Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2425 del 03/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 03/02/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 03/02/2021), n.2425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 983-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

HOTEL MIRALAGO SRL, SERI SPA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DEL POZZETTO 122, presso lo studio dell’avvocato PAOLO CARBONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato UMBERTO GENTILE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 207/2013 della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA,

depositata il 06/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2020 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza n. 207/31/13 la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato gli appelli riuniti proposti dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 543/1/11 della Commissione tributaria provinciale di Caserta con la quale erano stati accolti i ricorsi riuniti proposti dalla Hotel Miralago s.r.l. e dalla sua società consolidante SE.R.I. s.p.a. avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso dall’Agenzia delle Entrate nei loro confronti e con il quale era stato determinato il reddito per l’anno d’imposta 2007 in Euro 149.739,00 ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 30 comma 3, ed a seguito del rigetto dell’istanza di disapplicazione della disciplina prevista per le società di comodo;

che la Commissione tributaria regionale ha considerato che l’Ufficio appellante non aveva affatto considerato la decisiva circostanza per cui la contribuente aveva dichiarato ricavi effettivi in misura superiore a quelli presuntivamente considerati dall’Ufficio stesso, circostanza che di per sè sola consentiva il superamento del test di operatività, al pari del numero di dipendenti superiore a dieci circostanza che, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 1, comma 1, comporta la non applicabilità della disciplina prevista per le società non operative;

che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza affidato ad un unico motivo;

che la SE.R.I. s.p.a. e l’Hotel Miralago s.r.l. in liquidazione eccepiscono preliminarmente l’inammissibilità del ricorso di cui chiedono comunque il rigetto deducendone l’infondatezza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo si lamenta violazione e/o falsa applicazione della L. n. 724 del 1994, art. 30, commi 3 e 4 bis, come modificato dal D.L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; in particolare si deduce che il reddito minimo della società contribuente in questione era stato correttamente calcolato ai sensi della normativa richiamata considerando la società stessa non operativa;

che l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalle controricorrenti sotto molteplici profili è fondata; il motivo di ricorso, infatti, non coglie affatto la ratio decidendi della sentenza impugnata costituita dalla disapplicazione della normativa sulle società non operative, mentre la ricorrente afferma la correttezza del calcolo del reddito dando per scontata la disapplicazione di tale normativa che costituisce, invece, la materia del contendere presupposto per il calcolo del reddito in questione, decisa nei gradi di merito. In particolare la ricorrente, mentre contesta il calcolo del reddito peraltro in modo generico e comunque non autosufficiente, non considera affatto la circostanza, pure posta a fondamento della decisione, costituita dal numero dei dipendenti incompatibile con la disciplina delle società non operative. Fondata è quindi l’eccezione di inammissibilità del ricorso sotto il profilo del mancato riferimento del medesimo alla motivazione della sentenza impugnata;

che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

che non sussistono i presupposti per il versamento, a carico della soccombente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del medesimo art. 13, comma 1-bis, in quanto tale versamento non può aver luogo per quelle parti, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso; Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 4.000,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, del rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, e degli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA