Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24249 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/10/2017, (ud. 11/04/2017, dep.13/10/2017),  n. 24249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29170-2015 proposto da:

LICA COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MODESTINO PANETTI

85, presso lo studio dell’avvocato FABIO ACAMPORA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.A.;

– intimata –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE,

depositata il 15/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/04/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

La società Luca Costruzioni propone ricorso avverso l’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c.n. 3684/15 del 19-10-2015 del Tribunale di S. Maria C.V. che ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello.

L’intimata B.A. non ha presentato difese.

Il procedimento è stato trattato nella camera di consiglio non partecipata della sesta sezione Civile a seguito di proposta del relatore di inammissibilità del ricorso.

Il Collegio ha invitato a redigere una ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si denunzia violazione dell’art. 360 c.p.c. lett. E per omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Il ricorso è inammissibile.

Si osserva che il ricorrente ha impugnato solo l’ordinanza di inammissibilità pronunziata ex art. 348 bis c.p.c.

L’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui all’art. 348 bis c.p.c., comma 2, e art. 348 ter c.p.c., commi 1, primo periodo e comma 2, primo periodo), purchè compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso. Cass. Sez. U, Sentenza n. 1914 del 02/02/2016.

Nella specie è stato dedotto un vizio di motivazione che non legittima l’impugnazione autonoma dell’ordinanza.

Nulla spese stante l’assenza dell’intimata.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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