, si deduce che la C.T.R. non avrebbe congruamente motivato sulle emergenze processuali, limitandosi a un mero rinvio generico alla “documentazione in atti” e non avrebbe tenuto in alcuna considerazione la circostanze, dedotte dall’Ufficio, circa la ristretta base della Società e l’esiguità dei redditi dichiarati dai soci;

3. con il terzo motivo, infine, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e artt. 2727,2728,2729 c.c., laddove la ristretta base della Società e l’impossidenza da parte dei soci di redditi, atti a giustificare l’ingente ammontare dei finanziamenti assertivamente effettuati in favore della Società, consentivano di presumere che i finanziamenti derivassero da utili societari extracontabili;

4. le censure, connesse, possono trattarsi congiuntamente con accoglimento della prima e assorbimento della seconda;

4.1. per costante, e condiviso, orientamento giurisprudenziale di legittimità (cfr.tra le altre, di recente, Cass. n. 30786 del 28/11/2018; Cass. n. 26111 del 30/12/2015) in tema di accertamenti bancari, ove il contribuente fornisca la prova analitica della natura delle movimentazioni sui propri conti in modo da superare la presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, il giudice è tenuto ad una valutazione, altrettanto analitica, di quanto dedotto, non essendo a tal fine sufficiente una valutazione delle suddette movimentazioni per categorie o per gruppi;

4.2. inoltre, questa Corte ha, sempre, ritenuto che l’impossidenza, dei soci di società a ristretta base, di redditi atti a giustificare l’ammontare di dedotti finanziamenti per cassa costituisce idonea presunzione della sussistenza di utili extracontabili;

4.3. alla luce di tali condivisi principi, la motivazione resa dalla C.T.R. è carente giacchè, da un canto, omette di considerare i fatti decisivi dedotti dall’Ufficio e, dall’altro, non esplicita in alcun modo il contenuto della documentazione sulla quale ha ritenuto offerta, da parte della contribuente, la prova idonea a superare la presunzione di cui al citato art. 32 (cfr. Cass. n.ri 1236/2006; 15964/2016);

4.4. ne consegue l’assorbimento del terzo motivo presupponente l’accertamento in fatto di cui al mezzo di impugnazione precedente;

5. in conclusione, quindi, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo e assorbito il terzo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia-sezione staccata di Catania, in diversa composizione, affinchè provveda al riesame fornendo congrua motivazione e regoli le spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il secondo motivo del ricorso;

dichiara inammissibile il primo e assorbito il terzo;

cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia-sezione staccata di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019

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