Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24249 del 29/11/2016


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Cassazione civile sez. II, 29/11/2016, (ud. 04/10/2016, dep. 29/11/2016), n.24249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13472/2012 proposto da:

T.G., (OMISSIS), P.M.P.,

T.M.V., T.A., i primi due anche in proprio e tutti quali

eredi di T.R., elettivamente domiciliati in ROMA, V. BALDO

DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell’avvocato SIMONA RINALDI

GALLICANI, rappresentati e difesi dall’avvocato LEONARDO CARUSO

LOMBARDI, in virtù di procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

CESAREA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VILLA MASSIMO 36,

presso lo studio DELLA BELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIORGIO FABBRI e PAOLO FABBRI, in virtù di procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 577/2012 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 03/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito l’Avvocato Leonardo Caruso Lombardi per i ricorrenti e

l’Avvocato Renato Della Bella per la controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.R., T.G. e P.M.P. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Forlì la Cesarea S.r.l. affinchè fosse condannata, previo accertamento della gravità dei vizi dell’immobile, al risarcimento) dei danni anche necessari all’eliminazione degli stessi.

Deducevano che in data (OMISSIS) avevano acquistato dalla convenuta, in qualità, rispettivamente T.R. e P.M.P., di usufruttuari, e T.G., di nudo proprietario, una villetta a schiera in (OMISSIS), ma che in data (OMISSIS) si erano distaccate numerose mattonelle che avevano provocato danni a parti del rivestimento, al pavimento ed alla vasca da bagno.

A seguito di denunzia dell’accaduto, nel (OMISSIS) si erano manifestati altri gravi difetti come il distacco del rivestimento dei bagni, lo sgretolamento dell’intonaco del soggiorno – ingresso e la setolatura dell’intonaco con sgretolamento della tinta ai vari piani, vizi che venivano a loro volta denunziati alla venditrice.

Si costituiva la società la quale assumeva la propria estraneità per avere venduto un immobile, la cui materiale realizzazione era stata affidata ad una impresa terza, alla quale aveva appaltato i lavori di costruzione, per cui l’azione fondata sul contratto di compravendita doveva ritenersi prescritta, non potendo in ogni caso trovare applicazione la diversa previsione di cui all’art. 1669 c.c., che presuppone la responsabilità dell’appaltatore.

All’esito dell’istruttoria il Tribunale, con la sentenza del 13 febbraio 2002 dichiarava la responsabilità della Cesarea, con la condanna al risarcimento dei danni quantificati in Euro 16.805,77, sul presupposto che l’art. 1669 c.c., fosse applicabile anche alla società convenuta, che si era ingerita nell’attività di costruzione dell’immobile.

A seguito di appello della società, la Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza n. 577 del 3 maggio 2011, riformava la decisione del giudice di primo grado, rigettando la domanda attorca.

Rilevava che le circostanze valorizzate dal Tribunale per affermare la responsabilità della appellante, rappresentate dalla visura camerale della società, dalla sottoscrizione con gli acquirenti del capitolato d’appalto relativo alle opere da eseguirsi nell’immobile, dalla richiesta di concessione edilizia, dalla nomina di due direttori dei lavori, dal rilascio ad opera della Cesarea della dichiarazione di fine lavori e dal conseguimento del certificato di abitabilità, dalla redazione da parte del teste M. del progetto e della successiva attività di direzione dei lavori svolta dal M. e dal teste B., non potevano portare alla conclusione di cui alla sentenza appellata.

In particolare tali risultanze istruttorie non consentivano di affermare, ai fini di poter estendere la previsione di cui all’art. 1669 c.c., anche alla società venditrice, che quest’ultima si fosse ingerita nell’attività costruttiva materialmente affidata all’impresa Lucchi.

In tal senso la redazione del capitolato è attività propria del venditore in quanto finalizzata alla identificazione del bene che doveva formare oggetto della vendita, così come la domanda di concessione ed il rilascio del titolo abilitativo, la predisposizione della dichiarazione di fine lavori ed il rilascio del certificato di abitabilità trovano la loro giustificazione non nella qualità di costruttrice bensì di proprietaria degli immobili costruiti.

Quanto alle deposizioni testimoniali, atteso il carattere neutro della nomina del direttore dei lavori, in quanto si tratta di adempimento finalizzato ad assicurare al committente di esercitare sul piano tecnico la facoltà di controllo sullo svolgimento dei lavori e sulla conformità al contratto, dalle stesse emergeva che i testi si erano limitati appunto ad assicurare il controllo circa la corretta esecuzione dei lavori ma senza che fosse possibile inferire anche l’esistenza di un’ingerenza della committente sull’attività dell’appaltatore, relegando quest’ultimo al ruolo di nudus minister.

Nè infine poteva rilevare il fatto che L.R., titolare dell’impresa esecutrice dei lavori fosse anche socio della Cesarea, trattandosi di dato equivoco che potrebbe giustificarsi anche per esigenze imprenditoriali di carattere commerciale, certamente connesse, ma autonome rispetto all’attività edilizia.

Per effetto dell’accoglimento del primo motivo di appello, concernente appunto la possibilità di invocare nel caso di specie, l’art. 1669 c.c., la Corte distrettuale ha poi dichiarato assorbiti gli altri motivi di appello, rigettando quindi la domanda attorea.

T.G., P.M.P., T.M.V. e T.A., i primi due anche in proprio e tutti quali eredi di T.R. hanno proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza sulla base di sei motivi.

La Cesarea S.r.l. ha resistito con controricorso.

Nell’imminenza dell’udienza le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1669 c.c., così come interpretato dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte, nel senso che la responsabilità di cui alla norma in esame si estende anche al venditore che abbia costruito l’immobile sotto la propria responsabilità ovvero abbia progettato l’opera e diretto i lavori ovvero allorchè abbia nominato un terzo direttore dei lavori ovvero ancora abbia personalmente sorvegliato l’esecuzione delle opere.

Assumono i ricorrenti che la decisione della Corte felsinea avrebbe male applicato i principi reiteratamente affermati da questa Corte in tema di applicazione dell’art. 1669 c.c., anche al venditore, nelle ipotesi in cui questi abbia assunto una diretta responsabilità nella costruzione dell’opera, dovendosi estendere tale ipotesi, non solo al caso in cui il costruttore abbia realizzato i lavori in economia, ma anche quando la costruzione sia stata affidata ad un terzo al quale non sia stata lasciata completa autonomia tecnica e decisionale.

A tal fine si è affermato che non è sufficiente quindi accertare che la realizzazione dell’opera sia avvenuta da parte dell’appaltatore, ma occorre stabilire, anche, quando nell’esecuzione dei lavori siano intervenuti altri soggetti, se la costruzione sia comunque riferibile al committente per avere mantenuto il potere di direttiva e di controllo sull’operato dei predetti.

Nel caso di specie le emergenze probatorie deponevano concordemente nell’evidenziare una situazione di permanente ingerenza della venditrice durante la fase di costruzione, che ne imponeva quindi l’affermazione di responsabilità.

Con il secondo motivo di ricorso si denunzia l’omessa motivazione circa un fatto decisivo della controversia nel non avere esteso la responsabilità dell’accaduto ex art. 1669 c.c., anche alla società venditrice, nonostante il formale affidamento in appalto dei lavori ad un soggetto terzo, e precisamente nella parte in cui ha trascurato quanto emergeva dalla visura camerale della società intimata, il cui oggetto sociale prevede non solo il commercio ma anche la costruzione di immobili, attività queste svolte sinergicamente.

Con il terzo motivo si denunzia l’omessa motivazione circa un fatto decisivo della controversia nel non avere esteso la responsabilità dell’accaduto ex art. 1669 c.c., anche alla società venditrice, nonostante il formale affidamento in appalto dei lavori ad un soggetto terzo, laddove non sarebbe stata presa in considerazione la circostanza che il capitolato d’appalto delle opere da eseguire nella viletta dei ricorrenti, era stato sottoscritto da T.R. con L.R., quale amministratore della Cesarea, omettendo di valutare che tale sottoscrizione aveva preceduto lo stesso inizio dei lavori ed il fatto che trattasi di attività contrattuale che intercorre tipicamente con l’appaltatore e non già con il venditore.

Con il quarto motivo si denunzia l’omessa motivazione circa un fatto decisivo della controversia, nel non avere esteso la responsabilità dell’accaduto ex art. 1669 c.c., anche alla società venditrice, nonostante il formale affidamento in appalto dei lavori ad un soggetto terzo, omettendo di prendere in esame il fatto chè il progetto della villetta fosse stato redatto dall’arch. M. su incarico della società venditrice, la quale aveva presentato anche la domanda di concessione, provvedendo al suo ritiro, e predisponendo anche la dichiarazione di fine lavori, con il successivo rilascio del certificato di abitabilità, attività invece tutte sintomatiche della diretta ingerenza della resistente nell’attività di costruzione.

Con il quinto motivo si denunzia l’omessa motivazione circa un fatto decisivo della controversia, nel non avere esteso la responsabilità dell’accaduto ex art. 1669 c.c., anche alla società venditrice, nonostante il formale affidamento in appalto dei lavori ad un soggetto terzo, in quanto la sentenza gravata ha malamente interpretato le risultanze della prova testimoniale ed in particolare di quelle dell’arch. M. dell’ing. B., i quali erano stati nominati direttori dei lavori dalla società venditrice, circostanza già questa sola idonea a configurare l’ingerenza della committente nella realizzazione delle opere.

Con il sesto motivo si denunzia l’omessa motivazione circa un fatto decisivo della controversia, nel non avere esteso la responsabilità dell’accaduto ex art. 1669 c.c. anche alla società venditrice, nonostante il formale affidamento in appalto dei lavori ad un soggetto terzo, atteso che era emerso che L.R., titolare dell’impresa esecutrice dei lavori, era anche socio ed amministratore della Cesarea, assumendo quindi il ruolo di assoluto dominus della vicenda, il che confermava che in realtà l’impresa appaltatrice non aveva un’assoluta autonomia, ma che invece era la società committente, e tramite l’attività del L., ad avere l’intero controllo dell’attività di costruzione.

2. Il primo motivo è fondato.

invero costituisce principio assolutamente pacifico ed al quale formalmente ha fatto riferimento anche la sentenza gravata, quello per il quale l’azione ex art. 1669 c.c., può essere esercitata non solo dal committente contro l’appaltatore, ma anche dall’acquirente contro il venditore che abbia costruito l’immobile sotto la propria responsabilità, allorchè lo stesso venditore abbia assunto, nei confronti dei terzi e degli stessi acquirenti, una posizione di diretta responsabilità nella costruzione dell’opera (Cass. n. 2238/2012; Cass. 29-3-2002 n. 4622; Cass. 16-2-2012 n. 2238).

Al fine poi di individuare le ipotesi in cui è dato estendere la responsabilità di cui alla norma in esame anche al venditore si è stabilito (cfr. Cass. n. 16202/2007) che la responsabilità ex art. 1669 c.c., trova applicazione anche quando il venditore-costruttore abbia realizzato l’edificio servendosi dell’opera di terzi, se la costruzione sia ad esso riferibile, in tutto o in parte, per aver partecipato in posizione di autonomia decisionale, mantenendo il potere di coordinare lo svolgimento di attività altrui o di impartire direttive e sorveglianza, sempre che i difetti siano riferibili alla sua sfera di esercizio e controllo. Già in tale pronuncia si è pervenuti alla cassazione della sentenza di merito che aveva respinto la domanda dell’acquirente non essendo stato accertato, sebbene la venditrice non avesse fornito ne, mezzi nè manodopera propria, se fosse direttamente responsabile del progetto, se avesse assunto la direzione lavori e se i difetti riscontrati fossero riconducibili all’attività esercitata da essa o da suoi ausiliari.

Più in dettaglio, e con specifico riferimento all’attività anche di progettazione dell’opus, Cass. n. 3406/2006, pur citata nella decisione gravata, nel ribadire che l’ipotesi di responsabilità regolata dall’art. 1669 c.c., in tema di rovina e difetti di immobili ha natura extracontrattuale e, conseguentemente, trova un ambito di applicazione più ampio di quello risultante dal tenore letterale della disposizione – che fa riferimento soltanto all’appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa -, perchè operante anche a carico del progettista, del direttore dei lavori e dello stesso committente che abbia provveduto alla costruzione dell’immobile con propria gestione diretta, ovvero sorvegliando personalmente l’esecuzione dell’opera, sì da rendere l’appaltatore un mero esecutore dei suoi ordini, ha confermato la sentenza di merito, in cui era stata correttamente ravvisata una responsabilità del committente ex art. 1669 c.c., in quanto riferita ai lavori di completamento dell’immobile, previsti nel contratto preliminare come a carico della parte promittente venditrice, e da questa direttamente supervisionati, benchè materialmente eseguiti da un’impresa terza; in senso analogo Cass. n. 567/2005; Cass. n. 12406/2001).

Orbene non appare al Collegio che la decisione della Corte distrettuale si sia conformata ai principi di diritto elaborati da questa Corte in tema di estensione della responsabilità norma de qua anche al venditore.

In primo luogo non può non evidenziarsi come la disamina compiuta dal giudice di merito) pecchi per avere proceduto ad una valutazione atomistica dei vari elementi probatori, omettendo quindi di considerare se i singoli elementi, ancorchè presi in esame singolarmente non avessero di per sè portata decisiva ai fini dell’affermazione del potere di ingerenza del committente nell’attività esecutiva, tuttavia valutati in maniera unitaria non potessero assumere una ben diversa valenza.

Ma in ogni caso non risulta adeguatamente considerata l’attività di progettazione e successiva direzione dei lavori che viceversa, e sempre alla luce della giurisprudenza di questa Corte riveste una rilevanza fondamentale ai fini dell’indagine de qua.

In tal senso, si è affermato che (cfr. Cass. n. 13003/2000) la responsabilità per gravi difetti di cui all’art. 1669 c.c., dettata in materia d’appalto e applicabile nei confronti del costruttore, in considerazione della sua natura extracontrattuale e delle ragioni in genere di pubblico interesse per cui è prevista, è invocabile nei confronti del venditore soltanto nell’ipotesi in cui questi abbia provveduto alla costruzione dell’immobile con propria gestione diretta, ovvero abbia progettato l’opera e diretto i lavori, oppure abbia nominato un direttore dei lavori o sorvegliato personalmente l’esecuzione dell’opera impartendo precise e continue disposizioni all’appaltatore sui materiali da adoperare, sul modo di procedere e sulle tecniche operative per i singoli elementi edilizi, sì da rendere l’appaltatore un “nudus minister” (cfr. Cass. n. 7619/1997).

In tal senso, reputa il Collegio che debba darsi continuità a quanto affermato di recente da Cass. n. 467/2014, che nel ribadire la natura extracontrattuale della responsabilità in esame, ha altresì riaffermato che la responsabilità del venditore committente dell’opera deve essere riconosciuta ogni qual volta questi abbia avuto una qualche ingerenza, sorveglianza o influenza nella realizzazione dell’opera, come può avvenire, esemplificativamente, quando egli nomini il direttore dei lavori o designi il progettista dalla cui negligenza dipenda, sia pure in concorso con l’appaltatore, il vizio lamentato.

In tale ottica se la nomina del direttore dei lavori di per sè sola non è significativa per affermare la responsabilità del committente, non è tuttavia necessario che le ingerenze di quest’ultimo ovvero del direttore dei lavori siano tali da trasformare l’appaltatore in un nudus minister, come invece sostenuto dalla meno recente giurisprudenza di questa Corte.

Ne consegue l’applicazione dei principi ordinari in tema di responsabilità aquiliana circa i presupposti per individuare il concorso del venditore, con i riflessi probatori accennati dalla più recente pronuncia dianzi citata. In tale ottica si è ad esempio ravvisata la responsabilità della società venditrice (cfr. Cass. n. 4900/1993) che pur non avendo assunto diretta partecipazione ai lavori, era però risultato che aveva fornito ad alcuni appaltatori materiale di cui era stata accertata la inidoneità, aveva apprestato un progetto largamente difettoso ed aveva preposto alla esecuzione delle opere un proprio direttore dei lavori.

sempre in tale prospettiva da ultimo questa Corte ha affermato che (Cass. n. 9370/2013) l’azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall’art. 1669 c.c., può essere esercitata anche dall’acquirente nei confronti del venditore che risulti fornito della competenza tecnica per dare direttamente, o tramite il proprio direttore dei lavori, indicazioni specifiche all’appaltatore esecutore dell’opera, gravando sul medesimo venditore l’onere di provare di non aver avuto alcun potere di direttiva o di controllo sull’impresa appaltatrice, così da superare la presunzione di addebitabilità dell’evento dannoso ad una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva.

Orbene, una volta ribaditi tali principi, appare evidente che la decisione impugnata non sia conformata agli stessi.

Ed, infatti, anche a voler ritenere condivisibile la non risolutività in favore della tesi dei ricorrenti del dato fattuale rappresentato dalla presentazione della domanda di concessione ovvero dalla predisposizione del verbale di fine lavori e dal ritiro del certificato di abitabilità, trattandosi effettivamente di attività riconducibili alla sfera del proprietario, la Corte distrettuale, pur avendo dato atto a pag. 6 del fatto che il teste M. aveva confermato di essere stato incaricato dalla Cesarea di redigere il progetto (nonchè di avere effettuato la direzione dei lavori, al fine di verificare l’esecuzione degli stessi in conformità del capitolato e del progetto esecutivo), alla successiva pag. 8 ha ricondotto anche l’attività di presentazione del progetto tra gli oneri che gravano sul proprietario, omettendo però di considerare che trattavasi di progetto redatto a seguito di incarico direttamente conferito dalla committente e che si accompagnava alla nomina di un tecnico deputato a verificarne la corretta attuazione da parte dell’impresa esecutrice dei lavori.

Appare al Collegio che la decisione impugnata non si sia conformata ai principi esposti e che pertanto debba essere cassata affinchè gli stessi possano trovare applicazione in sede di rinvio.

3. L’accoglimento del primo motivo determina poi l’assorbimento degli altri motivi proposti.

4. Il giudice del rinvio che si designa in altra sezione della Corte d’Appello di Bologna provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, ed assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Bologna che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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